Bonus di fedeltà Clausole campione

Bonus di fedeltà. A condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell□Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, viene aumentato di un bonus di fedeltà secondo le modalità indicate al punto 5.2. della Nota Informativa. Con riferimento alla porzione di capitale assicurato costituita dal Capitale Rivalutabile si segnala quanto segue.
Bonus di fedeltà. L’Impresa, alle condizioni qui illustrate, riconosce al contratto dei bonus di fedeltà alle seguenti date di ricorrenza annue: • se la durata del contratto è 10 anni: alla 10° data di ricorrenza • se la durata del contratto è 15 anni: alla 10° e alla 15° data di ricorrenza • se la durata del contratto è 20 anni: alla 10°, alla 15° e alla 20° data di ricorrenza. Di conseguenza il bonus di fedeltà viene riconosciuto solo nel caso in cui il Contraente: • abbia corrisposto i premi unici ricorrenti con regolarità • non abbia mai diminuito, in corso di contratto, l’importo del premio unico ricorrente • non abbia richiesto riscatti parziali nei periodi precedenti la data di ricorrenza annua di riconoscimento del bonus. Il piano di versamento programmato è da intendersi rispettato se e solo se l’importo complessivamente versato alla data di ricorrenza annua di riconoscimento di ciascun bonus risulti essere pari a: • il premio unico ricorrente scelto dal Contraente • il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta • il numero di anni che intercorrono dalla data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annua in cui viene riconosciuto il bonus. Ciascun bonus di fedeltà: • viene ottenuto come percentuale dell’importo complessivamente versato, di cui sopra, coerente con il piano di versamento programmato. Le percentuali da applicare sono le seguenti: - 2%: alla 10° data di ricorrenza - 3%: alla 15° data di ricorrenza - 4%: alla 20° data di ricorrenza • è indipendente dagli eventuali versamenti aggiuntivi, che non concorrono al suo ammontare • viene riconosciuto integralmente al contratto e, a partire dalla data di ricorrenza annua successiva al riconoscimento, viene rivalutato secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione e consolidato al contratto • viene riconosciuto al contratto anche successivamente al riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, sempre che sia attiva la prestazione invalidità • non varia in caso di eventuale incremento dell’importo del premio unico ricorrente • alla data di scadenza del contratto viene liquidato insieme al valore della prestazione caso vita. In sintesi, si può riassume il bonus di fedeltà come segue:
Bonus di fedeltà. La Società riconosce una maggiorazione della prestazione assicurata – bonus di fedeltà – tramite un incremento del premio ricorrente pari al 4,00% dell’importo del premio stesso. Il bonus di fedeltà viene riconosciuto trascorsi interamente 7 anni dalla decorrenza del Contratto e comporta un aumento, a totale carico della Società, del numero di quote e del capitale assicurato; la suddivisione dell’importo del bonus tra la componente investita nel Fondo Interno e la componente investita nella Gestione Separata viene effettuata in base alla composizione dell’investimento in vigore al momento dell’erogazione del bonus di fedeltà. Il diritto al bonus di fedeltà decade qualora prima della ricorrenza annuale sopra indicata: • il Contraente abbia richiesto la liquidazione del valore di riscatto totale o parziale; • si sia verificato il decesso dell’Assicurato; Il diritto al bonus di fedeltà decade altresì qualora il Contratto non risulti in regola con il pagamento dei premi alla data di riconoscimento.
Bonus di fedeltà. L’Impresa, alle condizioni di seguito illustrate, riconosce al contratto dei bonus di fedeltà alle seguenti date di ricorrenza annuali: se la durata del contratto è 10 anni: alla 10° data di ricorrenza se la durata del contratto è 15 anni: alla 10° e alla 15° data di ricorrenza se la durata del contratto è 20 anni: alla 10°, alla 15° e alla 20° data di ricorrenza. Il riconoscimento del bonus è previsto se e solo se il Contraente - alle date di ricorrenza riferite alla periodicità di pagamento prescelta, di cui al successivo Art.13 - abbia rispettato il piano di versamento programmato, di seguito definito, e dunque: abbia corrisposto i premi unici ricorrenti con regolarità, per la cui definizione si rimanda al successivo Art.13 non abbia mai diminuito, in corso di contratto, l’importo del premio unico ricorrente non abbia richiesto riscatti parziali nei periodi precedenti la data di ricorrenza annua di riconoscimento del bonus. Il piano di versamento programmato è da intendersi rispettato se e solo se l’importo complessivamente versato alla data di ricorrenza annua di riconoscimento di ciascun bonus risulti essere pari al prodotto tra: il premio unico ricorrente stabilito dal Contraente il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta - di cui al successivo Art.13 il numero di anni che intercorrono dalla data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annua in cui viene riconosciuto il bonus. Ciascun bonus di fedeltà: viene ottenuto come percentuale dell’importo complessivamente versato, di cui sopra, coerente con il piano di versamento programmato. Le percentuali da applicare sono le seguenti: e consolidato al contratto viene riconosciuto al contratto anche successivamente al riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, sempre che sia attiva la prestazione invalidità.
Bonus di fedeltà. Non sono previsti bonus di fedeltà.
Bonus di fedeltà. Qualora la durata del piano dei versamenti sia pari almeno a dieci anni ed a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi pattuiti, la Società riconosce un bonus di fedeltà il cui importo, inizialmente pari al doppio dell□extra-caricamento applicato sulla prima annualità di premio ai sensi dell□articolo 4, si incrementa nel corso della durata del piano, di un interesse pari al 2,5% annuo, attribuito ad ogni anniversario della data di decorrenza. Tale bonus viene riconosciuto in un□unica soluzione al termine del piano e comporta un aumento, a totale carico della Società, del capitale assicurato sulla base dei criteri derivanti dallo stile di gestione selezionato dal Contraente e, con riferimento al Capitale Unit Linked, anche in base ai criteri di ripartizione dei premi ricorrenti, tra i fondi assicurativi di riferimento, operanti al termine del piano ai sensi dell□articolo 7. In caso di decesso dell□Assicurato nel corso della durata del piano, il bonus viene corrisposto in misura proporzionale agli anni interamente trascorsi fino alla data del decesso. Il riscatto effettuato prima del termine del piano o l□interruzione del pagamento del premio, semprechè non vi sia stata successiva riattivazione, fa venir meno il diritto al riconoscimento del bonus di fedeltà.
Bonus di fedeltà. Qualora il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi ricorrenti pattuiti, la Società riconosce un bonus di fedeltà il cui importo, inizialmente pari al doppio dell'extra-caricamento applicato sulla prima annualità di premio ricorrente ai sensi dell'articolo 4, si incrementa nel corso della durata del piano, di un interesse pari al 2,5% annuo, attribuito ad ogni anniversario della data di decorrenza. Tale bonus viene riconosciuto in un'unica soluzione al termine del piano e comporta un aumento, a totale carico della Società, del capitale assicurato sulla base dei criteri derivanti dallo stile di gestione selezionato dal Contraente e, con riferimento al Capitale Unit Linked, anche in base ai criteri di ripartizione dei premi ricorrenti, tra i fondi assicurativi di riferimento, operanti al termine del piano ai sensi dell'articolo 7. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del piano, il bonus viene corrisposto in misura proporzionale agli anni interamente trascorsi fino alla data del decesso. Il riscatto effettuato anche in misura parziale prima del termine del piano o l'interruzione del pagamento del premio, semprechè non vi sia stata successiva riattivazione, fa venir meno il diritto al riconoscimento del bonus di fedeltà.
Bonus di fedeltà. Bonus riconosciuto periodicamente dalla Compagnia, in caso di vita dell’Assicurato, al contratto in base al numero di Premiversati e secondo condizioniemisureprefissatenelle Condizioni di Assicurazione.
Bonus di fedeltà. Il Contratto prevede il riconoscimento di un bonus di fedeltà pari al 5% dell’importo del premio ricorrente, espresso su base annua, stabilito al momento della sottoscrizione della Proposta. Il bonus viene riconosciuto trascorsi interamente sei anni dalla decorrenza del Contratto e comporta un aumento, a totale carico della Società, del numero di quote. Di seguito, viene indicata la modalità di acquisizione del bonus: • l’importo del bonus, così definito, viene ripartito in ciascun fondo interno collegato al Contratto, sulla base della percentuale di allocazione del controvalore in Euro del numero di quote risultante il giorno lavorativo precedente la sesta ricorrenza annuale del Contratto; • distintamente per ciascun fondo interno, l’importo di cui al precedente punto viene diviso per il corrispondente valore unitario delle quote rilevato alla ricorrenza annuale sopra indicata, in modo da ottenere il numero di quote relativo all’incremento. Il diritto al bonus di fedeltà decade qualora prima della sesta ricorrenza annuale: • il Contratto non risulti in regola con il pagamento dei premi; • il Contraente abbia richiesto la liquidazione del valore di riscatto totale o parziale; • si sia verificato il decesso dell’Assicurato.
Bonus di fedeltà. Maggiorazione del capitale assicurato, che viene riconosciuta nei casi e secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione, a condizione che siano stati pagati i premi annui.