Modifiche contrattuali ammissibili Clausole campione

Modifiche contrattuali ammissibili. 1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma1, lett. a), b), c) d), ed e), nonchè dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti specificazioni:
Modifiche contrattuali ammissibili. Fermo restando l’importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 6, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni del contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all’art. 106 del D.lgs n. 50/2016. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione al contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante. Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l’appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purchè non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.lgs n. 50/2016.

Related to Modifiche contrattuali ammissibili

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.