MODIFICHE SOCIETARIE Clausole campione

MODIFICHE SOCIETARIE. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni societarie. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicarle il fatto e non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’Appalto. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove il soggetto risultante dall’operazione societaria non possegga i requisiti necessari per l’esecuzione dell’Appalto o, in ogni caso, non venga reputato, ad insindacabile giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione dell’Appalto.
MODIFICHE SOCIETARIE. 1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare su modelli messi a disposizione dal Comune o su modelli conformi allegando l’autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell’atto di modifica prescritto dal codice civile. 2. Nel caso in cui una società esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali di cui al co. 5 dell'art. 6 della L.R. 14/2003. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve contestualmente confermare il delegato in carica, oppure nominarne un altro con le modalità di cui al precedente art. 7.
MODIFICHE SOCIETARIE. Le operazioni di carattere societario effettuate nel corso della realizzazione del Programma di Sviluppo Produttivo ovvero entro cinque anni se GI, o tre se PMI, dalla data di ultimazione dello stesso, riguardanti la Società Proponente o la/e Società Aderente/i , comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali devono essere preventivamente comunicate alla Regione. La Regione effettua le valutazioni istruttorie in merito alle sopra citate operazioni, con particolare riferimento alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Bando. La Società Proponente e la/e Società Aderente/i si obbliga/no a trasmettere tutti chiarimenti e la documentazione al riguardo richiesti dalla Regione.
MODIFICHE SOCIETARIE. La Società …………… si obbliga a comunicare tempestivamente all’Università ogni modifica intervenuta, durante il periodo contrattuale, negli assetti societari e nella struttura di impresa. Qualora non si ottemperasse a tale obbligo l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
MODIFICHE SOCIETARIE. 20.1 Ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, è fatto obbligo alla Ditta, qualora si tratti di società assoggettata al decreto in questione, di comunicare a Enpam RE se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%. 20.2 Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di Enpam RE fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nonché dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, e non abbia documentato il possesso dei requisiti come normativamente prescritto. 20.3 Nei sessanta giorni successivi Enpam RE potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero non sussistano i requisiti previsti dalla legge e dalle norme di gara per l’esecuzione dell’Appalto.
MODIFICHE SOCIETARIE. ˚ I D W W R R E E O L J R D O O ¶ $ S S D O W Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni societarie. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante G D O O ¶ D Y Y H Q X W D W U D V I R U P D ] L non abbia documentat R L O S R V V H V V R G H L U H (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Committente potr opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarit del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione L Q H V V H U H O D G G R Y H L O V R Q H F H V V D U L S H U O ¶ H V H F X ] L R Q H J L X G L ] L R G H O O D Appalto&. R P P L W W H Q W
MODIFICHE SOCIETARIE. Essendo il CONTRATTO intestato ad una societa legalmente costituita ed essendo stipulato esclusivamente in considerazione del tipo di societa, delle persone dei soci, della misura della loro partecipazione al capitale della societa, degli amministratori e delle persone alle quali é attribuita l'effettiva gestione, si conviene che qualsiasi mutamento anche di uno solo di questi elementi essenziali, e quindi anche, non ultima, la cessione totale o parziale della partecipazione al capitale da parte dei soci, consentirà al COMMITTENTE di recedere dal CONTRATTO senza preavviso, in assenza di previa comunicazione scritta (via PEC/raccomandata A/R) da parte dell'APPALTATORE ovvero di consesso scritto da parte del COMMITTENTE.

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  • Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

  • Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Modifiche al Regolamento La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regola- mento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli Investitori-Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

  • Modifiche contrattuali Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).