Requisiti morali Clausole campione

Requisiti morali. Per l’interessato/i, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o so- spensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia).
Requisiti morali. 1. E' in possesso dei requisiti morali chi:
Requisiti morali a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 xx.xx., dall’art.1 bis comma 14 L. 383/2001 xx.xx., all’art. 41 del D.Lgs. del D.Lgs. 198/2006, all’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 xx.xx., all’art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
Requisiti morali. Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove di- sposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attivi- tà, i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare. REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 L'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, asso- ciazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rap- presentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale L’attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle dispo- sizione previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
Requisiti morali. Art 71 del D.Lgs 59/2010 L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i requi- siti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare.
Requisiti morali. A questo gruppo appartengono le condizioni sine qua non che permettono di esercitare l’attività di vending. Tra i requisiti morali troviamo l’obbligo di non riportare condanne per reati contro l’igiene e la sanità, la moralità pubblica, il buon costume, ecc… Il divieto permane per i successivi 5 anni dalla data di estinzione della pena. Agenzia delle Entrate le regole tecniche necessarie per rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri maturati a seguito dell’utilizzo di distributori automatici, dando così attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14).
Requisiti morali. 1. Non possono esercitare l’attività di vendita e somministrazione
Requisiti morali assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011. Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare: Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs .59/2010:
Requisiti morali ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006: “l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.59 del 26 marzo 2010 e cioè: — non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione; — non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; — non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, xxxxxx, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; — non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; — non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; — non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011, ovvero a misura di sicurezza; — non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi delle lettere b), c), d), e), f) e g) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a i...
Requisiti morali. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente nel caso di persona fisica, e tutti i soci che abbiano la rappresentanza legale nel caso di società, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: ▪ Possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.; ▪ Esenzione da misure di prevenzione antimafia. In ogni caso non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 65 della legge regionale n. 6 del 2/2/2010. La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporterà l’automatica esclusione dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi che il concessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al punto a) è necessario che lo stesso deleghi l’attività a persona fisica (preposto) che abbia i Requisiti professionali di cui al punto a).