Montaggio. All’atto del montaggio a bordo di un veicolo l’apparecchio e l’installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui al capitolo III sezione F punto 2. Le relative prove di controllo sono eseguite dal montatore o dall’officina autorizzati, sotto la loro responsabilità.
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Samples: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)