Motivazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008). L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente), è tenuta a svolgere attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’orto.
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Motivazione. Ai sensi Con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al Garante regionale dei diritti della persona (pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di seguito denominato Garante) sono affidaticomprensori sciistici; in particolare, tra gli altril’art. 2, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera ab) della legge regionale 23/2008)attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. L’Agenzia Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di seguito denominata ASSAM)Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai sensi della lettera f) beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2 dell’articolo 2 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della legge regionale 14 gennaio base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è tenuta a svolgere attività cumulabile con le indennità di formazionecui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, nei limiti dell’accreditamento ottenutodegli stabilimenti termali, anche dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione alcuna delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’orto.seguenti condizioni:
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Motivazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008In genere, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (nelle prelazioni legali la fattispecie acquisitiva si perfeziona nel momento in cui il prelazionario accetta la proposta di seguito denominato Garante) sono affidatiacquisto fattagli pervenire dal proprietario attraverso la denuntiatio. Nella prelazione artistica, invece, il procedimento di acquisto differisce com- pletamente in quanto la pubblica amministrazione si inserisce nella fattispecie acquisitiva già perfezionatasi tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenutile parti. Nello svolgimento di detti compitiNon c’è pertanto il c.d. retratto, in particolare quanto la p.a. acquista il bene a mezzo di un provvedimento ablatorio i cui elementi essenziali vengono predisposti dalla stessa pubblica amministrazione. La giurisprudenza qualifica tale provvedimento amministrativo con il quale viene esercitato il diritto di prelazione “atto amministrativo recettizio”, nel senso che il suo effetto caratteri- stico si verifica non al momento della sua emanazione, bensì nel momento in cui l’atto viene notificato ad entrambe le parti ai sensi e per quanto qui gli effetti dell’art. 61, terzo comma, del Codice dei beni culturali. Ritornando all’analisi del caso in esame, nonostante la prelazione legale di interessecui sopra, il Garante ai fini della redazione dell’atto, non è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate necessaria alcuna preventiva autorizzazione (obbligatoria soltanto per le prestazioni inerenti alienazioni di enti pubblici o di enti non aventi scopo di lucro, artt. 55-56 Codice dei beni culturali); tuttavia, in seguito alla stipula, sarà cura del soggetto alienante denunciare la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate compravendita al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008)Ministero. L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM)La prelazione in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 61 Codice dei Beni culturali, potrà essere esercitata trascorsi 60 giorni dalla noti- fica dell’atto (denunzia) e, nel periodo medesimo, l’atto resta sottoposto alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio della lettera fprelazione (art. 61, quarto comma, Codice beni culturali). Inoltre, nella pendenza è vietata la consegna della cosa: di ciò si dà atto nella clausola del possesso, essendo dunque limitata non solo l’immissione in possesso giuridico, ma anche la dazione della mera disponibilità materiale. Quanto alla presenza della penale e della condizione risolutiva di inadempimento, ed all’eventuale ipoteca legale (che spetterebbe, salvo rinunzia, all’alienante, stante la dilazio- ne di pagamento, ai sensi dell’art. 2817, n. 1), c.c.), occorre precisare che la prelazione arti- stica in favore dello Stato o di altro Ente Pubblico non subisce gli effetti di tale condizione: le clausole contrattuali non vincolano lo Stato (art. 61, quinto comma). Pertanto, in caso di esercizio della prelazione, l’acquisto sarebbe immediato, puro e semplice, con versamento immediato del corrispettivo, a prescindere da qualsiasi vicenda ulteriore pattuita. Va ricordato, in conclusione, anche ai sensi dell’art. 164 (Violazioni in atti giuridici) del comma 2 dell’articolo 2 Co- dice dei beni culturali, che le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiu- ti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della legge regionale 14 gennaio 1997Parte seconda, n. 9 o senza l’osser- vanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli e resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione. Ciò chiarito, occorre soffermarsi sull’atto da stipulare. Nonostante l’incipit della traccia faccia, in un primo momento, pensare ad un contratto preliminare (legge regionale istitutiva dell’Entesi parla, infatti, di un accordo avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dell’appartamento), è tenuta a svolgere attività si preferisce procedere alla stipula di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione un atto di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’ortocompravendita.
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Motivazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008La Funzione Sistemi Informatici ha evidenziato la necessità di sostituire le centrali telefoniche e i telefoni attualmente in uso presso il Presidio di Camerino al fine di renderli compatibili con i sistemi telefonici esistenti negli altri tre Presidi di ERDIS Marche. Sul portale Consip “Acquisti in rete PA”, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (risulta attivo dal 14/05/2021 l’Accordo Quadro multi-aggiudicatario “CENTRALI TELEFONICHE 8” – lotto unico, per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di seguito denominato Garante) sono affidati, centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – CIG 7665717DC6 – stipulato tra gli altri, Consip S.p.A. e i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vitafornitori aggiudicatari, al recuperoquale poter aderire ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. I termini, le modalità e le condizioni stabilite in detto accordo quadro sono quelle risultanti dal portale degli acquisti in rete per le Pubbliche Amministrazioni. E’ possibile aderire all’Accordo Quadro “Centrali Telefoniche 8” mediante l’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma di Consip in favore del fornitore prescelto. La scelta del fornitore dovrà avvenire attravero l’utilizzo di un comparatore messo a disposizione da Xxxxxx, salvo il caso in cui, per il brand prescelto sia presente un’unica offerta. Dato atto che il brend richiesto da questa Amministrazione è offerto solo da uno dei fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quado di cui trattasi e precisamente Telecom Italia Spa. In data 03/08/2021 questo Ente ha ritenuto necessario richiedere al suddetto fornitore un Piano operativo allo scopo di definire le modalità operative per la messa in esercizio della fornitura. Il Piano operativo presentato da Telecom Italia SpA, per complessivi € 112.680,04 + IVA, acquisito agli atti con prot. n. 3426 del 08/02/2022 risulta adeguato a soddisfare le esigenze dell’Ente. Valutata infine l’effettiva necessità della fornitura di cui trattasi al fine di consentire la regolare erogazione dei servizi agli studenti e il regolare svolgimento delle attività amministrative di supporto all’erogazione dei servizi stessi. Al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008). L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente), è tenuta a svolgere attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche procedura in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM oggetto è stato individuato dalla Regioneassegnato il seguente CIG derivato: 90992781C0. Al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 della Legge n. 2/2003, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale alla procedura in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con oggetto è stato assegnato il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’ortoseguente CUP H19J22000740002.
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Motivazione. Ai sensi La fondamentale differenza rispetto agli altri rimedi risolutori, che rende preferibile questo strumento, riguarda l’opponibilità. I rimedi convenzionalmente introdotti dalle parti e quel- li predefiniti dalla legge in materia di risoluzione per inadempimento (termine essenziale, clausola risolutiva espressa, recesso derivante da caparra confirmatoria), si caratterizzano per l’inopponibilità a terzi. L’art. 1458, secondo xxxxx, c.c. esprime un principio generale, secondo cui la risoluzione non è opponibile a terzi che abbiano acquistato diritti sul bene oggetto del comma 3 dell’articolo 1 contratto, salvo il rispetto dei principi in materia di trascrizione, ove il bene sia immobile o mobile registrato. Tra le parti, dunque, si ripristina la situazione precedente, ma senza pregiudicare diritti di terzi. La condizione risolutiva, invece, produce un risultato ulte- riore, ossia quello della retroattività reale: al verificarsi dell’inadempimento, cioè, il con- tratto viene meno con effetti retroattivi opponibili anche ai terzi, e ciò per volontà di legge regionale 28 luglio 2008(art. 1360 c.c.). In sostanza dunque, n. 23 apponendo la condizione risolutiva dell’inadempimen- to da parte di Caio all’obbligazione di pagare il residuo entro un dato termine, l’eventuale inadempimento comporterà risoluzione integrale della prima vendita, con automatico ri- trasferimento a Tizio, opponibile anche ai terzi. Xxxxx, pertanto, potrà rivolgersi a chiunque con l’azione di rivendica per ottenere la restituzione del bene. Chiaramente, trattandosi di immobili, la condizione risolutiva, per essere opponibile a terzi, deve trovare evidenza nei registri immobiliari (Garante regionale dei diritti art. 2659, ultimo comma, e art. 2655, primo comma, c.c.). Con questo strumento dunque si ottiene lo scopo di “garantire il ritrasferimento” senza alcun rimedio giudiziale e senza pericolo di acquisizioni di terzi. Tuttavia, la retroattività tipica della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidaticondizione, oltre a far venire meno il contratto, travolge anche tutte le clausole ad esso accessorie, tra gli altricui la caparra; conseguentemente, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento di detti compitioccorre giustificare il pagamento, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008). L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente), è tenuta a svolgere attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’ortoaffinché lo stesso non venga considerato indebito.
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Motivazione. Ai sensi Il caso in esame non presenta problematiche di carattere formale; conseguentemente, è possibile analizzare, direttamente, le volontà proposte dai comparenti. Oggetto dell’atto rogato è un bene formalmente dichiarato di interesse storico culturale. La tutela del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008patrimonio culturale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata indagine conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Il patrimonio culturale è costituito da due tipologie di beni, ovvero i beni culturali ed i beni paesaggistici. Sono beni culturali, direttamente sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 23 42, quelli indicati dall’art. 10, primo e secondo comma, lett. a), b) e c), mentre per le restanti categorie di beni di cui all’art. 10, d.lgs. n. 42/04, l’applicazione della disciplina in esame è subordinata alla dichiarazione di interesse culturale adottata ai sensi dell’art. 13. Da tali norme si desume che il procedimento posto in essere dalla pubblica amministrazione per riconoscere ed identificare i beni culturali varia a seconda del tipo dei beni, ed altresì della titolarità di essi. In particolare, per i beni appartenenti a persone fisiche o enti con fine di lucro, l’individua- zione si realizza attraverso una dichiarazione adottata dal Ministero, che accerta la sussi- stenza negli stessi dello specifico interesse culturale richiesto dalla legge (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenutiart. Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/200813). L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (La dichiarazione di seguito denominata ASSAM)interesse culturale è notificata al proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, ed ove si tratti di cose soggette a pubbli- cità mobiliare o immobiliare, è trascritta nei rispettivi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Relativamente al caso in oggetto, trattandosi di un bene appartenente ad un privato, si deve presupporre sia già avvenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del Codice dei beni cul- turali, e che la stessa sia stata già trascritta nei registri immobiliari di competenza. La circostanza che l’appartamento in oggetto sia bene dichiarato di interesse storico culturale assume particolare rilievo in quanto, ai sensi della lettera fdell’art. 60 del citato decreto legislativo, lo Stato, ovvero gli altri Enti pubblici territoriali, hanno diritto di esercitare sul bene la prelazione. La prelazione artistica ha natura di diritto pubblico. Essa si differenzia notevolmente dalle altre prelazioni legali (prelazione agraria, prelazione ereditaria e prelazione commerciale) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente), per una molteplicità di elementi. Caratteristica comune di ogni prelazione legale è tenuta a svolgere attività quella di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con attribuire ad un determinato soggetto il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione diritto ad essere preferito rispetto ad altri nell’ac- quisto di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenutiun determinato oggetto, per agevolare il trasferimento caso che il proprietario intenda alienarlo, a parità di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’ortocondizioni.
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Motivazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008Questo servizio deve provvedere agli interventi di manutenzione e gestione degli impianti di produzione termica, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (frigorifera e di seguito denominato Garante) sono affidatiacqua calda sanitaria, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento installati negli immobili di detti compiticompetenza dell’Amministrazione Comunale come indicati nell’allegato B.3, in particolare modo da garantirne un corretto e costante funzionamento. Considerata le particolarità, le specificità dei requisiti richiesti, la complessità della prestazione, non avendo l’Ente personale operativo e tecnico abilitato a tale funzione, si rende necessario operare con soggetti esterni specializzati, che abbiano capacità tecniche e professionali specifiche per quanto qui assumere l'incarico di interesseTerzo responabile per gli impianti indicati. Il precedente affidamento, avente ad oggetto le medesime prestazioni di servizio, è in scadenza alla fine del mese di Febbraio 2021. In particolare, oggetto del servizio sono la gestione e conduzione, le manutenzioni, le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione periodica e programmata degli apparati e dei sistemi di produzione termica e frigorifera presenti nelle centrali a servizio degli Edifici di proprietà Comunale, come meglio descritti nel Capitolato speciale allegato B.1. Gli edifici interessati dall’appalto sono di tipo scolastico, sociale ed istituzionale (secondo la classificazione degli edifici del DPR 412/93 art.3 -E2, E3, E4.1, E6,2 ed E7). Il servizio viene svolto al fine di garantire, all'interno delle fasce orarie programmate, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti funzionamento senza interruzioni, la tutela della salute, l’istruzione sicurezza e la formazione professionale piena efficienza degli impianti come sopra individuati, oltre che ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia. Sulla base degli elementi di valutazione individuati nella relazione tecnica allegato B.2 in merito ai servizi in oggetto, è stato considerato opportuno gestire tali servizi tramite la stipula di Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e altre azioni finalizzate al miglioramento s.m.i., avente la durata di anni due a decorrere dal 01.03.2021 o, se successiva, dalla data di esecutività della qualità determina a contrarre. L’importo omnicomprensivo di IVA e qualsiasi ulteriore onere per il periodo in parola, è stato stimato in € 90.730,00=, come dettagliato all’articolo 4 del Capitolato Speciale allegato B.1. Tale importo, in conformità a quanto previsto della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14norma in deroga prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008). L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997n. 120/2020 di conversione del D.L. “semplificazioni” del D.L. 70/2020, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente)che permette l’affidamento diretto di forniture e servizi per importo pari o inferiori ad € 75.000,00= IVA esclusa., consente di procedere ad affidamento diretto con unico operatore per l’attivazione di accordo quadro. A tal fine tramite il sistema telematico acquisti regione toscana START, è tenuta stata richiesto alla Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di Andreoni F. di Pisa, di formulare apposita proposta economica per la gestione dei servizi in oggetto, come specificato nela Capitolato Speciale allegato B.1. Entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta e nel rispetto di quanto richiesto con lettera di richiesta preventivo allegato A.1, la Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di Xxxxxxxx X. ha presentato regolarmente tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta ed inoltrato la propria proposta economica per la gestione dei servizi in oggetto tramite l’attivazione di accordo quadro della durata di anni due. Sulla base dell’offerta economica presentata a svolgere attività ribasso sul costo puro dei servizi, l’importo totale onnicomprensivo massimo per la gestione dei servizi in oggetto è stato rideterminato in € 88.420,00. La Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di formazioneXxxxxxxx X. è specializzata da anni in Installazione e manutenzione Impianti Termici, nei limiti dell’accreditamento ottenutoIdrici e Sanitari, Energie Alternative, Conduzione e Manutenzione Centrali Termiche con III Responsabile, Climatizzazione Condizionamento, abilitati FGAS, Pompe di Calore, Impianti Radianti caldo e Freddo. Tramite la documentazione presentata su START ha dimostrato di possedere tutti i requisiti professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle funzioni di terzo responsabile richieste, in conformità alla normativa vigente in materia, incluso il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA DPR 207/2010. La proposta economica presentata risulta conveniente economicamente ed idonea alla gestione dei servizi in oggetto nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite nel Capitlato speciale allegato B.1, e quindi meritevole di approvazione, anche alla luce dell’esperienza professionale riscontrata da parte della suddetta Ditta nel settore di installazione e manutenzione impianti. Si procede quindi ad affidamento diretto in raccordo con il sistema regionale favore della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’orto.Xxxxxxxx
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Motivazione. Ai sensi Si chiede di intervenire sull’articolo 50-bis del comma 3 dell’articolo 1 della decreto legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (189/2016 prevedendo l’innalzamento del numero di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento unità di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate i comuni interessati dagli eventi sismici possono assumere a tempo determinato da 700 a 1000 unità per le prestazioni inerenti annualità 2019, 2020 e 2021, inserendo anche la tutela della salutepossibilità di assumere anche con c, l’istruzione oltre al personale tecnico e amministrativo, quello di polizia locale per le attività di vigilanza. Le ulteriori unità amministrative e tecniche serviranno per accelerare la formazione professionale conclusione delle pratiche per la ricostruzione pubblica e altre azioni finalizzate privata, mentre il personale di polizia locale è necessario per le necessarie verifiche sugli abitanti delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e su eventuali abusi edilizi non sono facilmente gestibili da comandi di Polizia Locale cui fanno capo pochi agenti. Inoltre, l’enfasi mediatica sugli eventi sismici ha attivato una serie di iniziative sul territorio, ponendo le aree al miglioramento della qualità della vitacentro di nuovi interessi turistici , al recupero, alla reintegrazione sociale che richiede altresì l’intervento di personale per attività di viabilità e all’inserimento nel mondo controllo del lavoro (articolo 14territorio. Il blocco delle assunzioni previsto dall’art. 9, comma 21 quinquies del D.L. n. 113/20106 penalizza uffici a contabilità semplificata. Che diversamente subirebbero un notevole rallentamento a causa di incombenze che non li riguardano. Per quanto concerne i permessi degli amministratori permessi dei Comuni terremotati, lettera a) la proposta di interpretazione autentica della legge regionale 23/2008)norma vigente, è volta evidentemente a consentire una maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell’emergenza sismica e post sismica, è necessaria per chiarire ogni possibile dubbio riguardo alla ratio della stessa norma. L’Agenzia Stanno sorgendo alcuni dubbi interpretativi in riferimento al raddoppio dei permessi che, se inteso unicamente per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti come potrebbe apparire ad una lettura letterale della disposizione vigente, ne potrebbero beneficiare solo circa il 5% dei Comuni terremotati. Ad ulteriore sostegno di seguito denominata ASSAM)tale interpretazione, si richiama il dettato dell’art. 79, comma 4, del DLgs. n. 267/2000 che riferisce la soglia demografica dei 30.000 abitanti unicamente ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente), è tenuta a svolgere attività Presidenti dei Consigli comunali. Si propone come alternativa anche di formazioneaccompagnare la suddetta disposizione, nei limiti dell’accreditamento ottenutosoli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', anche in raccordo la facoltà di applicare l'indennità di funzione classe di comuni con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del settore agroalimentare tantoché in attuazione di tale disposizione normativa bilancio comunale Al comma 1 dopo la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso lettera b) inserire la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’orto.seguente:
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Samples: Proposte Di Emendamenti as 1248