Common use of Motivazione Clause in Contracts

Motivazione. Non appare idoneo strumento il contratto autonomo di garanzia (garantievertrag), figura di cui si chiede di parlare in parte teorica. Tale figura, infatti, come meglio si dirà, non è autentica fidejussione: si caratterizza, infatti, per la presenza di un rapporto obbligatorio preesistente, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata in caso di inadempimento, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con il contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dato che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione del contratto, per cui non risponderebbe alla richiesta. Inoltre, la traccia stessa specifica che Xxxx non è disposto a rendere fidejussioni senza ec- cezioni, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaio, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussione. Ancora, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindi, la soluzione cui affidarsi, è preferibile procedere alla stipula di un “norma- le” contratto di compravendita, prevedendo la c.d. condizione risolutiva di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contratto.

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Motivazione. Non appare idoneo strumento Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’opera 78.22 “Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti –tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia”, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che: • la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx all’interno dell’area RDO on line; • alla presente procedura è attribuito il seguente codice CIG: 9648309476 • non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente; • ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: - l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell’Opera “78.22 Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti –tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia” come prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato; - il fine del contratto è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori suddetti nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento rientrante nel PNRR e dare così attuazione al programma triennale delle opere pubbliche; • la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 12072020 e dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 48, comma 5, della L. 108/2021; • l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; • il contratto autonomo sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. • l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di garanzia (garantievertrag), figura di cui si chiede di parlare procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in parte teorica. Tale figura, infatti, come meglio si dirà, non è autentica fidejussione: si caratterizza, infatti, per la presenza di un rapporto obbligatorio preesistenteuna sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; • la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata in caso di inadempimento, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti dell’operatore economico risultato aggiudicatario; • il contratto del fideiussoreverrà stipulato in forma elettronica, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altruisulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d’Appalto, dato nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione faranno parte integrante del contratto, per cui ancorché non risponderebbe alla richiestamaterialmente allegati. InoltrePrecisato che, essendo l’opera finanziata con fondi PNRR, la traccia stessa specifica lettera d’invito, che Xxxx si approva con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021. Precisato, inoltre, che verrà applicato il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa. Rilevato che l’importo a base di gara ammonta ad € 685.700,91, così composto: Lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 604.000,00 Oneri della sicurezza sui lavori non è disposto soggetti a rendere fidejussioni senza ec- cezioniribasso € 26.000,00 Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaiocompresa Xxxxx previdenza Ingegneri e Architetti 4% soggette a ribasso € 55.700,91 Totale € 685.700,91 e trova copertura, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussioneoltre all’Iva 22% sui lavori e all’Iva 22% sulle spese tecniche, al cap. Ancora6012201 – Beni immobili: Manutenzione dello stadio velodromo Bottecchia PNRR - M5C2 INV 3.1 Sport e inclusione sociale, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindi, la soluzione cui affidarsi, è preferibile procedere alla stipula di un “norma- le” contratto di compravendita, prevedendo la c.d. condizione risolutiva di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contrattocodice vincolo: YR174 PNRR - E 42010207 - U 6012201 – Manutenzione stadio velodromo O. Bottecchia - M5C2.

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Motivazione. Non appare idoneo strumento il contratto autonomo L’area di garanzia crisi industriale complessa Xxxxxx Valle del Tronto Val Vibrata è stata riconosciuta con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 febbraio 2016: essa comprende i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Xxxxxx, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro, come definiti dall’Istat nel 2011. In data 28 luglio 2017 è stato firmato l’Accordo di Programma per l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (garantievertragPRRI)” finalizzato alla salvaguardia e consolidamento delle imprese dell’area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Xxxxxx sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 561 del 29 maggio 2017. L’Accordo prevede l’attivazione di misure nazionali e regionali per un importo complessivo di risorse pari a € 17 milioni ex lege 181/89 e di circa € 14,8 Meuro di parte regionale. Nei tre anni di attuazione dell’Accordo l’attività sulle misure a titolarità regionale è proseguita con buoni risultati sia in termini di impegno che di spesa delle relative risorse, mentre sul fronte della misura a titolarità nazionale (vedi l. 181/89), figura attivata con circolare 21 settembre 2017, n. 120340 e successive modifiche, sono stati finanziati n. 4 progetti, ma il perdurare di criticità connesse al processo di selezione delle iniziative imprenditoriali da agevolare non ha consentito il tiraggio finanziario che si auspicava. Pertanto, considerato che l’accordo di programma individua quale termine finale per dare completezza agli interventi il 28 luglio 2020, in prossimità della scadenza dell’Accordo di Programma, il Servizio Attività produttive Lavoro Istruzione della Regione Marche, in assenza di convocazione, seppure richiesta, del Gruppo di controllo e coordinamento da parte del MISE, ha richiesto, con nota prot. 20031382 del 25/06/2020 alla competente Direzione generale del Ministero di avviare quanto prima le procedure per la sottoscrizione di un Atto integrativo all’Accordo in scadenza. . Nella nota predetta si chiede che l’Atto integrativo, oltre a prevedere una proroga del suddetto termine di scadenza, venga finalizzato alla riprogrammazione delle risorse residue rinvenienti dai bandi e Avvisi attivati nel corso del triennio, e alla previsione di integrare le stesse con eventuali ulteriori risorse.Tutto ciò premesso, l’Atto integrativo di cui si chiede all’Allegato A alla presente deliberazione prevede: • una proroga di parlare in parte teorica. Tale figura36 mesi della scadenza prevista dal precedente Atto integrativo e pertanto un nuovo termine di scadenza fissato nel 28 luglio 2023; • risorse finanziarie nazionali che risultano non utilizzate a chiusura dell’Avviso pubblico di cui alla Circolare ministeriale n. 120340 del 21 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni , infattiche per la Regione Marche ammontano a € 6.049.560,85, da riprogrammare con nuovo Avviso della legge 181/89; dette risorse saranno utilizzate per un nuovo Avviso della legge 181/89; • risorse regionali che risultano inutilizzate a seguito di indizione di Avvisi del POR FSE pari a € 3.900.000,00 per il finanziamento di nuovi Avvisi di politiche attive del lavoro, come meglio in appresso specificato: − incentivi alle assunzioni: € 600.000,00; − incentivi alle stabilizzazioni: € 900.000,00 − sostegno alla creazione di impresa: € 1.500.000,00 − borse lavoro: € 400.000,00 − formazione permanente per disoccupati: € 500.000,00 I contenuti e le modalità della riprogrammazione delle risorse regionali sono state oggetto di una seduta del Tavolo delle politiche attive dell’area di crisi del Xxxxxx in data 04/06/2020. Il riparto dei fondi tra le azioni di politica attiva è stato effettuato sulla base del tiraggio delle misure nelle precedenti edizioni degli Avvisi corrispondenti, mentre per quanto riguarda la formazione si diràè tenuto conto della mancata risposta dei corsi di formazione ad occupazione garantita. Qualora il fabbisogno risulti eccedente rispetto all’effettiva disponibilità, non l’Accordo prevede che si possano incrementare sia i fondi di parte nazionale che regionale. L’autorizzazione all’utilizzo delle suddette risorse pari ad € 3.900.000.00 è autentica fidejussione: si caratterizzastata richiesta al dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria con nota ID 20276455|16/07/2020|IFD del dirigente della PF Istruzione, infattiFormazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e con nota ID 20292044|17/07/2020|SIM del dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi. Il Dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria ha autorizzato l’utilizzo delle suddette risorse rispettivamente con le note ID 20278239|16/07/2020|BIT per quanto concerne i corsi di formazione rivolti a disoccupati senza il vincolo dell’occupazione garantita e con nota ID 20315143|BIT del 20/07/2020 per quanto concerne tutte le altre misure di politica attiva (incentivi alle assunzioni, incentivi alle stabilizzazioni, creazione di impresa e borse lavoro). Le note di richiesta e le autorizzazioni sono agli atti delle PP.FF. competenti. Pertanto, tenuto conto delle autorizzazioni della PF Programmazione nazionale e comunitaria, l’onere di € 3.900.000,00 è a carico dei capitoli del bilancio regionale 2020/2022, per la presenza di un rapporto obbligatorio preesistentele annualità secondo esigibilità. • POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, Priorità 8.i., INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (imprese) - per complessivi euro 600.000,00, così ripartiti: CAPITOLI FONTE ANNO 2021 ANNO 2022 TOTALE 2150410016 UE 50% 200.000,00 100.000,00 300.000,00 2150410021 STATO 35% 140.000,00 70.000,00 210.000,00 2150410013 REGIONE 15% 60.000,00 30.000,00 90.000,00 TOTALE 400.000,00 200.000,00 600.000,00 • POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, Priorità 8.i., INCENTIVI ALLE STABILIZZAZIONI (imprese) - per complessivi euro 900.000,00, così ripartiti: CAPITOLI FONTE ANNO 2021 ANNO 2022 TOTALE 2150410016 UE 50% 300.000,00 150.000,00 450.000,00 2150410021 STATO 35% 210.000,00 105.000,00 315.000,00 2150410013 REGIONE 15% 90.000,00 45.000,00 135.000,00 TOTALE 600.000,00 300.000,00 900.000,00 • POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2, Priorità 8.i, INCENTIVI ALLA CREAZIONE DI IMPRESA (imprese) - per complessivi euro 1.500.000,00, così ripartiti: CAPITOLO FONTE ANNO 2021 ANNO 2022 TOTALE 2150410016 UE 50% € 550.000,00 € 200.000,00 750.000,00 2150410021 STATO 35% € 385.000,00 € 140.000,00 525.000,00 2150410013 REGIONE 15% € 165.000,00 € 60.000,00 225.000,00 TOTALE € 1.100.000,00 € 400.000,00 € 1.500.000,00 • POR FSE 2014/2020, Asse 1, Priorità 8.i – BORSE LAVORO - per complessivi euro 400.000,00, così ripartiti: CAPITOLO FONTE ANNO 2021 TOTALE 2150410071 (indennità) UE 50% 183.000,00 183.000,00 2150410072 (indennità) STATO 35% 128.100,00 128.100,00 2150410073 (indennità) REGIONE 15% 54.900,00 54.900,00 TOTALE € 366.000,00 € 366.000,00 CAPITOLO FONTE ANNO 2021 TOTALE 2150410031 (irap) UE 50% 17.000,00 17.000,00 2150410030 (irap) STATO 35% 11.900,00 11.900,00 2150410029 (irap) REGIONE 15% 5.100,00 5.100,00 TOTALE € 34.000,00 € 34.000,00 • POR FSE 2014/2020 Asse 1 – FORMAZIONE PERMANENTE PER DISOCCUPATI - per complessivi euro 500.000,00, così ripartiti: CAPITOLI FONTE ANNO 2021 ANNO 2022 TOTALE 2150410019 UE 50% 90.000,00 10.000,00 100.000,00 2150410020 STATO 35% 63.000,00 7.000,00 70.000,00 2150410022 REGIONE 15% 27.000,00 3.000,00 30.000,00 2150410016 UE 50% 135.000,00 15.000,00 150.000,00 2150410021 STATO 35% 94.500,00 10.500,00 105.000,00 2150410013 REGIONE 15% 40.500,00 4.500,00 45.000,00 Il sottoscritto, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in caso situazioni anche potenziali di inadempimentoconflitto di interesse, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistenteai sensi dell’art. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento 6bis della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con il contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dato che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale L. 241/90 e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli degli artt. 1936, 1941 6 e 1945 x.x7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione del contratto, per cui non risponderebbe alla richiesta. Inoltre, la traccia stessa specifica che Xxxx non è disposto a rendere fidejussioni senza ec- cezioni, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaio, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussione. Ancora, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindi, la soluzione cui affidarsi, è preferibile procedere alla stipula di un “norma- le” contratto di compravendita, prevedendo la c.d. condizione risolutiva di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contratto.

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Motivazione. Non appare idoneo strumento il contratto autonomo A seguito di garanzia quanto sopra, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Comuni di Milano, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate e Metropolitana Milanese Spa hanno promosso numerosi tavoli tecnici al fine di valutare congiuntamente gli aspetti e le ricadute territoriali dei vari scenari proposti nella prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (garantievertrag)1^ fase PFTE) per un sistema di trasporto pubblico per l’asta Cologno-Vimercate; dagli incontri svolti, figura è emersa la necessità di cui si chiede avviare una fase di parlare analisi di approfondimento ulteriore del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; in parte teorica. Tale figuraparticolare, infattinell’incontro, come meglio si diràsvolto in videoconferenza in data 17 maggio 2021, non è autentica fidejussione: si caratterizza, infatti, per la presenza di un rapporto obbligatorio preesistente, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata in caso di inadempimento, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con il contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dato che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza gli Enti coinvolti hanno concordato che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione del contratto, per cui non risponderebbe alla richiesta. Inoltre, la traccia stessa specifica che Xxxx non è disposto a rendere fidejussioni senza ec- cezioni, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaio, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussione. Ancora, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindii vari scenari proposti nel progetto (1^ fase PFTE), la soluzione più idonea da approfondire è quella relativa allo scenario di progetto “6” LRT Cologno-Vimercate’, quale soluzione che colleghi la stazione M2-Cologno Nord con i comuni di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate (zona nord-est della Città Metropolitana di Milano); al fine di disciplinare e di formalizzare gli esiti di quanto emerso e convenuto negli incontri su richiamati, i soggetti partecipanti ritengono opportuno sottoscrivere apposito Accordo; lo schema di Accordo, nei termini di cui affidarsiall’accluso allegato A), è preferibile procedere che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale, ha lo scopo precipuo di confermare la volontà da parte di tutti gli Enti coinvolti di approfondire, tramite apposito ulteriore studio affidato a MM S.p.A., la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase), con riferimento alla stipula soluzione ‘LRT’ Cologno- Vimercate per un sistema di un “norma- le” contratto trasporto pubblico per l’asta Cologno-Vimercate; le parti assumono, ciascuno per quanto di compravenditapropria responsabilità e competenza, prevedendo in conformità alle indicazioni degli strumenti di pianificazione di ciascuno, gli impegni indicati all’art. 6 dell’allegato schema di accordo e secondo gli impegni finanziari indicati all’art. 5 per la c.d. condizione risolutiva ripartizione del costo dello studio di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contrattoche trattasi.

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Motivazione. Non appare idoneo L’Emendamento inserisce nel testo del disegno di legge un opportuno riferimento allo strumento il contratto autonomo di garanzia (garantievertrag)qualificazione della valutazione di conformità accreditata, figura così come richiesto nelle Direttive n. 24 e n. 25, specificatamente negli articoli n. 44 e n. 62. La certificazione sotto accreditamento peraltro garantisce la terzietà, l’indipendenza e la competenza di cui si chiede di parlare in parte teorica. Tale figura, infattichi valuta la conformità, come meglio si diràriconosciuto nel Reg. (CE) n. 765/2008 che ha normato il sistema di accreditamento e la vigilanza sul mercato, non è autentica fidejussionericonoscendo il sistema degli Accordi Internazionali di Accreditamento E –MLA e IAF–MLA. CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, MEMORANDUM D’INTESA STIPULATI CON ACCREDIA TIPO DOCUMENTO FIRMATARIO 1 FIRMATARIO 2 DATA PRIMA STIPULA DATA ULTIMO RINNOVO DATA SCADENZA DIRETTIVE Convenzione MISE Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione 13/06/2011 17/07/2013 16/07/2015 Direttiva 2009/48/CE - Sicurezza giocattoli Direttiva 2004/22/CE – MID - Strumenti di misura Direttiva 1992/42/CE - Caldaie ad acqua calda Direttiva 1997/23/CE – PED - Attrezzature a pressione Direttiva 1994/09/CE - ATEX - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Direttiva 2004/108/CE – EMC - Compatibilità elettroma- gnetica Convenzione MISE Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione MLPS Direzione Generale Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro 22/06/2011 17/07/2013 16/07/2015 Direttiva 2006/42/CE - Macchine Direttiva 1995/16/CE - Ascensori Direttiva 2006/95/CE - Bassa Tensione Direttiva 1989/686/CEE - Dispositivi di Protezione Individuale Protocollo d’Intesa MIT Direzione Generale Infrastrutture Stradali 22/06/2011 21/06/2016 Decisione 2009/750/CE- Definizione del Servizio Europeo di Telepedaggio e dei relativi elementi tecnici Convenzione MIT Dipartimento Trasporti, Navigazione e Sistemi Informativi e Statistici 10/11/2011 18/12/2013 17/12/2015 Direttiva 2010/35/UE - Attrezzature a pressione trasportabili pag.: si caratterizza1/2 pag.: 1/14 TIPO DOCUMENTO FIRMATARIO 1 FIRMATARIO 2 DATA PRIMA STIPULA DATA ULTIMO RINNOVO DATA SCADENZA DIRETTIVE Convenzione MATTM 11/11/2011 18/12/2013 17/12/2015 Direttiva 2000/14/CE - Emissione acustica ambientale macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto Direttiva 2003/87/CE - Sistema per scambio quote emissioni gas a effetto serra nella Comunità Direttiva 2009/28/CE - Promozione uso energia da fonti rinnovabili Direttiva 2009/30/CE - Specifiche relative a benzina, infatti, per la presenza combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un rapporto obbligatorio preesistentemeccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra + specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna Regolamento (CE) n. 1221/2009 - Adesione volontaria delle Organizzazioni ad un Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 842/2006 - Gas fluorurati ad effetto serra Convenzione MISE Dipartimento Comunicazioni 17/11/2011 14/11/2013 rev. 06/02/2014 13/11/2015 Direttiva 1999/05/CE - Apparecchiature radio e Apparecchiature terminali di telecomunicazione Protocollo d’Intesa ANSF 14/06/2012 11/06/2014 10/06/2016 Accordo MIPAAF Dipartimento ICQRF 15/03/2013 firmato 04/04/2013 Regolamento (CE) n.834/2007 – Agricoltura Biologica Regolamento (CE) n.1151/2012 – Prodotti di qualità registrata (DOP, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata in caso di inadempimento, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con il contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dato che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale IGP e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione del contratto, per cui non risponderebbe alla richiesta. Inoltre, la traccia stessa specifica che Xxxx non è disposto a rendere fidejussioni senza ec- cezioni, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaio, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussione. Ancora, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindi, la soluzione cui affidarsi, è preferibile procedere alla stipula di un “norma- le” contratto di compravendita, prevedendo la c.d. condizione risolutiva di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contratto.STG) Regolamento (CE) n.491/2009 - Vino Regolamento (CE) n.110/2208 – Bevande Spiritose

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Motivazione. Non appare idoneo strumento Il presente provvedimento risponde all’esigenza di razionalizzare ed aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, introducendo procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati. In particolare vengono introdotti l’obbligo della comunicazione negativa e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva una volta che sia decorso il contratto autonomo di garanzia (garantievertrag)termine utile per l’annullamento. In particolare, figura di cui si chiede di parlare la comunicazione dei dati catastali degli immobili deve essere effettuata solamente in parte teorica. Tale figura, infatti, come meglio si dirà, non è autentica fidejussione: si caratterizza, infatti, per la presenza di un rapporto obbligatorio preesistente, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata nuovi contratti o in caso di inadempimentouna modifica del contratto stesso. Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con il contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dato che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazionen. 605, e ciò sotto due profilisuccessiva modificazione, art. 7 commi 11 e 12. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4 Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001. Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: in primo luogomodalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale all’imposta regionale sulle attività produttive e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento all’imposta sul valore aggiunto. Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di una somma trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta locazione e di provvistaaffitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti. Decreto interministeriale del 27 giugno 2000: comunicazioni all’anagrafe tributaria, in deroga da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma utenti di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere 6, comma 1, lettera g-ter), del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti decreto del debitore principalePresidente della Repubblica del 29 settembre 1973, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia n. 605 e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione del contratto, per cui non risponderebbe alla richiesta. Inoltre, la traccia stessa specifica che Xxxx non è disposto a rendere fidejussioni senza ec- cezioni, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaio, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussione. Ancora, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindi, la soluzione cui affidarsi, è preferibile procedere alla stipula di un “norma- le” contratto di compravendita, prevedendo la c.d. condizione risolutiva di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contrattosuccessive modificazioni.

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Motivazione. Non appare idoneo strumento il contratto autonomo Con decreto 78/HTA/2022 è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di garanzia (garantievertragun bando di gara ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), figura di cui si chiede di parlare punto 3 del D.Lgs. 50/2016 con l’operatore economico MILLENNIUM SRL con sede legale ed operativa in parte teorica. Tale figuraXxx xx Xxxxxxx 0/X - Xxxxxxx (XX), infatti, come meglio si dirà, non è autentica fidejussione: si caratterizza, infattiC.F./P.IVA 05588740489, per l'affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza e nuove licenze per moduli AddOn FSE in uso dai Medici di Medicina Generale della Regione Marche, durata di 12 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, per un importo a base d’asta di € 260.500,00 (IVA esclusa), con scadenza per la presenza presentazione delle offerte il 18/10/2022 alle ore 18,00. Con medesimo decreto sono stati approvati i seguenti elaborati tecnico–estimativi e documenti: - Allegato 1 - Relazione Tecnico-Illustrativa, comprensiva del calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi oggetto della procedura ed il prospetto economico degli oneri - previsti anche per le opzioni di un rapporto obbligatorio preesistenterinnovo e proroga - Allegato 2 - Capitolato Tecnico - Allegato 3 - Disciplinare - Allegato 4 - Domanda ed autodichiarazione - Allegato 5 - Modello DGUE - Allegato 6 - Modulo di dettaglio offerta economica - Allegato 7 - Schema di contratto - Allegato 8 - Patto di Integrità A seguito delle osservazioni pervenute da parte dell’operatore economico e rilevato tra l’altro che, per errore materiale, i servizi descritti nel Capitolato tecnico non erano coerenti con il quadro economico, il RUP ha ritenuto opportuno modificare in relazione al quale maniera sostanziale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata in caso di inadempimento, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibiledocumento. In ciò risiede la prima differenza con particolare: - per i servizi di manutenzione (MAC) ed Help Desk (HLP) sono stati rivisti gli orari di erogazione e sono state meglio dettagliate le modalità di rendicontazione; - per il contratto servizio di formazione (FAS) sono state dettagliate le modalità di svolgimento del fideiussoreservizio. Visto quanto sopra, si ritiene di: - prorogare il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altruitermine di scadenza di presentazione delle offerte al 31/10/2022 ai sensi dell’art. 79, dato che vi è identità tra la prestazione comma 3 lett. b) del debi- tore principale e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principaleD.lgs 50/2016 smi; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione del contratto, per cui non risponderebbe alla richiesta. Inoltre, la traccia stessa specifica che Xxxx non è disposto a rendere fidejussioni senza ec- cezioni, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaio, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussione. Ancora, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindi, la soluzione cui affidarsi, è preferibile - procedere alla stipula rettifica del Capitolato Tecnico (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto): o par. 7 - Dettaglio dei servizi richiesti in fornitura o par. 8 - Dettaglio delle attività di un “norma- le” contratto sviluppo o par. 10 - Service Level Agreement – SLA o par. 11 - Penali Considerato che si tratta di compravenditamodifiche sostanziali del bando di gara, prevedendo la c.d. condizione risolutiva si darà pubblicità nelle forme di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contrattolegge.

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Motivazione. Non appare idoneo strumento Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’opera 77.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti”, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che: • la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx all’interno dell’area RDO on line; • non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente; • ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: - l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell’Opera 77.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti” come prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato; - il fine del contratto è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori suddetti nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento rientrante nel PNRR e dare così attuazione al programma triennale delle opere pubbliche; • la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 48, comma 5, della L. 108/2021; • l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; • il contratto autonomo sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. • l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di garanzia (garantievertrag), figura di cui si chiede di parlare procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in parte teorica. Tale figura, infatti, come meglio si dirà, non è autentica fidejussione: si caratterizza, infatti, per la presenza di un rapporto obbligatorio preesistenteuna sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; • la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata in caso di inadempimento, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti dell’operatore economico risultato aggiudicatario; • il contratto del fideiussoreverrà stipulato in forma elettronica, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altruisulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d’Appalto, dato nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. La traccia chiede proprio una “fidejussione senza eccezioni”. Non sembra si possano acco- gliere le volontà espresse dai comparenti: come visto, il contratto autonomo di garanzia è causalmente diverso dalla fidejussione, e non è dunque utilizzabile; volendo ricorrere a una fidejussione, la clausola solve et repete non ha comunque effetto per le eccezioni di annul- labilità, nullità e rescissione faranno parte integrante del contratto, per cui ancorché non risponderebbe alla richiestamaterialmente allegati. InoltrePrecisato che, essendo l’opera finanziata con fondi PNRR, la traccia stessa specifica lettera d’invito, che Xxxx si approva con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021. Precisato, inoltre, che verrà applicato il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa. Rilevato che l’importo a base di gara ammonta ad € 1.073.416,99, così composto: Lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 949.664,78 Oneri della sicurezza sui lavori non è disposto soggetti a rendere fidejussioni senza ec- cezioniribasso € 25.000,00 Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, ma solo semplici ed invoca diverse soluzioni da parte del notaiocompresa Xxxxx previdenza Ingegneri e Architetti 4% soggette a ribasso € 98.752,21 Totale € 1.073.416,99 e trova copertura, rilevata l’insuffi- cienza della fidejussioneoltre all’Iva 10% sui lavori e all’Iva 22% sulle spese tecniche, al cap. Ancora, Xxxxx chiede che, data l’impossibilità di accoglimento delle sue richieste, gli venga, almeno, garantito il ritrasferimento del bene 6012202 – Beni immobili: Nuova palestra per attività sportive equivalenti PNRR –M5C2 INV 3.1 Sport e l’incameramento della caparra. Nonostante la parte teorica richieda di trattare la vendita con riserva della proprietà e sug- gerisca, quindi, la soluzione cui affidarsi, è preferibile procedere alla stipula di un “norma- le” contratto di compravendita, prevedendo la c.d. condizione risolutiva di inadempimen- to. Come meglio precisato in parte teorica, detta condizione è stata ritenuta valida dalla prevalente dottrina sulla base della distinzione sussistente tra momento programmatico e momento esecutivo del contrattoinclusione sociale - vincolo: YR173 PNRR – E 42010206 - U 6012202 - nuova palestra attività sportive equivalenti - M5C2.

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