Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. 5 la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. 5 la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata non superiore a ad 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari potrà variare dal 5 al 5% 15 per cento della paga retribuzione globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i ricadono nei casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - dai successivi commi d) ed e);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzionidisattenzioni di natura involontaria, negligenza mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligodomicilio;
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni Istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. , la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti prescritti, dà facoltà all'azienda alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Multa. Vi si incorre per: - :
1. inosservanza dell'orario dell’orario di lavoro; - ;
2. assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall’Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - ;
4. irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - ;
5. mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo L’importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPSall’INPS. Eccezione fatta per il punto 5. , la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all’Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano ricoprano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario dell’orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata non superiore a ad 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari potrà variare dal 5 al 515% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall’azienda, quando non ricorrano ricadono i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - dai successivi commi d) ed e);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzionidisattenzioni di natura involontaria, negligenza mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligodomicilio;
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte. L'importo L’importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPSall’INPS. Eccezione fatta per il punto 5. ) la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti prescritti, dà facoltà all'azienda alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata non superiore a ad 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari potrà variare dal 5 al 5% 15 per cento della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano ricadono i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - dalle successive lett. D) ed E);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzionidisattenzioni di natura involontaria, negligenza mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligodomicilio;
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. ) la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti prescritti, dà facoltà all'azienda alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - – inosservanza dell'orario di lavoro; - – assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - – inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - – irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - – mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall'istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - ;
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. , la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all'istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - · inosservanza dell'orario di lavoro; - · assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - · inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i ,provvedimenti di sospensione o licenziamento; - · irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - · mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPSall'lNPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligoobbligo assenza ingiustificata alla visita fiscale. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è é devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. 5 la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. 5 la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata giustificata, non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall'ente, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o di licenziamento; - ;
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza negligenze nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPSall’Inps. Eccezione fatta per il punto 5. ), la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all'ente di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni. La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare alla successiva lett. D).
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata non superiore a ad 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari potrà variare dal 5 al 515% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano ricadono i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - dai successivi commi d) e e);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzionidisattenzioni di natura involontaria, negligenza mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligodomicilio;
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni Istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. , la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti prescritti, dà facoltà all'azienda alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata giustificata, non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall'ente, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o di licenziamento; - ;
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza negligenze nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. ), la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all'ente di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni. La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare alla successiva lett. D).
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Multa. Vi si incorre per: - :
1) inosservanza dell'orario dell’orario di lavoro; - ;
2) assenza non giustificata non superiore a ad 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari potrà variare dal 5 al 5% 15 per cento della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - ;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall’azienda, quando non ricorrano ricadono i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - dai successivi commi d) ed e);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzionidisattenzioni di natura involontaria, negligenza mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno; - ;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligodomicilio;
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte. L'importo L’importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPSall’INPS. Eccezione fatta per il punto 5. ) la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti pre- scritti, dà facoltà all'azienda alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'aziendadall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligoobbligo - assenza ingiustificata alla visita fiscale. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è é devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. 5 la recidiva per 2 due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a ad un massimo di 4 3 giorni.
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