NEGOZIAZIONE. 1. Una Parte può prevedere che le entità procedano a negoziazioni: a) nell’ambito degli appalti pubblici per i quali esse hanno fatto osservare di averne l’intenzione, vale a dire nell’avviso menzionato nell’articolo IX para- grafo 2 (l’invito di partecipazione alla procedura per il progetto di appalto rivolto ai fornitori); o b) qualora dall’esame delle offerte appaia che nessuna di esse è la più vantag- giosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara. 2. Le negoziazioni servono principalmente per determinare i punti forti e quelli deboli delle offerte. 3. Le entità trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare, esse non forni- scono informazioni destinate ad aiutare determinati partecipanti a conformare le loro offerte al livello di quelle degli altri partecipanti. 4. Nel corso delle negoziazioni, le entità non operano alcuna discriminazione tra i diversi fornitori. In particolare, esse si adoperano affinché: a) l’eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri enunciati negli avvisi e nel fascicolo di gara; b) le modificazioni apportate ai criteri e alle prescrizioni tecniche siano comu- nicate per scritto a tutti i partecipanti alle negoziazioni rimasti in gara; c) tutti i partecipanti rimasti in gara abbiano la possibilità di presentare offerte nuove o modificate sulla base di prescrizioni rivedute; d) a negoziazione conclusa, tutti i partecipanti rimasti in gara siano autorizzati a presentare offerte finali entro un termine uguale per tutti.
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