Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice. 2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente norma.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi medici e farmacisti veterinari e dei dirigenti ad esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico all'incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgsd.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “"già incarico” " di struttura complessa o semplice.
2. L’eventuale L'eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ artdell'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’artdell'art. 12 ed alla presente normae del presente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL
Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.
2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente norma.
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Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare cheDecorsi otto mesi dalla data di esecutività dell’atto di approvazione definitiva del PII senza che sia stata sottoscritta dagli Operatori la convenzione in commento, ove nelle tavole relative alla retribuzione il Sindaco diffida gli Operatori a sottoscrivere entro un termine non superiore a novanta giorni la convenzione annessa al P.I.I.. In caso di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologiinutile decorso del termine assegnato, chimiciil sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del programma medesimo. Per cause di forza maggiore e per quelle non imputabili agli Operatori, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto il Sindaco può motivatamente prorogare il termine suddetto per i tempi strettamente necessari al ripristino delle condizioni di lavoro normalizzazione delle cause inficianti il termine medesimo di un anno. Resta tuttavia fatta salva la durata non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura superiore ai 10 anni di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o sempliceal primo comma dell’articolo 4 della presente convenzione.
2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto Si dà atto alle parti che l’ufficiale rogante resta fin d’ora autorizzato ad introdurre nel testo definitivo eventuali precisazioni di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali carattere catastale e/o tecnico-patrimoniale finalizzate alla miglior traduzione in caso di incarichi di struttura complessaAtto pubblico delle pattuizioni sostanziali contenute nella presente convenzione e nei relativi elaborati progettuali.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005Sarà quindi registrata e trascritta a cura e spese degli OPERATORI, data che a tal fine chiedono l’applicazione di concreta applicazione della legge 138 del 2004ogni beneficio fiscale, la possibilità trattandosi di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente normaconvenzione costituente presupposti indispensabili per il rilascio delle concessioni edilizie.
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Samples: Convenzione Ai Sensi Dell'art. 93 l.r. 11 Marzo 2005 N° 12
Norma finale. 1. Le La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con firmatarie del presente accordo entro il CCNL 5 31 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice2001.
2. L’eventuale nuova opzione Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale. Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi. In riferimento all’ accordo nazionale per l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e previdenza complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione sindacale formula la seguente dichiarazione: ❑ l'articolato proposto dall' ARAN non corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall' art. 2120 c.c. per i lavoratori privati; ❑ non è previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva incerta e non definita; ❑ le fonti di finanziamento della previdenza complementare a carico del datore di lavoro- Amministrazione Pubblica sono insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale che possa integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione; ❑ con recentissima legge del 17/5/99 n. 144 (collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro il 30.11.99, con accordo contrattatale di comparto, devono essere istituite forme di previdenza complementare per il personale di cui agli enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con corrispondente soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza integrativa. In merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale che fruisce dell'indennità di fine servizio senza alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con condizioni contributive diverse dal restante personale del Pubblico Impiego. In questo quadro la RdB esprime il proprio dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la sottoscrizione dell’accordo poiché non salvaguarda il potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori e che non garantisce l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati. CGIL, CISL, UIL firmando l’accordo sulla trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l’intesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso l’unificazione tra lavoratori pubblici e privati. Per questo le sottoscritte XX.XX. sono impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze sottolinea l’urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l’onere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del lavoro. La delegazione della CONFSAL dichiara che la sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro esclusivo lavoro. Pertanto alla presente sottoscrizione non ripristina la situazione può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di incarico preesistente con la correlata retribuzione rinuncia a contestare successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di posizioneregolamentazione che si traducono in inammissibili ed ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, circostanza che, ai sensi nonché indebita compressione di diritti di immediata derivazione costituzionale e di implicita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalità istituzionali dell’ art' accantonato retributivo. 48 del CCNL 8 giugno 2000In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si può verificare successivamente secondo conferma l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR con le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso stesse modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello stanziamento per la previdenza complementare. Per quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004cui si riconosce la validità per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori, la possibilità CONFSAL è impegnata a definire norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente normagestione efficienti.
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Norma finale. 1. Le La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con firmatarie del presente accordo entro il CCNL 5 31 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice2001.
2. L’eventuale nuova opzione Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale. Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi. In riferimento all’ accordo nazionale per l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e previdenza complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione sindacale formula la seguente dichiarazione: ❑ l'articolato proposto dall' ARAN non corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall' art. 2120 c.c. per i lavoratori privati; ❑ non è previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva incerta e non definita; ❑ le fonti di finanziamento della previdenza complementare a carico del datore di lavoro-Amministrazione Pubblica sono insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale che possa integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione; ❑ con recentissima legge del 17/5/99 n. 144 (collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro il 30.11.99, con accordo contrattatale di comparto, devono essere istituite forme di previdenza complementare per il personale di cui agli enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con corrispondente soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza integrativa. In merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale che fruisce dell'indennità di fine servizio senza alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con condizioni contributive diverse dal restante personale del Pubblico Impiego. In questo quadro la RdB esprime il proprio dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la sottoscrizione dell’accordo poiché non salvaguarda il potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori e che non garantisce l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL CGIL, CISL, UIL firmando l’accordo sulla trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l’intesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso l’unificazione tra lavoratori pubblici e privati. Per questo le sottoscritte XX.XX. sono impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze sottolinea l’urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l’onere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del lavoro. La delegazione della CONFSAL dichiara che la sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro esclusivo lavoro. Pertanto alla presente sottoscrizione non ripristina la situazione può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di incarico preesistente con la correlata retribuzione rinuncia a contestare successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di posizioneregolamentazione che si traducono in inammissibili ed ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, circostanza che, ai sensi nonché indebita compressione di diritti di immediata derivazione costituzionale e di implicita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalità istituzionali dell’ art' accantonato retributivo. 48 del CCNL 8 giugno 2000In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si può verificare successivamente secondo conferma l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR con le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso stesse modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello stanziamento per la previdenza complementare. Per quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004cui si riconosce la validità per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori, la possibilità CONFSAL è impegnata a definire norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente normagestione efficienti.
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Norma finale. 1. Le La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con firmatarie del presente accordo entro il CCNL 5 31 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice2001.
2. L’eventuale nuova opzione Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale. Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi. In riferimento all’ accordo nazionale per l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e previdenza complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione sindacale formula la seguente dichiarazione: ❑ l'articolato proposto dall' ARAN non corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall' art. 2120 c.c. per i lavoratori privati; ❑ non è previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva incerta e non definita; ❑ le fonti di finanziamento della previdenza complementare a carico del datore di lavoro- Amministrazione Pubblica sono insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale che possa integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione; ❑ con recentissima legge del 17/5/99 n. 144 (collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro il 30.11.99, con accordo contrattatale di comparto, devono essere istituite forme di previdenza complementare per il personale di cui agli enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con corrispondente soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza integrativa. In merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale che fruisce dell'indennità di fine servizio senza alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con condizioni contributive diverse dal restante personale del Pubblico Impiego. In questo quadro la RdB esprime il proprio dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la sottoscrizione dell’accordo poiché non salvaguarda il potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori e che non garantisce l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL CGIL, CISL, UIL firmando l’accordo sulla trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l’intesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso l’unificazione tra lavoratori pubblici e privati. Per questo le sottoscritte XX.XX. sono impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze sottolinea l’urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l’onere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del lavoro. La delegazione della CONFSAL dichiara che la sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro esclusivo lavoro. Pertanto alla presente sottoscrizione non ripristina la situazione può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di incarico preesistente con la correlata retribuzione rinuncia a contestare successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di posizioneregolamentazione che si traducono in inammissibili ed ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, circostanza che, ai sensi nonché indebita compressione di diritti di immediata derivazione costituzionale e di implicita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalità istituzionali dell’ art' accantonato retributivo. 48 del CCNL 8 giugno 2000In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si può verificare successivamente secondo conferma l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR con le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso stesse modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello stanziamento per la previdenza complementare. Per quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004cui si riconosce la validità per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori, la possibilità CONFSAL è impegnata a definire norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente normagestione efficienti.
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Samples: Contratto Dei Segretari Comunali
Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi medici e farmacisti veterinari e dei dirigenti ad esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico all'incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL C.C.N.L. 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgsD.Lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – - a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “"già incarico” " di struttura complessa o semplice.
2. L’eventuale L'eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ artdell'art. 48 del CCNL C.C.N.L. 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’artdell'art. 12 ed alla presente normae del presente.
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Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi medici e farmacisti veterinari e dei dirigenti ad esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. d.lgs 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.
2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ artdell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’artdell’art. 12 ed alla presente normae del presente.
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