ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE Clausole campione

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; - sia stato richiesto il certificato di agibilità; - siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; - siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; - sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Art. 51 - Garanzie
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata consegna delle opere l’Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l’opera eseguita prima dell’effettuazione del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni: – che sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti a rete; – che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici; – che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato; – che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna anticipata. La stazione appaltante può richiedere all’organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l’organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilità. La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell’appaltatore. In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l’ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. 1. Ai sensi dell’art. 230 comma 1 del Regolamento appalti, qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni previste nel citato articolo.
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l’ultimazione dei lavori il committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle disposizioni dell’art. 230 del DPR 207/2010 ed in particolare a condizione che:

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.