Normativa quadri. Ai sensi della L. 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della L. 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi. A far data dal 1º ottobre 1988 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di lire 40.000 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Per il lavoro straordinario o supplementare si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Appears in 1 contract
Normativa quadri. Ai sensi della L. 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale professionale, dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della L. 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi. A far data dal 1º 1° ottobre 1988 per il Settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e per il Settore pulitintolavanderia e dal 1° maggio 1996 per il Settore occhialeria, al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di lire 40.000 euro 20,66 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Per il lavoro straordinario o supplementare supplementare, si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Appears in 1 contract
Normativa quadri. Ai sensi della L. 13 maggio 1985A decorrere dall'1.5.03, n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive cheQuadro è attribuita dall'azienda solo ed esclusivamente a quei lavoratori, pur non appartenendo alla categoria dei dirigentisia tecnici che amministrativi, per l'alto che nell'ambito del livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito 8 ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, svolgono con carattere di continuitàcontinuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione della realizzazione degli obiettivi aziendali. Con personale contributo di tali obiettiviparticolare originalità e creatività, essi coordinano risorse e/o entità organizzative di particolare complessità. Ai lavoratori In materia di orario di lavoro si applica quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, D.lgs. 8.4.03 n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. I Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità, previa autorizzazione aziendale, di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attività svolte. I Quadri sono informati dall'azienda delle variazioni che essa intende apportare alle strutture organizzative e produttive. L'azienda organizza a favore dei Quadri interventi formativi, in modo sistematico e ricorrente, finalizzati a promuovere il loro aggiornamento professionale e culturale, con particolare riguardo ai problemi gestionali e relazionali. Ferma restando l'applicazione ai Quadri della normativa contrattuale prevista per gli impiegati, si conviene altresì quanto segue relativamente a: Passaggio temporaneo di mansioni. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di Quadro, è attribuita la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della L. 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata Quadro trascorso un periodo di 6 mesimesi consecutivi di effettivo svolgimento delle mansioni, fermo restando quanto previsto al punto 4, art. A far data dal 1º ottobre 1988 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di lire 40.000 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Per il lavoro straordinario o supplementare si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale16.
Appears in 1 contract
Normativa quadri. Ai sensi della L. 13 maggio 1985, n. 190, ha A decorrere dal la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive cheQuadro è attribuita dall'azienda a quei lavoratori, pur non appartenendo alla categoria dei dirigentisia tecnici che amministrativi, per l'alto che nell'ambito dell'8° livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, svolgono con carattere di continuitàcontinuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione della realizzazione degli obiettivi aziendali. Con personale contributo di tali obiettiviparticolare originalità e creatività, essi coordinano risorse e/o entità organizzative di particolare complessità. Ai lavoratori I Quadri sono tenuti ad osservare un orario correlato al ruolo e alla funzione assegnati ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali. I Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità, previa autorizzazione aziendale, di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attività svolte. I Quadri sono informati dall'azienda delle variazioni che essa intende apportare alle strutture organizzative e produttive. L'azienda organizza a favore dei Quadri interventi formativi, in modo sistematico e ricorrente, finalizzati a promuovere il loro aggiornamento professionale e culturale, con particolare riguardo ai problemi gestionali e relazionali. Ferma restando l'applicazione ai Quadri della normativa contrattuale prevista per gli impiegati, si conviene altresì quanto segue relativamente a · · Passaggio temporaneo di mansioni: al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente, è attribuita la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura Quadro trascorso un periodo di sei mesi consecutivi di effettivo svolgimento delle mansioni. · · Responsabilità civile e/o penale: le aziende garantiscono l'assistenza legale. nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e l'assistenza legale giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali sono coinvolti in caso di procedimenti civili penali e civili, non provocati da azioni dolose o penali riconducibili a colpa grave, per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica · · Indennità di quadro contro il rischio funzione: a decorrere dalla data di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della L. 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi. A far data dal 1º ottobre 1988 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta Quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di lire 40.000 con assorbimento E lorde mensili, utile ai soli fini del superminimo individuale fino a concorrenza computo del 50% di tale importoTFR, della 13a e 14a mensilità. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, legge 13.5.85 n. 190. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai Quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/85. * * * * * * * * * AREA SERVIZI GENERALI Declaratoria di Area operativo-funzionale. Vi appartiene il lavoro straordinario o supplementare si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendalepersonale che svolge attività di supporto all'organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali. L'area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali.
Appears in 1 contract
Samples: Memorandum of Understanding (Mou)
Normativa quadri. Ai sensi della L. legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria alle categorie dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale gestione ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della L. legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi. A far data dal 1º ottobre 1988 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di lire 40.000 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Per il lavoro straordinario o supplementare si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Appears in 1 contract