Brevetti. In deroga a quanto previsto nell’articolo precedente, lo sfruttamento di brevetti su scoperte avvenute nel corso dell’attività di lavoro e/o ricerca effettuate per conto ed a carico dell’azienda, potrà essere regolato da specifici accordi tra l’Azienda ed il ricercatore che stabiliscano le rispettive quote di competenza.
Brevetti. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di svolgere relazioni in ordine a ricerca e lavori afferenti l'attività svolta.
Brevetti. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai Quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
Brevetti. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di materiale o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’ESTAR un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’aggiudicatario si obbliga ad assumersi, a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni a terzi, le spese giudiziarie e legali. L’ESTAR si impegna ad informare prontamente l’aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
Brevetti. Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Ditta. La Ditta si impegna a sollevare formalmente l’Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l’Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.
Brevetti. Il Fornitore garantisce di essere in possesso di brevetti e licenze relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del Contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e alla vendita. Il Fornitore terrà indenne il Committente per qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità, e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi ed agli strumenti utilizzati dal Fornitore per la produzione dei beni compravenduti.
Brevetti. L’art. 8 della Legge sulla Proprietà Industriale Brasiliana condiziona il deposito di un brevetto alla sussistenza dei seguenti elementi essenziali: novità assoluta, possibilità di sfruttamento industriale e attività inventiva. Il brevetto regolarmente depositato in un Paese membro della Convenzione di Parigi, potrà essere tutelato in Brasile alle condizioni ivi previste. La protezione conferita ai brevetti è valida per 20 anni nelle ipotesi di invenzioni; per 15 anni, invece, nelle ipotesi di brevetti di modelli di utilità. Lo sfruttamento commerciale del brevetto dovrà aver inizio entro i primi 3 anni della concessione della tutela brasiliana, con il rilascio della "carta-brevetto", a cura dell’INPI. L’estinzione del brevetto avviene nelle ipotesi in cui lo sfruttamento sia stato interrotto per un periodo di due anni consecutivi, oppure nei casi in cui l’inventore sia in mora nel pagamento dei canoni annuali stabiliti dall’INPI, nonché nelle ipotesi di rinuncia al privilegio o di cancellazione del brevetto a seguito di procedura giudiziaria o amministrativa.
Brevetti. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere privativa altrui. Il fornitore pertanto si obbliga a sollevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venisse promossa nei confronti dell’amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
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Brevetti. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.