Passaggio temporaneo di mansioni. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi.
Passaggio temporaneo di mansioni. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti, in coerenza con i criteri di professionalità di riferimento, alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. I lavoratori avranno diritto al passaggio al livello superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: – 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni; – 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1. L’esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavora- tore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspet- tativa, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammis- sione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti al livello superiore a quello di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale re- tribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio defi- nitivo al livello superiore.
Passaggio temporaneo di mansioni. L'operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. All'operaio destinato a compiere mansioni inerenti a categorie superiori alla sua deve essere corrisposta la retribuzione relativa alla categoria superiore. Decorsi 30 giorni continuativi di disimpegno delle mansioni inerenti alla categoria superiore, l'operaio avrà diritto al passaggio definitivo alla categoria stessa. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro operaio assente per permesso, congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente, salvo il caso della mancata riammissione dell'operaio sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Passaggio temporaneo di mansioni. Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità Art. 9 -
Passaggio temporaneo di mansioni. Il passaggio temporaneo di mansione è disciplinato dalla Legge 300/70. Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni a livelli superiori al suo deve essere corrisposta, solo per il periodo in cui è adibito a tale attività, la retribuzione relativa al livello professionale superiore. Al lavoratore che è assegnato con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni con diversi livelli professionali competerà il livello corrispondente al livello che abbia carattere di prevalenza sugli altri.
Passaggio temporaneo di mansioni. Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
Passaggio temporaneo di mansioni. Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati) Mobilità e cumulo delle mansioni nella categoria professionale
Passaggio temporaneo di mansioni. Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati) Per le aziende delle seconde lavorazioni e per le aziende della produzione del vetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per le aziende della produzione di lampade e display