Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Clausole campione

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l’Irlanda ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo “modello XXX 0” per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non procederà all’apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti. Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Irlanda, sono tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi (“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive (“passive NFFEs”) controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).
Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l’Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo “modello XXX 0” per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non procederà all’apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti. Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi (“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive (“passive NFFEs”) con titolari effettivi investitori statunitensi,nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS). La predetta segnalazione riguarderà sia l’ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate. Normativa Common Reporting Standards (CRS) Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall’OCSE con l’obiettivo di rafforzare le misure contro l’evasione fiscale internazionale. Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite da...
Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un con- sulente fiscale.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: