Nuova disciplina. Secondo la nuova disciplina, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124, il riscatto della posizione individuale ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e le anticipazioni continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata è effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l’importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: • al numeratore, l’ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell’importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; • al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto “reddito di riferimento”. Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l’ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell’articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi già assoggettati ad imposta può essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa. Al riguardo, occorre rilevare che i contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L’esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi: 1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato, a causa della morte dell’iscritto al fondo pensione complementare prima del pensionamento di vecchiaia (articolo 10, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 124); 2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del D.Lgs. n. 124 prima dell’accesso alla prestazione (articolo 10, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 124); 3. in caso di riscatto della posizione individuale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124, esercitato a seguito di pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o altra procedura concorsuale. Al riguardo, occorre specificare che detta deroga non si applica qualora il riscatto avvenga per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza; 4. qualora l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per prestazione “spettante in forma periodica” deve intendersi la prestazione annua periodica che deriva dai due terzi dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione. Tale assunto è il logico corollario del primo periodo della norma in commento laddove si escludono i redditi già assoggettati ad imposta a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato. Pertanto, è necessario verificare che l’importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata con riferimento ai due terzi dell’ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50 per cento dell’assegno sociale, che per il 2001 è pari a lire 8.592.350 annui. La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17-bis del TUIR stabilisce che gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.
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Nuova disciplina. Secondo la nuova disciplina, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale Il nuovo testo della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1lettera d) dell'articolo 48-bis, del D.Lgs. n. 124, il riscatto della posizione individuale ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e TUIR stabilisce che le anticipazioni continuano ad essere assoggettate prestazioni erogate in forma periodica si assumono al netto dei redditi gia' assoggettati a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) dell'articolo 41, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR, se determinabili. Relativamente Trattasi, in particolare:
1) dei redditi gia' assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11 per cento in capo al fondo pensione ovvero di quelli assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella fase di accumulazione dei contributi e di gestione degli stessi nel periodo di tempo che precede il diritto all'accesso alla prestazione;
2) dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell'ammontare della posizione individuale maturata che da' origine alle prestazioni pensionistiche erogate in forma corso di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce erogazione. Si fa presente che la tassazione separata è effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l’importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: • al numeratore, l’ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell’importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all’articolo 10al punto 1) non va assoggettata a tassazione, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; • al denominatore, il numero degli anni e frazione indipendentemente dalla quota di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto “reddito di riferimento”. Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale. Si ritiene che, determinato escludendo l’ammontare dei ai fini di cui trattasi, anche i redditi esenti siano sempre da escludere dall'ambito applicativo della citata lettera d). Diversamente, l'esenzione che viene oggettivamente riconosciuta a taluni redditi verrebbe di fatto annullata in capo al percettore della prestazione. Inoltre, come si e' avuto gia' modo di osservare, l'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell’articolo 17-bis del TUIR precisanon va in ogni caso assoggettata a tassazione, tuttaviain quanto la nuova disciplina prevede, in xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che lo scomputo dei redditi già assoggettati ad imposta può essere effettuato soltanto a condizione che hanno fruito della deducibilita' fiscale durante la prestazione in forma fase di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla costituzione della prestazione stessa. Al riguardoPertanto, occorre rilevare sulla base delle comunicazioni che i contributi che non per ciascun anno sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L’esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato, a causa della morte dell’iscritto pervenute al fondo pensione complementare prima del pensionamento di vecchiaia (articolo 10pensione, comma 3-terdall'ammontare della prestazione da erogare deve essere innanzitutto escluso l'ammontare riferibile ai contributi non dedotti. Con riferimento al punto 2), del D.Lgs. n. 124);
2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del D.Lgs. n. 124 prima dell’accesso alla prestazione (articolo 10, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 124);
3. in caso di riscatto della posizione individuale di cui all’articolo va sottolineato che l'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 12447 ha inserito nell'articolo 41, esercitato a seguito comma 1, del TUIR, una nuova fattispecie di pensionamento o per la cessazione del rapporto redditi di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti capitale, contraddistinta dalla volontà delle partilettera g-quinquies), quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o altra procedura concorsuale. Al riguardo, occorre specificare che detta deroga non si applica qualora il riscatto avvenga per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza;
4. qualora l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di secondo cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per prestazione “spettante in forma periodica” deve intendersi la prestazione annua periodica che deriva dai due terzi dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione. Tale assunto è il logico corollario del primo periodo della norma in commento laddove si escludono i costituiscono redditi già assoggettati ad imposta a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato. Pertanto, è necessario verificare che l’importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata con riferimento ai due terzi dell’ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50 per cento dell’assegno sociale, che per il 2001 è pari a lire 8.592.350 annui. La tassazione i rendimenti delle prestazioni in forma periodica in corso di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17-bis del TUIR stabilisce che gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazioneerogazione (oltreche' delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).
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Nuova disciplina. Secondo la nuova disciplinaLa tassazione delle rendite è stata riformata, le prestazioni pensionistiche erogate in forma attuazione della delega contenuta nell’articolo 3, comma 6, lettera b), della legge n. 133 del 1999, che dispone l’armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di capitaleentrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, compresi il riscatto anche parziale della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10l’esclusione da IRPEF e l’applicazione sul rendimento finanziario dell’imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 3. Sulla base di tale criterio, l’articolo 13, comma 1-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 12447 ha riformulato la lettera h) dell’articolo 47 del TUIR, ricomprendendo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente soltanto le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale. La stessa lettera h) ha previsto che queste ultime rendite sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall’ISVAP ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentono il riscatto della posizione individuale ai sensi del medesimo articolo 10rendita successivamente all’inizio dell’erogazione. Con riguardo alle rendite in argomento, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 47 ha previsto un duplice criterio di tassazione e, cioè, quello dei rendimenti finanziari riguardanti ciascuna rata di rendita in corso di erogazione, disciplinati dalla lettera g-quinquies), introdotta nell’articolo 41, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e le anticipazioni continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata è effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l’importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: • al numeratore, l’ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell’importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; • al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto “reddito di riferimento”. Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l’ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell’articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi già assoggettati ad imposta può essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa. Al riguardo, occorre rilevare che i contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L’esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato, a causa della morte dell’iscritto al fondo pensione complementare prima del pensionamento di vecchiaia (articolo 10, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 124);
2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del D.Lgs. n. 124 prima dell’accesso alla prestazione (articolo 10, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 124);
3. in caso di riscatto della posizione individuale di cui all’articolo dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 47, quale nuova fattispecie di redditi di capitale e la tassazione del rendimento della rendita in corso di costituzione ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 47. In base alla menzionata lettera g-quinquies), costituiscono redditi di capitali quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 erogate in forma di rendita e delle rendite aventi funzione previdenziale. Il comma 4-ter dell’articolo 42 del TUIR, dispone che tali redditi sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari e cioè di quella rata che sarebbe stata tenendo solo conto della vita media residua. Per effetto del comma 2 dell’articolo 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 47, i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso D.P.R. n. 600 applicano su detti rendimenti un’imposta sostitutiva, nella misura prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (attualmente il 12,5 per cento). Tale imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata. Con riguardo alle rendite differite viene prevista l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 124, esercitato a seguito riguardanti la tassazione del risultato di pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o altra procedura concorsuale. Al riguardo, occorre specificare che detta deroga non si applica qualora il riscatto avvenga per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento gestione dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza;
4. qualora l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale contratti di cui all’articolo 39-ter del D.Lgs. n. 124. Pertanto, commi 6 e 7in base al citato comma 2, il risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta è calcolato sottraendo dal valore attuale della legge 8 agosto 1995rendita in via di costituzione, n. 335. Per prestazione “spettante in forma periodica” deve intendersi la prestazione annua periodica che deriva dai due terzi dell’importo complessivamente maturato calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno (ipotesi questa che si verifica ove la rendita vitalizia non è costituita con premio unico), il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Tale assunto Il risultato negativo è il logico corollario computato in riduzione del primo periodo della norma risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in commento laddove si escludono i redditi già assoggettati ad imposta a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturatoessi capienza. Pertanto, è necessario verificare che l’importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata con riferimento ai due terzi dell’ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50 per cento dell’assegno sociale, che per il 2001 è pari a lire 8.592.350 annui. La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in Per quanto il secondo periodo riguarda l’applicazione del comma 1 dell’articolo 172-bis bis, si rinvia ai chiarimenti formulati con riguardo all’articolo 9-ter del TUIR stabilisce che gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazioneD.Lgs. n. 124.
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Nuova disciplina. Secondo la nuova disciplina, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale della posizione individuale ai sensi Con l’abrogazione dell’articolo 1013, comma 1-bis2, del D.Lgs. n. 124, il riscatto della posizione individuale ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e le anticipazioni continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata è effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l’importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: • al numeratore, l’ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell’importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; • al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto “reddito di riferimento”. Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l’ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell’articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi già assoggettati ad imposta può essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa. Al riguardo, occorre rilevare che i contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L’esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato, a causa della morte dell’iscritto al fondo pensione complementare prima del pensionamento di vecchiaia (articolo 10, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 124);
2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del D.Lgs. n. 124 prima dell’accesso alla prestazione (articolo 10, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 124);
3. in caso di riscatto della posizione individuale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 12447, esercitato a seguito di pensionamento o per viene eliminata la cessazione sopra descritta disposizione che stabilisce i limiti entro i quali possono essere dedotti, ai fini della determinazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle partireddito d’impresa, quali, ad esempio, il licenziamento derivante i contributi versati dal dissesto finanziario del datore di lavoro. L’intero importo di tali contributi costituirà costo per lavoro dipendente integralmente deducibile, dal fallimento coerentemente con il principio che ciò che il dipendente riceve, direttamente o altra procedura concorsuale. Al riguardoindirettamente, occorre specificare che detta deroga non si applica qualora il riscatto avvenga per effetto della sola cessazione del in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, anche i contributi, costituisce reddito di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti previsti dipendente. Infatti, detti contributi per il pensionamento lavoratore dipendente concorrono a formare il plafond deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR. Con riferimento ai fondi di vecchiaia o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza;
4previdenza “interni” del personale dipendente, l’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. qualora l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3n. 47 ha sostituito il testo dell’articolo 70, commi 6 e 7comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per prestazione “spettante in forma periodica” deve intendersi la prestazione annua periodica che deriva dai due terzi dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazionedel TUIR. Tale assunto è disposizione prevede la deducibilità degli accantonamenti ai predetti fondi, nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il logico corollario del primo periodo della norma in commento laddove si escludono i redditi già assoggettati ad imposta rapporto di lavoro, a condizione che essi siano istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del cod. civ. e siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. A tal fine, oltre ad indicare nel bilancio il saldo e la prestazione quota accantonata e le eventuali utilizzazioni nell’esercizio, è, altresì, necessario che nei registri obbligatori per i lavoratori dipendenti (es.: libro paga o libro matricola) o, eventualmente, in forma analoghi documenti contabili sostitutivi, siano iscritti gli accantonamenti imputabili a ciascun lavoratore dipendente. La nuova norma, quindi, prevede la deducibilità – al verificarsi delle prescritte condizioni – delle sole quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di capitale lavoro. Qualora i fondi di previdenza interni non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturatosiano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, gli accantonamenti non sono deducibili, ma resta ferma la deducibilità delle somme erogate a titolo di prestazione. Allo stesso modo, se i fondi interni non sono configurati ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, ancorché costituiti in conti individuali, gli accantonamenti sono indeducibili, restando ferma la loro deducibilità quando verrà erogata la prestazione. La linearità del meccanismo delineato attraverso il nuovo regime di deducibilità degli accantonamenti ai fondi di previdenza non ammette alcun tipo di deroga. Pertanto, è necessario verificare che l’importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata anche con riferimento ai due terzi dell’ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50 per cento dell’assegno sociale, che per il 2001 al personale in quiescenza è pari a lire 8.592.350 annuiammessa la deducibilità delle somme soltanto al momento dell’erogazione delle prestazioni. La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto il secondo periodo del Nel comma 1 dell’articolo 172-bis dello stesso articolo 70 è stata trasferita la disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 6, del TUIR stabilisce che gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazioneD.Lgs.
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Nuova disciplina. Secondo la nuova disciplina, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale Il nuovo testo della posizione individuale ai sensi lettera d) dell’articolo 10, comma 148-bis, del D.Lgs. n. 124, il riscatto della posizione individuale ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e le anticipazioni continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata è effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, le prestazioni erogate in forma periodica si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l’importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: • al numeratore, l’ammontare della prestazione in forma a tassazione e di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell’importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale quelli di cui all’articolo 10alla lettera g-quinquies) dell’articolo 41, comma 1-bis, del D.LgsTUIR, se determinabili. n. 124; • al denominatoreTrattasi, il numero degli anni e frazione di anno in particolare:
1) dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva dell’11 per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato cento in capo al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, ovvero di quelli assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella fase di accumulazione dei contributi e di gestione degli anni stessi nel periodo di mera iscrizione al fondo. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto “reddito di riferimento”. Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell’anno in cui è sorto tempo che precede il diritto all’accesso alla prestazione pensionisticaprestazione;
2) dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell’ammontare della posizione individuale maturata che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione. Si determinafa presente che la prestazione corrispondente ai redditi di cui al punto 1) non va assoggettata a tassazione, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito indipendentemente dalla quota di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale. Si ritiene che, determinato escludendo ai fini di cui trattasi, anche i redditi esenti siano sempre da escludere dall’ambito applicativo della citata lettera d). Diversamente, l’esenzione che viene oggettivamente riconosciuta a taluni redditi verrebbe di fatto annullata in capo al percettore della prestazione. Inoltre, come si è avuto già modo di osservare, l’ammontare dei della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell’articolo 17-bis del TUIR precisanon va in ogni caso assoggettata a tassazione, tuttaviain quanto la nuova disciplina prevede, in xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che lo scomputo dei redditi già assoggettati ad imposta può essere effettuato soltanto a condizione che hanno fruito della deducibilità fiscale durante la prestazione in forma fase di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla costituzione della prestazione stessa. Al riguardoPertanto, occorre rilevare sulla base delle comunicazioni che i contributi che non per ciascun anno sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L’esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato, a causa della morte dell’iscritto pervenute al fondo pensione complementare prima del pensionamento di vecchiaia (articolo 10pensione, comma 3-terdall’ammontare della prestazione da erogare deve essere innanzitutto escluso l’ammontare riferibile ai contributi non dedotti. Con riferimento al punto 2), del D.Lgs. n. 124);
2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del D.Lgs. n. 124 prima dell’accesso alla prestazione (articolo 10, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 124);
3. in caso di riscatto della posizione individuale di cui all’articolo va sottolineato che l’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 12447 ha inserito nell’articolo 41, esercitato a seguito comma 1, del TUIR, una nuova fattispecie di pensionamento o per la cessazione del rapporto redditi di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti capitale, contraddistinta dalla volontà delle partilettera g-quinquies), quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o altra procedura concorsuale. Al riguardo, occorre specificare che detta deroga non si applica qualora il riscatto avvenga per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza;
4. qualora l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di secondo cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per prestazione “spettante in forma periodica” deve intendersi la prestazione annua periodica che deriva dai due terzi dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione. Tale assunto è il logico corollario del primo periodo della norma in commento laddove si escludono i costituiscono redditi già assoggettati ad imposta a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato. Pertanto, è necessario verificare che l’importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata con riferimento ai due terzi dell’ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50 per cento dell’assegno sociale, che per il 2001 è pari a lire 8.592.350 annui. La tassazione i rendimenti delle prestazioni in forma periodica in corso di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17-bis del TUIR stabilisce che gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazioneerogazione (oltreché delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).
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