Common use of Obblighi del Comodatario Clause in Contracts

Obblighi del Comodatario. Se il comodatario non adempie ai suddetti obblighi, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno. Nel caso di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramento. In caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diverso

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Samples: Contratto Di Comodato Di Immobili, Contratto Di Comodato Di Immobili

Obblighi del Comodatario. Se 1. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile concesso in uso, nonché le attrezzature ivi contenute con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene esclusivamente per le finalità previste negli articoli 2 e 4 del presente contratto. A tal fine, il comodatario si impegna a non destinare i beni mobili e immobili concessi in uso ad usi o finalità diverse da quelle suindicate. Il comodatario è tenuto, altresì, a dotare l’immobile di ulteriori attrezzature necessarie per la corretta gestione del centro. 2. Il comodatario è tenuto ad organizzare e gestire il Centro Diurno per Disabili secondo le modalità e le condizioni previste dall’art.60 Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni; svolge le prestazioni previste dal citato Regolamento Regionale e dal progetto presentato in sede di gara utilizzando personale in possesso dei requisiti di legge e adeguata preparazione professionale, capacità ed esperienza. 3. È onere del comodatario richiedere le necessarie autorizzazioni agli organi competenti per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 2; resta a totale carico del comodatario il rispetto di ogni disposizione stabilita per l’esercizio di tale attività. 4. Il comodatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri operatori, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extra-giudizialmente. 5. Il comodatario assume nell'arco temporale di efficacia del presente atto ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. II legale rappresentante del soggetto comodatario, per tutto il periodo di concessione della struttura, è responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza e, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, rilascia al Comune comodante dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza. 6. Nel caso in cui il comodatario non adempie ai suddetti obblighiadempia agli obblighi di cui al presente articolo, il comodante può chiedere l’immediata Comune richiederà l'immediata restituzione della cosa oltre al del bene immobile concesso in uso e delle attrezzature ivi contenute, salvo il risarcimento del danno. Nel caso di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramentodanno derivato al Comune dall'inadempimento. In caso particolare, è causa di morte risoluzione automatica del comodatariocontratto, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione mancato rilascio, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamentipresente convenzione, locali parrocchiali, eccdell’autorizzazione all’avvio del servizio di Centro Diurno per disabili nel rispetto dei criteri e requisiti regionali di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diverso

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Samples: Convenzione Per La Concessione in Uso Dell’immobile

Obblighi del Comodatario. Se il Il comodatario non adempie ai suddetti obblighisi impegna a mantenere l’immobile in parola in perfetto stato d’uso, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento e si obbliga a custodire, utilizzare e conservare l’immobile con la diligenza e cura del dannobuon padre di famiglia, unicamente per le finalità che hanno determinato la concessione e secondo le modalità indicate nel presente contratto. Nel caso L’immobile è assegnato nello stato di deterioramento della cosa fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico del soggetto comodatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative e/o atti autorizzatori di qualsiasi tipologia occorrenti per il solo effetto dell’uso l’uso. Il soggetto concessionario è tenuto a farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria dell’immobile e senza colpa dei relativi spazi verdi. Per l'effettuazione dei relativi lavori dovranno essere acquisiti, a cura e spese del comodatario, que- st’ultimo le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo necessario. Il soggetto comodatario è tenuto altresì a farsi carico delle utenze, previa intestazione dei relativi contatori entro e non risponde oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del deterioramentopresente contratto, delle pulizie e dei consumi energetici e per il riscaldamento, oltre che dei costi delle polizze assicurative per rischio incendio, per gli infortuni e la responsabilità civile derivante dall’utilizzo della struttura, per le attività che si andranno a svolgere, a favore degli operatori e dei frequentatori del Centro Diurno Integrato. In Il comodatario si impegna a farsi carico di tutti gli oneri relativi agli idonei contratti per la manutenzione degli impianti, in particolare dell’impianto termico e dell’impianto elettrico, della tassa sui rifiuti (TARI) ed di ogni altro tributo locale, se dovuto. Alla scadenza del comodato o in caso di morte del comodatariorisoluzione o revoca dello stesso, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto comodatario si impegna a riconsegnare l’immobile al Comune di Bergamo in stato di perfetta efficienza, libero da cose e persone. Le parti stabiliscono che il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenticomodatario potrà eseguire sull’immobile, locali parrocchialia sua cura e spese, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo previa comunicazione scritta al Comune di Bergamo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire rispetto delle previsioni e le prescritte autorizzazioni di un Morte legge, tutte le migliorie ed interventi che ritenga utili per l’uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull’immobile e quant’altro effettuato dal comodatario, resteranno alla scadenza della comodato, per qualsiasi causa si verifichi, acquisiti all’immobile, senza che il comodatario o altri possa pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti dell’immobile concesso. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione sia conservativa, che migliorativa, non potrà essere fatta dal comodatario senza preventiva autorizzazione del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diversoComune.

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Samples: Comodato d'Uso Gratuito

Obblighi del Comodatario. Se 5.1 Il comodatario accetta l’immobile oggetto del contratto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 5.2 Il comodatario destinerà il suddetto immobile esclusivamente alla prima accoglienza di cittadini stranieri migranti, impegnandosi a non destinarlo a scopi differenti da quello su indicato. 5.3 Il comodatario si obbliga a non concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento, anche temporaneo, dell’immobile oggetto del contratto, senza il consenso del Comodante. 5.4 Il perimento dell’immobile oggetto del contratto farà comunque carico al comodatario. 5.5 E’ fatto divieto al comodatario di apportare modifiche all’immobile ricevuto in comodato, senza il consenso del comodante. 5.6 Le spese per le utenze gas, luce, acqua, telefono, tv, nuovi allacciamenti e intestazioni ed eventuali aumenti di potenza sono integralmente a carico del comodatario. 5.7 Il comodatario prende atto che sono a suo completo ed esclusivo carico gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile ceduto in comodato nonché degli accessori e degli impianti, sia di quelli in esso preesistenti sia di quelli ulteriori che il comodatario non adempie ai suddetti obblighidovesse realizzare a propria cura, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento e si obbliga a mantenere l'immobile, gli accessori e gli impianti in buono stato con la diligenza del dannobuon padre di famiglia. Nel caso Le spese per gli arredi ed i materiali di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso consumo presenti nella camere da letto e senza colpa nei servizi igienici (coperte, asciugamani, carta igienica, saponi, etc.) sono a carico del comodatario. Restano a carico del comodatario le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, que- st’ultimo non risponde del deterioramento. In caso gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di morte del comodatariopavimentazione e di rivestimento, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venutooltre alle spese di ordinaria manutenzione. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenticomodatario si obbliga, locali parrocchiali, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativoin deroga all’art. 1808 del codice civile, ad esempio tutti i contratti eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni di qualunque natura, anche straordinarie, necessarie ed urgenti, nonché tutte le opere di manutenzione che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici si rendessero necessarie nel periodo di cessione in comodato dell’immobile per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, garantire l’uso cui è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diversodestinato.

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Samples: Comodato d'Uso

Obblighi del Comodatario. Se 1. Il comodatario si obbliga in favore del soggetto fornitore del mezzo a concedere la facoltà di locare gli spazi pubblicitari che saranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo. 2. L’Ente beneficiario si obbliga ad utilizzare il mezzo nel rispetto della sua destinazione a trasporto di persone svantaggiate come meglio definite all’articolo 4. 3. Il comodatario si obbliga ad utilizzare e conservare l’autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna altresì a rispettare le norme di manutenzione consigliate del produttore. 4. Sono a totale carico del comodatario le spese per carburante. 5. E’ fatto divieto all’Ente Beneficiario di concedere l’autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non adempie ai suddetti obblighivenga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto dal comodante. In ogni caso, il l‘Ente Beneficiario dovrà segnalare tempestivamente e per iscritto al comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre i dati relativi al risarcimento soggetto al quale verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione,indirizzo, recapito telefonico, responsabile di riferimento, ecc,). 6. Il comodatario si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che risulti in possesso di tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del dannoparticolare tipo di autoveicolo. Nel caso Il conducente deve avere non meno di deterioramento della cosa 26 anni compiuti e possedere la patente necessaria alla guida dello specifico mezzo da almeno 1 anno. 7. Ricade sul comodatario l’onere di richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatariotransito nelle “Zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “Zone a sosta limitata”, que- st’ultimo non risponde del deterioramentosimboleggiata dallo specifico “Contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo. 8. In caso di morte sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche il comodante. L’Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del comodatarioveicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché temine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non sia ancora scaduto verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamentiveicolo nella sua condizione originaria, locali parrocchiali, ecca rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il relativo valore.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria 9. E’ oppor- tunofatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, inoltre, verificare sempre l’esistenza né tanto meno di appo- sita assicurazione a tutela apporne di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi diversi. L’Ente Beneficiario e altresì obbligato ad informare il comodante di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo e tale da ridurre in comodato. Nel caso qualche modo la “visibilità” e la capacità di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e diffondere il messaggio promozionale ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diversopotenziali consumatori.

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Samples: Contratto Di Comodato d'Uso Gratuito

Obblighi del Comodatario. Se Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il comodatario bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l’uso determinato dal contratto. Il Comodatario è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da perdite d’acqua, fughe di gas e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell’immobile10. Il Comodatario si obbliga a non adempie ai suddetti obblighicedere a terzi , senza il consenso scritto del Comodante, il comodante può chiedere l’immediata godimento seppure temporaneo, del bene oggetto del presente contratto né di una parte di esso, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso11. 8 In alternativa al primo comma è possibile prevedere la seguente clausola: “Il Comodatario è obbligato alla restituzione della cosa oltre del bene al risarcimento del dannoraggiungimento dello scopo convenuto ed indicato all’art. Nel caso di deterioramento della cosa per 2.” E’ possibile anche prevedere che il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramentocontratto sia a tempo indeterminato. In questo caso di morte inserire la seguente clausola “Il bene concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre ….giorni dalla richiesta dal Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/r da inviarsi presso il domicilio del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, eccComodatario”.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. 9 E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare possibile anche prevedere che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. il contratto sia tacitamente prorogabile inserendo la seguente clausola ”Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata con un preavviso di mesi/giorni”. In questo caso aggiungere “Il bene concesso in comodato può essere con termine dovrà essere 10 L’elenco è fornito a mero titolo esemplificativo 11 Ovvero “Il Comodatario ha facoltà di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza concedere l’uso del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diversobene comodato anche al Sig. ”

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Samples: Comodato

Obblighi del Comodatario. Se Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il comodatario bene in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene per l’uso indicato nel presente contratto. Il Comodatario si obbliga a non adempie ai suddetti obblighicedere a terzi , senza il consenso scritto del Comodante, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento godimento seppure temporaneo, del danno. Nel caso di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramento. In caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato presente contratto né di una parte di esso, sia compatibile con quella statutariaa titolo gratuito sia a titolo oneroso10. 6 In alternativa al primo comma è possibile prevedere la seguente clausola: “Il Comodatario è obbligato alla restituzione del bene al raggiungimento dello scopo convenuto ed indicato all’art. 2”. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione possibile anche prevedere che il contratto sia a tutela di eventuali danni a cose etempo indeterminato. In questo caso inserire la seguente clausola “Il bene concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre ….giorni dalla richiesta dal Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare r da inviarsi presso il domicilio del Comodatario”. 7 E’ possibile anche prevedere che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. il contratto sia tacitamente prorogabile inserendo la seguente clausola ”Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata con un preavviso di mesi/giorni”. In questo caso aggiungere anche “Il bene concesso in comodato può essere dovrà essere 8 La presente clausola è eventuale. 9 Oppure “ dando preavviso di giorni” 10 Oppure “Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con termine la dovuta diligenza ed ha facoltà di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza concedere l’uso del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diversobene comodato anche al Sig… ”

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Samples: Comodato

Obblighi del Comodatario. Se c. Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto. d. Il comodatario si obbliga a non effettuare il download di software, documenti o altro materiale in contrasto con le norme di legge. e. Il comodatario si impegna a non effettuare del bene alcun utilizzo che possa arrecare danno a terzi. f. Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di funzionalità in modo da poter essere sempre utilizzato per l’attività didattica. g. Il comodatario si impegna a fare in modo che il dispositivo sia sempre a disposizione dello studente per svolgere attività didattica su indicazione dei docenti della classe. h. Nel caso in cui il dispositivo, nel corso della durata del contratto, subisca dei danni o manifesti dei malfunzionamenti il comodatario non adempie ai suddetti obblighisi impegna a comunicarlo tempestivamente all’istituzione scolastica. i. Il comodatario concede all’istituzione scolastica, a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti), l’autorizzazione ad effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalitàe senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy). j. È fatto divieto di cedere o mettere a disposizione di terzi il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento dispositivo. k. È concesso l’utilizzo del dannodispositivo solo per operazioni che rientrano nell’attività didattica scolastica. l. È fatto divieto di istallare sul dispositivo software proprietario senza averne le opportune licenze. m. Il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con diligenza (art. Nel caso di deterioramento della cosa 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatariobene dovesse subire o per la sua sparizione, que- st’ultimo non risponde del deterioramento. sottrazione o furto. n. In caso di morte del comodatariorottura, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione comodatario si obbliga a rimborsare all’istituzione scolastica il costo della cosa benché riparazione del bene, ove lo stesso non sia ancora scaduto fosse riparabile, il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, ecccosto della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel o. In caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diversosparizione, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te sottrazione o furto, il comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione si obbliga a tutela di eventuali danni rimborsare all’istituzione scolastica una penale pari a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diversoeuro 350,00.

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Samples: Regolamento Per La Concessione in Comodato d'Uso Gratuito Di Dispositivi Mobili Per La Didattica Digitale Con Ipad

Obblighi del Comodatario. Se 1. Sono posti a carico del comodatario, di norma, tutti gli oneri afferenti agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, nonché i costi relativi alle utenze, ai tributi e alla registrazione dell’atto di comodato redatto in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del presente Regolamento. 2. Gli spazi oggetto del comodato sono messi a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il comodatario sarà responsabile della gestione e del mantenimento in buono stato degli spazi e degli impianti, fatto salvo il normale deterioramento d’uso. 3. Il comodatario non adempie ai suddetti obblighidovrà gestire funzionalmente i locali e le attività nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e nel contratto di comodato. Restano in capo al soggetto selezionato tutti gli oneri e le responsabilità connesse all’ottenimento di licenze, permessi, autorizzazioni e qualsiasi altro tipo di adempimento previsto dalla normativa per lo svolgimento delle attività. 4. È espressamente vietato il rinnovo tacito, la cessione, il comodante può chiedere l’immediata subentro del contratto di comodato ad altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione, sotto pena della restituzione della cosa immediata del bene oltre al risarcimento del danno. 5. Nel caso di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso e senza colpa Dopo la sottoscrizione del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramento. In caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere viene disposta l’immissione nel godimento dell’immobile che implica la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire stesura di un Morte "processo verbale" dove vengono censiti gli eventuali beni mobili/arredi/strumenti/suppellettili esistenti all’interno dell’edificio e concessi in uso unitamente alla struttura. Giunti al termine del comodatario Comodato comodato si procede alla stesura di un processo verbale di riconsegna. 6. L’Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni effettuate in comodato gratuito. A tale scopo, i comodatari sono tenuti ad uso abitativo inviare al Comune, entro il mese di aprile di ogni anno, sia il rendiconto approvato e ad uso diversoil bilancio preventivo sia una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate.

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Samples: Regolamento Per L’alienazione, Per La Concessione, Per La Locazione E Per La Definizione Di Altre Modalità Di Utilizzo Da Parte Di Terzi Dei Beni Immobili Del Comune Di Vignola

Obblighi del Comodatario. Se Il comodatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1804 del c.c., dovrà, con oneri a proprio carico, destinare l’immobile assegnato in comodato a CENTRO DIURNO ANZIANI ed adeguarlo agli standard minimi previsti dalla DGR n. 564/2000 e s.m.i. e potrà utilizzarlo solamente per le attività coerenti con la suddetta destinazione. Il Comodatario assume la completa responsabilità civile e penale derivante dall’utilizzo delle attrezzature e dei materiali in dotazione. Il comodatario utilizzerà i locali in modo adeguato, custodendoli con la diligenza del buon padre di famiglia (1804 c.c.) nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la natura degli spazi e delle attività svolte. Il Comodatario utilizzerà i locali per lo svolgimento del servizio nel rispetto dei regolamenti comunali applicabili. Il Comodatario utilizzerà la struttura munendosi delle eventuali e necessarie autorizzazioni, osservando tutte le prescrizioni di legge, sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa di terzi. Al termine del periodo di assegnazione (rif. 1809 c.c.) l’unità dell’immobile tornerà nella piena disponibilità del Comune di Bondeno, comprensivo di eventuali nuove opere e dei miglioramenti eventualmente realizzati dal Comodatario, senza onere alcuno per il Comune (rif. 1808 c.c.). Il Comune di Bondeno stipulerà con il comodatario non adempie ai suddetti obblighi, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del dannoapposito contratto soggetto a registrazione. Nel caso di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso e senza colpa Le spese sono a carico del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramento. In caso particolare sono a carico del Comodatario: a) la realizzazione, con oneri a proprio carico, dei lavori di morte manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’immobile alla destinazione d’uso indicata al precedente punto 1) del comodatariopresente avviso , il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diversonel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 564/2000;

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Samples: Concessione in Comodato Gratuito