Common use of OBBLIGHI DEL FORNITORE Clause in Contracts

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 5.1 Il Fornitore tratta i dati esclusivamente nel quadro del presente Accordo e per conto del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione Europea o di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalità. Il Fornitore non è autorizzato a fornire i dati a terze parti senza la preventiva approvazione scritta del Titolare. 5.2 Il Fornitore assiste il Titolare nell’assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”, 33 “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPR. 5.3 Il Fornitore assiste il Titolare nell’adempimento degli obblighi del Titolare di rispondere alle richieste di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo art. 6. 5.4 Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termina dell'Accordo di trattamento tra le parti, il Fornitore è tenuto a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturato, interoperabile, di uso comune e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediato il Fornitore preveda la conservazione di alcuni dati. 5.5 Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall’art. 30 del GDPR; 5.6 Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR; 5.7 Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordo. 5.8 Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 5.9 Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo. Il Fornitore è autorizzato a sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando non viene confermata o corretta dal Titolare.

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Samples: Data Processing Agreement

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 5.1 Il Fornitore tratta i dati esclusivamente nel quadro del presente Accordo si impegna a sviluppare e realizzare [solo per conto del Titolarel’opzione 1: l’Unità e] il Software avvalendosi di soggetti di adeguata professionalità ed esperienza, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione Europea o legati al Fornitore da un rapporto di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalitàlavoro conforme alle vigenti norme di legislazione sociale. Il Fornitore si impegna ad osservare nei confronti del proprio personale dipendente, adibito alla realizzazione [solo per l’opzione 1: dell’Unità e] del Software, tutte le vigenti disposizioni in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria, di assicurazione sociale e previdenziale, di prevenzione degli infortuni e assicurazione antinfortunistica, nonché tutte le vigenti disposizioni legislative in materia di tutela del lavoro. Il Fornitore si impegna altresì ad osservare, nei confronti dei dipendenti adibiti nello sviluppo [solo per l’opzione 1: dell’Unità e] del Software, tutte le previsioni dei vigenti contratti collettivi applicabili nel caso di specie, praticando un trattamento economico e normativo non è autorizzato inferiore a quello contemplato in detti contratti e, comunque, non inferiore a quello di legge. Il Fornitore si impegna a fornire i dati al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, tutta la documentazione atta a terze parti senza la preventiva approvazione scritta del Titolare. 5.2 Il Fornitore assiste il Titolare nell’assicurare il rispetto degli comprovare che lo stesso ha assolto agli obblighi di cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”, 33 “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPR. 5.3 ai punti precedenti. [solo per l’opzione 1:] Il Fornitore assiste il Titolare nell’adempimento degli si impegna ad adempiere, con riguardo all’Unità e ove applicabili alla stessa, gli obblighi che la normativa applicabile impone al fabbricante, ai sensi e per gli effetti della xxx.xxxx-xxx.xxx xxx.xxxx.xxxx-xxx. com xxxx@xxxx-xxx.xxx Tensione) e del Titolare D.Lgs. 86/2016 di rispondere alle richieste di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo artattuazione e loro successive modifiche e integrazioni. 6. 5.4 Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termina dell'Accordo di trattamento tra le partiCon riguardo ai Materiali, il Fornitore è tenuto a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturato, interoperabile, di uso comune e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi opererà quale mero distributore ai sensi della suddetta normativa (nella misura in cui il diritto dell'Unione essa risulti applicabile ai singoli componenti), essendo ogni altra attività o dello Stato membro in cui è insediato il Fornitore preveda la conservazione di alcuni datiprestazione esclusa dall’oggetto del Contratto. 5.5 Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall’art. 30 del GDPR; 5.6 Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR; 5.7 Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordo. 5.8 Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 5.9 Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo. Il Fornitore è autorizzato a sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando non viene confermata o corretta dal Titolare.

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Samples: Contract for the Development and Supply of Components and Software

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 5.1 Il Fornitore tratta i dati esclusivamente nel quadro soggetto aggiudicatario si impegna: a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del presente Accordo 19 aprile 2008 n. 81, e per conto le disposizioni contenute nella Legge del Titolare5 marzo 1990, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione Europea o di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalità. Il Fornitore non è autorizzato a fornire i dati a terze parti senza la preventiva approvazione scritta del Titolaren. 46 e s.m.i. 5.2 Il Fornitore assiste b) ad adottare durante l’espletamento della fornitura tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della Tecnoedil S.p.A. rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento; c) ad organizzare ed effettuare la fornitura a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura; d) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l’obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il Titolare nell’assicurare il rispetto degli obblighi rapporto di cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”, 33 “Notifica di una violazione lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti; e) ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” pagamenti assicurativi e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPR.previdenziali relativi al personale adibito al servizio; 5.3 Il Fornitore assiste il Titolare nell’adempimento degli obblighi del Titolare di rispondere alle richieste di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo art. 6. 5.4 Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termina dell'Accordo f) qualora l’impianto di trattamento tra le partioggetto della fornitura, il fosse posato in opera da ditte terze, è obbligo del Fornitore è tenuto a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturato, interoperabileaggiudicatario, di uso comune assistere, controllare e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica verificare la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediato il Fornitore preveda la conservazione di alcuni daticorretta posa a regola d’arte degli impianti. 5.5 Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall’art. 30 del GDPR; 5.6 Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR; 5.7 Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordo. 5.8 Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 5.9 Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo. Il Fornitore è autorizzato a sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando non viene confermata o corretta dal Titolare.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 5.1 Il Fornitore tratta i dati esclusivamente nel quadro del presente Accordo e per conto del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione Europea o di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalità2.1. Il Fornitore si impegna ad eseguire a regola d’arte le prestazioni previste dall’Incarico, osservando il più elevato grado di diligenza professionale richiesto agli operatori di mercato maggiormente qualificati in settori uguali o simili a quello dell’Incarico. Al fine dell’esatta esecuzione dell’Incarico, il Fornitore si impegna altresì a prestare tutte le attività e competenze che, anche se non è autorizzato a fornire i dati a terze parti senza la preventiva approvazione scritta del Titolareespressamente menzionate dal Contratto, rientrino nelle best practices di settore e risultino necessarie per l’esatta esecuzione dell’Incarico. 5.2 2.2. Il Fornitore, consapevole degli scopi e degli interessi non solo economici perseguiti dalla Fondazione, si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione di qualsiasi circostanza a lui nota che possa influenzare l’esecuzione dell’Incarico ovvero generare anche solo potenzialmente effetti negativi sulla Fondazione. 2.3. Nel caso in cui l’Incarico preveda la consegna di beni e/o di Deliverables, la consegna dovrà avvenire a spese del Fornitore nel luogo indicato dalla Fondazione, ovvero in mancanza di indicazione presso la sede legale della Fondazione, secondo la cosiddetta clausola “franco arrivo/destino”. 2.4. Il Fornitore assiste il Titolare nell’assicurare il rispetto degli si impegna ad seguire le prestazioni previste dal Contratto anche in conformità con: 2.4.1. ogni normativa, regolamento e standard di settore applicabile alle attività svolte dal Fornitore e, più nello specifico, all’Incarico e ai Deliverables, comprese norme in materia di responsabilità sociale, etica e ambientale, nonché agli UN Guiding Principles on Business and Human Rights; 2.4.2. ogni policy della Fondazione, nella misura in cui sia rilevante e applicabile, che la Fondazione adotterà e renderà disponibile al Fornitore, anche durante l’esecuzione del Contratto, compresa la strategia di sostenibilità sviluppata dalla Fondazione; 2.4.3. ogni eventuale istruzione di volta in volta impartita dalla Fondazione durante l’esecuzione del Contratto. 2.5. Il Fornitore riconosce ed accetta che sulla Fondazione gravano gli obblighi previsti dai documenti di cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”1.2.1, 33 “Notifica 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, e pertanto si impegna, per sé e per eventuali Subappaltatori, ad agire in modo tale da consentire alla Fondazione l’esatto adempimento di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPRtali obblighi. 5.3 Il 2.6. Le modalità di esecuzione dell’incarico potranno essere modificate con il consenso espresso per iscritto da entrambe le Parti. Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1659, 1660, 1661 e 1662 c.c. il Fornitore assiste il Titolare nell’adempimento degli obblighi accetta che l’eventuale modifica delle modalità di esecuzione dell’Incarico non comporterà variazioni del Titolare di rispondere alle richieste di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo art. 6corrispettivo. 5.4 Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termina dell'Accordo di trattamento tra le parti, il Fornitore è tenuto a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturato, interoperabile, di uso comune e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare2.7. Il Titolare controlla i dati ricevutiContratto non crea in capo alla Fondazione alcun obbligo di minimi di acquisto, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica né alcun vincolo di esclusiva nei confronti del Fornitore per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediato il Fornitore preveda la conservazione di alcuni datil’esecuzione dell’Incarico. 5.5 Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà 2.8. Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere inviate alla redazione, alla tenuta Fondazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero e-mail ai recapiti xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx0000.xxx e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall’art. 30 del GDPR; 5.6 Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR; 5.7 Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordoxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx0000.xxx. 5.8 Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 5.9 Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo. Il Fornitore è autorizzato a sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando non viene confermata o corretta dal Titolare.

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Samples: General Conditions

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 5.1 4.1 Il Fornitore tratta i dati esclusivamente si obbliga ad effettuare le prestazioni a regola d’arte secondo buona fede e con la dovuta diligenza, in conformità a quanto previsto nel quadro del presente Accordo Contratto alle norme deontologiche e per conto del Titolareprofessionali applicabili, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione Europea garantendo altresì l’immunità dei vizi rispetto ai beni forniti o di uno Stato membro ai servizi a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalità. Il Fornitore non è autorizzato a fornire i dati a terze parti senza la preventiva approvazione scritta del Titolaresia data esecuzione. 5.2 Il Fornitore assiste il Titolare nell’assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”, 33 “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPR. 5.3 Il Fornitore assiste il Titolare nell’adempimento degli obblighi del Titolare di rispondere alle richieste di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo art. 6. 5.4 Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termina dell'Accordo di trattamento tra le parti, il Fornitore è tenuto a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturato, interoperabile, di uso comune e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediato il Fornitore preveda la conservazione di alcuni dati. 5.5 Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall’art. 30 del GDPR; 5.6 Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR; 5.7 Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordo. 5.8 Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 5.9 Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo. 4.2 Il Fornitore è autorizzato l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione della totalità delle prestazioni disciplinate nel Contratto, rinunciando sin d’ora a sospendere l’esecuzione tutte le eccezioni derivanti da rapporti ulteriori ed eventualmente intercorrenti con soggetti terzi. 4.3 Il Fornitore manleva la Fondazione CMCC da ogni eventuale responsabilità verso terzi connessa alla realizzazione e all’esercizio delle prestazioni riferite al bene o al servizio affidato, qualora imputabili al Fornitore a qualunque titolo. 4.4 Resta a carico del Fornitore ogni onere comunque necessario per eseguire le attività nei a) provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale; b) provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personale idoneo, di tale istruzione fino provata capacità e adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto; c) ottemperare a quando non viene confermata tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese d) comunicare tempestivamente alla Fondazione CMCC ogni fatto rilevante che possa incidere sulla esatta e regolare esecuzione delle attività del Fornitore stesso, oggetto del Contratto; e) comunicare tempestivamente alla Fondazione CMCC qualsiasi modifica inerente all’assetto societario, le cariche sociali e gli organismi di controllo e/o corretta vigilanza, se previsti. 4.5 Nel caso di inosservanza degli obblighi, termini e previsioni contrattuali assunti dal TitolareFornitore, la Fondazione CMCC ha la facoltà, previa diffida, di risolvere il Contratto con il Fornitore e rivolgersi ad altro soggetto, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese sostenute.

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Samples: General Conditions of Contract for Services and Supplies

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 5.1 Il Fornitore tratta garantisce, altresì, la qualità e la conformità della merce in relazione all’utilizzo indicato e secondo i dati esclusivamente normali standard previsti dalle regole e normative di settore e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura, nell’Accordo Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. Tale garanzia si estende, altresì, a quei difetti che abbiano a prodursi nel quadro tempo, determinando una riduzione del presente Accordo e per conto del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione Europea o di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalitàlivello qualitativo della fornitura. Il Fornitore non è autorizzato si impegna, altresì, a fornire i dati a terze parti senza la preventiva approvazione scritta del Titolare. 5.2 Il Fornitore assiste sottoporre il Titolare nell’assicurare materiale oggetto della presente fornitura ai dovuti controlli di qualità e conformità, prima di procedere con l’invio della merce. In aggiunta alla garanzia specificatamente prevista per il rispetto degli obblighi bene oggetto di cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”, 33 “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPR. 5.3 Il Fornitore assiste il Titolare nell’adempimento degli obblighi del Titolare di rispondere alle richieste di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo art. 6. 5.4 Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termina dell'Accordo di trattamento tra le partifornitura, il Fornitore è tenuto a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e quelli eventualmente generati nell'ambito seguenti del Codice civile. L’accettazione delle operazioni di trattamento effettuate per conto forniture non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito. Eventuali maggiori oneri che il Fornitore dovrà sopportare ai fini dell’adempimento, sorti successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Titolare. I dati devono essere consegnati Fornitore, intendendosi in un formato strutturato, interoperabile, di uso comune e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato ogni caso remunerati con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediato corrispettivo contrattuale previsto ed il Fornitore preveda non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Sciuker Frames. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere o ritardare la conservazione consegna degli ordini, anche nel caso di alcuni datiritardo nel pagamento da parte della Sciuker Frames. 5.5 Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall’art. 30 del GDPR; 5.6 Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR; 5.7 Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordo. 5.8 Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 5.9 Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo. Il Fornitore è autorizzato a sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando non viene confermata o corretta dal Titolare.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 5.1 3.1 Il Fornitore tratta elabora i dati personali del Committente solo ed esclusivamente nel quadro per le finalità previste dall’Allegato 1 e nell’ambito del presente Accordo Contratto principale, nonché su incarico e per conto del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione Europea o secondo le istruzioni impartite dal Committente di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalitàall’Allegato 1. Il Fornitore non è autorizzato a fornire dovrà elaborare i dati personali per scopi diversi da quelli previsti dal presente Contratto. Resta salvo il trattamento eseguito al di fuori del presente Contratto per scopi interni di cui al punto 8.3.4 del Contratto principale. Non possono essere create copie né duplicati dei dati personali a terze parti senza la preventiva approvazione scritta insaputa del Titolare. 5.2 Il Fornitore assiste il Titolare nell’assicurare il Committente, ad eccezione delle copie di sicurezza necessarie a garantire un corretto trattamento dei dati, nonché dei dati richiesti dalla legge (rispetto degli obblighi di conservazione dei dati). 3.2 Una volta conclusa l’erogazione dei servizi per cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”, 33 “Notifica di una violazione è richiesto il trattamento dei dati personali, il Fornitore è tenuto, in base alla scelta del Committente, a consegnare a quest’ultimo tutti i suoi dati personali all'autorità e/o a eliminarli nel rispetto della privacy, purché si osservino i tempi di controllo”conservazione previsti dalla legge e purché i dati non debbano essere elaborati per scopi interni che esulano dal presente Contratto di cui al punto 8.3.4 del Contratto principale. Lo stesso vale per i materiali di prova e di scarto. Su richiesta, 34 “Comunicazione di una violazione la completa cancellazione e/o la restituzione dei dati al Committente devono essere comunicate a quest’ultimo per iscritto indicandone la data. 3.3 In base alle prestazioni pattuite, il Fornitore dovrà supportare il Committente nell’adempimento dei diritti degli interessati (informazione, rettifica, opposizione, cancellazione) secondo le istruzioni impartite dal Committente stesso. 3.4 Nei casi previsti dalla legge, il Fornitore deve attestare di aver nominato un responsabile della protezione dei dati interno all’azienda (cfr. § 38 della BDSG/art. 37 dell’RGPD). 3.5 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente il risultato delle verifiche condotte dalle autorità di controllo della protezione dei dati qualora queste siano legate al trattamento dei dati del Committente. Il Fornitore provvederà a risolvere ogni eventuale difetto riscontrato entro un termine congruo e a informare il Committente. 3.6 Il trattamento dei dati da parte del Fornitore e dei subfornitori autorizzati dal Committente avrà luogo esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale Tedesca, in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo. Qualsiasi trasferimento in un altro Paese (di seguito denominato “Paese terzo”) necessiterà della previa ed esplicita autorizzazione da parte del Committente e dovrà altresì avvenire soltanto nel caso in cui vengano soddisfatti i particolari requisiti previsti per l’esportazione dei dati in Paesi terzi (cfr. art. 40 e segg. dell’RGPD). A tale scopo, occorre seguire le indicazioni riportate nell’Allegato 1 ed eventualmente accludere ulteriori documenti (contrattuali). 3.7 Il Fornitore ha il compito di istruire i dipendenti impiegati nella realizzazione dei lavori, affinché familiarizzino con le disposizioni in materia di protezione dei dati rilevanti ai fini della loro attività e mantengano l’obbligo di riservatezza dei dati (cfr. art. 28 dell’RGPD comma 3 b). Il Fornitore deve inoltre assicurarsi, attraverso appositi provvedimenti, che ciascun dipendente elabori i dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto solo su istruzione del Committente. 3.8 Il Fornitore controlla che le norme sulla protezione dei dati di cui al presente Contratto e le istruzioni documentate impartite dal Committente vengano rispettate in modo regolare per tutta la durata del Contratto. I risultati delle verifiche dovranno essere inoltrati al Committente, previa specifica richiesta, qualora questi siano rilevanti ai fini del trattamento dei dati dello stesso. Le misure necessarie per la verifica sono descritte in un programma per la protezione dei dati” e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPR, che in caso di richiesta dovrà essere presentato al Committente. 5.3 Il Fornitore assiste il Titolare nell’adempimento degli obblighi 3.9 In base alla modalità del Titolare di rispondere alle richieste di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, trattamento e secondo le modalità precisate al successivo art. 6. 5.4 Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termina dell'Accordo di trattamento tra le partipossibilità, il Fornitore è tenuto a consegnare ad aiutare il Committente con apposite misure tecniche e organizzative ad adempiere al Titolare tutti proprio obbligo di rispondere alle domande sull’esercizio dei diritti dei soggetti coinvolti di cui al capitolo III dell’RGPD. In questo caso, il Committente dovrà sostenere i dati da questi ricevuti costi risultanti dall’intervento del Fornitore. 3.10 In base alla modalità del trattamento e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturatoalle informazioni disponibili, interoperabile, di uso comune e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediato il Fornitore preveda la conservazione di alcuni datidovrà aiutare il Committente a rispettare gli obblighi previsti dagli art. da 32 a 36 dell’RGPD. 5.5 Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall’art. 30 del GDPR; 5.6 Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR; 5.7 Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordo. 5.8 Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 5.9 Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo. Il Fornitore è autorizzato a sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando non viene confermata o corretta dal Titolare.

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Samples: Contratto Per L’elaborazione Dei Dati Degli Ordini