Consegna e collaudo Clausole campione

Consegna e collaudo. L’attività di consegna riguarda l’installazione del prodotto software sviluppato nell’ambiente di esercizio e l’esecuzione di compiti, volti a rendere operativo il sistema e l’ambiente di erogazione del servizio. Detti compiti riguarderanno, senza la pretesa di essere esaustivi: l’attivazione di profili utente per la sicurezza; l’attivazione di postazioni di lavoro; la configurazione di prodotti software; il caricamento iniziale di dati nelle basi dati, a partire dai sistemi preesistenti per il tramite delle attività di migrazione, o tramite attività di acquisizione dati (data entry). L’attività è svolta secondo un Piano di installazione, migrazione e messa in esercizio fornito dall’I.A., nel quale sono indicati attività, tempi, modi e risorse necessarie. Il risultato dell’attività è il sistema che ospita l’ambiente di erogazione del servizio, con il prodotto software sviluppato e le relative basi dati installate e correttamente funzionanti, secondo i requisiti contrattuali e progettuali, ossia con tutto quanto necessario a garantire l’erogabilità dei servizi oggetto di fornitura, nel rispetto dei requisiti contrattuali e di progettazione. Il termine per la consegna completa della fornitura è fissato in 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Entro questo termine dovrà essere garantita la formazione del personale attraverso affiancamento in ogni farmacia di personale qualificato contestualmente all’installazione del software. L’attività di collaudo/verifica di conformità è eseguita da un referente societario il quale opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dall’IA. sia conforme ai requisiti indicati nella baseline di contratto. Saranno oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel contratto, il prodotto software realizzato, il sistema che ospita l’ambiente di esercizio, il modello di funzionamento del servizio oggetto di fornitura e tutta la documentazione utente. Le prove di collaudo sono eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dalla Stazione Appaltante secondo quanto specificato nel Piano di collaudo che viene allegato al presente capitolato (allegato A). L’I.A. deve supportare il referente nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati e nella stesura del rapporto finale. La documentazione di esecuzione delle prove e le non-conformità rilevate dovranno essere formalizzati in documenti. La verifica con esito positi...
Consegna e collaudo. L’accordo su termini di consegna e termini delle prestazioni vincolanti richiede la forma scritta. In assenza di tale accordo, i termini di consegna e i termini delle prestazioni si considerano non vincolanti. Sono ammesse consegne parziali. Xxxxxxx si riserva il diritto di scegliere il percorso e il tipo di trasporto. Utilizzo e rischio sono trasferiti al committente al momento della cessione della fornitura franco fabbrica, ovvero xxxxxx xxxxxxxxx, e precisamente a prescindere dalla composizione del prezzo concordato per la fornitura (ad es. franco, cif, ecc.), se non concordato diversamente nell’ordine. L’eventuale carattere vincolante di una data di consegna indicata da Xxxxxxx presuppone che siano state chiarite tutte le questioni tecniche, che il committente abbia fatto pervenire entro i tempi richiesti tutta la documentazione, le autorizzazioni necessarie, nulla osta e autorizzazione di progetti e materiali, e che il committente abbia adempiuto tempestivamente e regolarmente altri eventuali obblighi. Qualora il committente risultasse inadempiente nei confronti di Xxxxxxx rispetto ai suoi obblighi, sarà interrotto il termine di fornitura concordato quale vincolante. Guerra, scioperi (inclusi scioperi di carattere politico), serrate, interruzioni del traffico e del servizio, incendi e disposizioni amministrative o altri casi di forza maggiore che impediscono l’esecuzione delle prestazioni, manlevano Xxxxxxx dal suo obbligo di adempiere le prestazioni per la durata dell’evento di forza maggiore. La data di consegna concordata sarà posticipata per la durata dell’impedimento, oltre a un adeguato periodo di proroga. La stessa clausola si applica anche nel caso in cui tale evento si verifichi per un sub-fornitore di Xxxxxxx. Una responsabilità per tardiva fornitura si verifica solo in caso di dolo e colpa grave evidente. La responsabilità per colpa lieve e grave viene esclusa se non sono riscontrati danni alla persona e alla vita, alla salute e all’integrità fisica, o rivendicazioni in base alla legge [austriaca] sulla responsabilità del produttore (Produkthaftungsgesetz). In caso di ritardo, Xxxxxxx ha il diritto di effettuare la consegna successiva entro un adeguato periodo di proroga. Xxxxxxx può recedere dal contratto, se prima della consegna della merce, intervengono variazioni nelle condizioni economiche del committente che sembrano non assicurare più adeguatamente il regolare pagamento della merce. Il committente può evitare il recesso da parte di X...
Consegna e collaudo. Il Fornitore consegnerà al Committente il Software entro quarantacinque giorni lavorativi seguenti il termine indicato nell’offerta commerciale corredato della necessaria documentazione d’uso. Il Fornitore provvederà ad eseguire l’installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware che si trovano presso il Committente, affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale. Il Committente ha l’obbligo di effettuare il collaudo alla presenza dei dipendenti designati dal Fornitore. Il collaudo deve essere svolto entro 30 giorni dalla consegna/installazione del Software presso la sede del Committente, salvo diversi accordi scritti. Nel caso in cui il Committente non si renda disponibile ad effettuare le operazioni di collaudo nei termini previsti, le Parti stabiliscono che il collaudo si intende effettuato con esito positivo. Le Parti redigono contestualmente un verbale di collaudo steso in contraddittorio e rilasciato in duplice copia e debitamente sottoscritto. Il Committente sarà tenuto, a pena di decadenza, a contestare tramite pec o raccomandata AR, eventuali difformità o vizi del Software, entro 60 giorni dalla scoperta e non oltre due anni dal collaudo. Il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo in caso di esito positivo del collaudo.
Consegna e collaudo. La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. La consegna dei beni dovrà avvenire presso l’autoparco della stazione appaltante o in altro luogo da convenirsi. Nel verbale di collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
Consegna e collaudo. Il Fornitore consegnerà al Cliente [solo per l’opzione 1: l’Unità] i Materiali e il Software entro i termini indicati nell’Offerta Commerciale. La consegna avrà luogo presso [inserire luogo di consegna], con applicazione dell’Incoterms 2023 [inserire termine di resa Incoterms]. Insieme [solo per l’opzione 1: alla Unità] ai Materiali e al Software sarà consegnata la documentazione d’uso necessaria alla luce della disciplina rispettivamente applicabile. Per la sola prima validazione del Software il Fornitore provvederà ad eseguire l’installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware che si trovano presso il Cliente, affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale. Tale operazione potrà avvenire da remoto qualora il Fornitore lo ritenga opportuno. Le Parti convengono che eventuali modifiche delle specifiche tecnico/funzionali richieste dal Cliente determineranno il differimento dei termini di consegna sopra indicati, in ogni caso da non intendersi come tassativi e perentori. Per collaudo (“Collaudo”) si intende la prima messa in funzione della Macchina cui si riferiscono le prestazioni di fare e di dare oggetto di queste T&C. Il Collaudo dovrà essere svolto entro 90 giorni dalla consegna [solo per l’opzione 1: di Unità,] Materiali e Software e avrà luogo presso la sede del Cliente, salvo diversi accordi scritti. Nel caso in cui il Cliente non si renda disponibile ad effettuare le operazioni di collaudo nei termini previsti, le Parti stabiliscono che il Collaudo si intenderà effettuato con esito positivo, ai soli fini della decadenza del Cliente dalla garanzia per vizi. Le Parti redigeranno contestualmente un verbale di collaudo steso in contraddittorio e rilasciato in duplice copia e debitamente sottoscritto. Il Cliente sarà tenuto, a pena di decadenza, a contestare tramite PEC o raccomandata a./r., eventuali difformità o vizi [solo per l’opzione 1: dell’Unità o] del Software non conosciuti o riconoscibili al momento del Collaudo, entro 60 giorni dalla scoperta e non oltre due anni dalla consegna, ed eventuali vizi dei Materiali non conosciuti o non facilmente riconoscibili al momento della consegna entro 8 giorni dalla scoperta e non oltre un anno dalla consegna.
Consegna e collaudo. La Ditta dovrà procedere alla consegna e installazione delle apparecchiature richieste entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione. La consegna si intende comprensiva di trasporto al piano, installazione, collaudo e piena operatività delle apparecchiature e degli accessori offerti. Costituiscono oggetto del collaudo le apparecchiature, i servizi offerti, compreso l'addestramento in fase di avviamento. Il collaudo dovrà essere eseguito entro 7 giorni lavorativi dalla consegna. La Ditta aggiudicataria dovrà stabilire la data del collaudo in accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica con un preavviso di almeno 7 giorni concordato contattando i seguenti recapiti telefonici: fax 0783/779102 , E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.. Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria e saranno eseguite in contraddittorio con il Personale incaricato dal Servizio di Ingegneria Clinica.
Consegna e collaudo. La consegna (o consegne ripartite) delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini: • per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura. Entro il termine di 20 giorni solari dalla data di consegna, le apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura verranno sottoposte a collaudo dall’Amministrazione Contraente in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l’Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra. Il collaudo è inteso quale verifica che le apparecchiature consegnate – componenti hardware e programmi software forniti – siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità richieste dalla documentazione di gara e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso, pertanto il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo controfirmato dalle parti. La data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature collaudate.
Consegna e collaudo. 1. L’Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il bene verrà consegnato all’Utilizzatore diretta- mente dal Fornitore in conformità all’ordine emesso dal Conceden- te. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte dell’Utilizzatore, del verbale di presa in consegna e accetta- zione del bene. La consegna e l’installazione del bene da parte del Fornitore sarà curata dall’Utilizzatore che si impegna a conseguirle, anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel ritiro del bene saranno a carico dell’Utilizzatore.
Consegna e collaudo. 1. Nel periodo intercorrente tra la data dell’acquisto del bene da parte del Concedente e la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e collaudo, l’Utilizzatore assume la custodia del bene, senza con questo acquisire alcun titolo per l’utilizzo dello stesso.
Consegna e collaudo. Entro 30 giorni solari e consecutivi dall’invio dell’ordinativo di fornitura dovrà essere effettuata la consegna presso i Reparti cui le apparecchiature sono destinate, previ accordi con i Dirigenti Responsabili delle stesse strutture i cui nominativi saranno specificati in sede di ordinativo di fornitura.