Durata della garanzia Clausole campione

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.
Durata della garanzia. La durata dell’assicurazione deve coincidere con la durata del finanziamento, con un minimo di 2 anni e un massimo di 10 anni (24 -120 mesi). La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento (anche parziale in caso di consolidamento del debito) e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione (anche in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento). Nel caso in cui si dovessero verificare eventi sospensivi o ritardi nell’attivazione della trattenuta sullo stipendio, oppure riduzioni del quinto dello stipendio per qualsiasi causa, che producano un allungamento del piano di rimborso del Finanziamento stabilito in fase di sottoscrizione del contratto di Finanziamento, la durata della copertura assicurativa verrà estesa a coprire il predetto allungamento. La copertura assicurativa verrà estesa anche nel caso in cui, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, il contratto di finanziamento venga notificato all'Ente o Istituto erogante la pensione per le restanti quote del piano di ammortamento.
Durata della garanzia. [I IPOTESI: Paragrafi da utilizzare nell’ipotesi di Contratto con scadenza finale definitiva e non prorogabile]
Durata della garanzia. La garanzia ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla data della consegna ed è subordinata alla denunzia effettuata dall’Acquirente nei modi e termini previsti dalla legge.
Durata della garanzia. La garanzia emessa per un periodo definito, ai soli fini del calcolo del premio, si intende automaticamente e tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte dell’ARPEA L’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun caso essere opposti all’Ente garantito e non possono essere posti a carico dell’Ente stesso imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente.
Durata della garanzia. La durata della garanzia è connessa alla durata della linea di credito, così come deliberata dal Creditore beneficiario e comunicata al Garante autonomo, nel momento in cui la garanzia è stata rilasciata. Per i finanziamenti a medio/lungo termine, la durata della garanzia può essere inferiore alla durata del finanziamento; è tuttavia prevista la possibilità di prolungamento della stessa fino alla scadenza del finanziamento. Per le linee a breve termine a scadenza la durata è prefissata e dipende dalla durata dell’affidamento; per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza è la data di revoca. La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il Debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito. In tal caso, il Debitore garantito avverte tempestivamente il Garante autonomo.
Durata della garanzia. La garanzia per l’invalidità totale e permanente cessa al raggiungimento del 70°anno d’età dell’Assicurato.
Durata della garanzia. Salvo indicazioni di tenore diverso da parte di Xxxxxxx, per le garanzie di cui alla Clausola 7.1 valgono le condizioni seguenti:
Durata della garanzia. La garanzia può essere prestata fino al tuo 65° anno di età e decade automaticamente al raggiungimento di tale età. Se raggiungi il 65° anno dopo il pagamento del premio, la garanzia resta in vigore fino alla scadenza del periodo di copertura per il quale il premio è stato versato.
Durata della garanzia. Il presente contratto è stipulato per la durata di un anno dalla data della conclusione, salvo offerte speciali. Il Contratto sarà rinnovabile tacitamente per periodi successivi annuali, salvo disdetta di una delle parti comunicata in forma libera (posta ordinaria, email, fax, PEC, raccomandata) all’altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza annuale.