Common use of OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO Clause in Contracts

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 6.1 L’utilizzo delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività. 6.2 I soggetti che sono iscritti in qualsiasi sezione del Registro, nonché i Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare un abuso di mercato ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, tali soggetti non possono: a) utilizzare Informazioni Privilegiate per acquistare o vendere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere quanto sopra; b) comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, né divulgare dette Informazioni Privilegiate al mercato, al di fuori di quanto previsto dalla Procedura; e, in generale, c) utilizzare le Informazioni Privilegiate o qualsiasi altra informazioni riguardante la Società o il Gruppo per il conseguimento di scopi diversi dal perseguimento dell’interesse e delle attività sociali. 6.3 Le sanzioni, penali ed amministrative, per l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché per manipolazione del mercato, sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.

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Samples: Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate, Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 6.1 L’utilizzo Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 c.2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana i collaboratori, a qualsiasi titolo, delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi imprese fornitrici di riservatezzaservizi sono obbligati al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendaliin quanto compatibili. In particolare, gli stessi sono obbligati ad astenersi dallo svolgere attività inerenti alle mansioni affidategli in situazioni di conflitto di interessi, anche attraverso potenziale, in cui siano coinvolti interessi propri o di terzi, anche non patrimoniali, così come dettagliatamente specificati agli artt. 6 e 7 del predetto Codice di comportamento. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non del collaboratore possano confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività allo stesso affidate. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al su richiamato codice di comportamento può costituire, nei casi più gravi ed accertati di avvenuta violazione delle norme in materia di conflitto di interesse, causa di risoluzione contrattuale laddove l’affidatario non abbia reso idonea informativa ai propri collaboratori circa il contenuto delle suddette previsioni. L’affidatario è obbligato a disporre l’immediata sostituzione del componente del gruppo di lavoro che sia incorso in una accertata grave violazione delle norme in materia di conflitto di interessi. Per tutta la regola del “need to know” durata dell’affidamento, il soggetto aggiudicatario (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generalecaso di partecipazione associata sotto qualsiasi forma, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività. 6.2 I soggetti che sono iscritti in qualsiasi sezione del Registro, nonché i Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare un abuso di mercato ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, tali soggetti non possono: a) utilizzare Informazioni Privilegiate per acquistare o vendere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere quanto sopra; b) comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del proprio ufficio mandataria e/o al la/le mandante/i) si asterrà dallo svolgere qualsivoglia attività affidatagli in relazione alla quale possa sussistere una situazione, anche potenziale, di fuori del normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, né divulgare dette Informazioni Privilegiate al mercato, al conflitto di fuori di quanto previsto dalla Procedurainteressi; parimenti il soggetto aggiudicatario (e, in generale, ccaso di partecipazione associata sotto qualsiasi forma, la mandataria e/o la/le mandante/i) utilizzare le Informazioni Privilegiate o qualsiasi altra informazioni riguardante la Società o il Gruppo per il conseguimento si asterrà, successivamente alla sottoscrizione del contratto, dal presentare progetti a valere su procedure di scopi diversi dal perseguimento dell’interesse e delle selezione attivate nell’ambito dell’attuazione degli interventi del Piano Strategico PAC di competenza della Regione Sicilia che possano determinare una situazione di conflitto di interessi in relazione alle attività socialioggetto di affidamento. 6.3 Le sanzioni, penali ed amministrative, per l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché per manipolazione del mercato, sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 6.1 L’utilizzo delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività. 6.2 I soggetti che sono iscritti in qualsiasi sezione del Registro, nonché i Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare un abuso di mercato ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, tali soggetti non possono: a) utilizzare Informazioni Privilegiate per acquistare o vendere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere quanto sopra; b) comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, né divulgare dette Informazioni Privilegiate al mercato, al di fuori di quanto previsto dalla Procedura; e, in generale, c) utilizzare le Informazioni Privilegiate o qualsiasi altra informazioni riguardante riguardanti la Società o il Gruppo per il conseguimento di scopi diversi dal perseguimento dell’interesse e delle attività sociali. 6.3 Le sanzioni, penali ed amministrative, per l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché per manipolazione del mercato, sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.

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Samples: Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate E Tenuta Del Registro