Common use of Obblighi generali Clause in Contracts

Obblighi generali. Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art.128 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta. L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 33 punto 2. L'Appaltatore e' obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune. L'Appaltatore e' obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art.23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico. Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. L’Appaltatore, oltre a fornire il progetto costruttivo sulla base degli esecutivi che verranno forniti dall’Amministrazione almeno 30 giorni prima del previsto inizio delle singole lavorazioni, è tenuto a far redigere, a sua cura e spese, da tecnico abilitato, i disegni di cantiere. Tali elaborati saranno esaminati dalla D.L. che darà il proprio benestare sottoponendolo al visto del Responsabile del procedimento; qualora detti elaborati non riportino l’approvazione di cui sopra, l’Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall’Appaltatore non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga. Gli elaborati approvati sono impegnativi per l’Appaltatore che dovrà rispettare le modalità e i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d’opera modifiche agli elaborati, senza per tali ragioni l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o proroghe dei tempi contrattuali. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile oltre che dell’esecuzione delle opere, anche della calcolazione costruttiva suddetta nonostante l’esame, i suggerimenti e l’accettazione della D.L. Obblighi dell’Appaltatore connessi con la natura dell’appalto Considerata la natura degli interventi da eseguire, la loro connessione con il rispetto delle normative di sicurezza e di igiene, la conseguente urgenza di eseguire i lavori stessi ed, infine, il luogo ove i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti, l’Appaltatore, dovrà programmare i propri lavori d’intesa con la D.L. come da art. 14 del presente Capitolato Speciale. In particolare: • L’Appaltatore nell’attuare il piano di sicurezza, di cui al successivo articolo 23, dovrà coordinare il piano di sicurezza proprio e dei propri subappaltatori con quelli delle eventuali altre imprese contemporaneamente operanti nell’area. • Il coordinamento dovrà avvenire ad opera del Coord. per l’esecuzione e del Direttore di Cantiere, il quale, tramite la propria Direzione dei Lavori dovrà coordinarsi con gli altri Direttori dei Lavori, Appaltatori e direttori dei cantieri. • Pertanto, all’inizio dell’appalto, e prima dell’inizio lavori, il Direttore di Cantiere ha l’obbligo di promuovere riunioni con le altre imprese già operanti nell’area per una valutazione delle interferenze e dei conseguenti rischi, modificando ed adeguando conseguentemente il piano di sicurezza già predisposto. • Il Direttore di Cantiere dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza continua propria(o di un suo delegato) sul luogo dei lavori stessi e dovrà, ove necessario sospendere immediatamente qualsiasi lavorazione che possa dar luogo a situazioni di pericolo, in attesa di eventuali ulteriori modifiche o adeguamenti della pianificazione della sicurezza degli interventi previsti dall’appalto. Per gli obblighi tutti previsti nel presente Capitolato Speciale e per gli oneri a detti obblighi conseguenti, l’Appaltatore non avrà diritto di alcun indennizzo o compenso di sorta (ad eccezione di quelli della sicurezza), dovendosi intendere che gli obblighi stessi ed i conseguenti oneri che ne derivano, così come per tutti gli altri obblighi ed oneri previsti nel presente Capitolato Speciale, a carico dell’Appaltatore, siano stati attentamente valutati dall’Appaltatore stesso in sede di formulazione dell’offerta di gara e quindi ritenuti remunerativamente compensati dai prezzi di contratto. Così pure l’Appaltatore, per gli obblighi di cui sopra, non avrà diritto ad alcuno spostamento dei tempi di ultimazione contrattuali, se non concesso dall’Amministrazione, per motivi eccezionali ed a seguito di richiesta motivata dall’Appaltatore. Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.

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Samples: Appalto

Obblighi generali. Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art.128 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta. L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 33 punto 2. L'Appaltatore e' obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune. L'Appaltatore e' obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art.23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditterisorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, d’intesa con l’appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico. Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. L’Appaltatore, oltre a fornire il progetto costruttivo sulla base degli esecutivi che verranno forniti dall’Amministrazione almeno 30 giorni prima del previsto inizio delle singole lavorazioni, l’appaltatore è tenuto a far redigerefronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto, l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti che l’amministrazione si riserva di effettuare in ordine all’adempimento, da parte dell’appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto. L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità. La ditta, a sua cura proprio carico, dovrà dotare il personale del corredo più idoneo all’espletamento del servizio e spese, da tecnico abilitato, i disegni di cantiere. Tali elaborati saranno esaminati dalla D.L. che darà il proprio benestare sottoponendolo al visto del Responsabile del procedimento; qualora detti elaborati non riportino l’approvazione di cui sopra, l’Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche secondo le direttive ricevuteogni altro materiale necessario. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall’Appaltatore non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga. Gli elaborati approvati sono impegnativi per l’Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ditta è tenuta, nel rispetto della L. 626/94 e i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche Dlgs 82/2008 e successive modifiche e integrazioni in corso d’opera modifiche agli elaborati, senza per tali ragioni l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o proroghe dei tempi contrattuali. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile oltre che dell’esecuzione delle opere, anche della calcolazione costruttiva suddetta nonostante l’esame, i suggerimenti e l’accettazione della D.L. Obblighi dell’Appaltatore connessi con la natura dell’appalto Considerata la natura degli interventi da eseguire, la loro connessione con il rispetto delle normative materia di sicurezza e di igieneprotezione dei lavoratori, la conseguente urgenza di eseguire i lavori stessi ed, infine, ad informare tutto il luogo ove i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti, l’Appaltatore, dovrà programmare i propri lavori d’intesa con la D.L. come da art. 14 del presente Capitolato Speciale. In particolare: • L’Appaltatore nell’attuare il piano di sicurezza, di cui al successivo articolo 23, dovrà coordinare il piano personale delle misure di sicurezza proprio da adottare per lo svolgimento del servizio. La ditta risponde per i danni alle persone e dei propri subappaltatori con quelli delle eventuali altre imprese contemporaneamente operanti nell’area. • Il coordinamento dovrà avvenire ad opera alle cose che potrebbero derivare a causa del Coord. per l’esecuzione e del Direttore di Cantiere, il quale, tramite la propria Direzione dei Lavori dovrà coordinarsi con gli altri Direttori dei Lavori, Appaltatori e direttori dei cantieri. • Pertanto, all’inizio dell’appalto, e prima dell’inizio lavori, il Direttore di Cantiere ha l’obbligo di promuovere riunioni con le altre imprese già operanti nell’area per una valutazione delle interferenze e dei conseguenti rischi, modificando ed adeguando conseguentemente il piano di sicurezza già predisposto. • Il Direttore di Cantiere dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza continua propria(o di un suo delegato) sul luogo dei lavori stessi e dovrà, ove necessario sospendere immediatamente qualsiasi lavorazione che possa dar luogo a situazioni di pericolo, in attesa di eventuali ulteriori modifiche o adeguamenti della pianificazione della sicurezza degli interventi previsti dall’appalto. Per gli obblighi tutti previsti nel presente Capitolato Speciale e per gli oneri a detti obblighi conseguenti, l’Appaltatore non avrà diritto di alcun indennizzo o compenso di sorta (ad eccezione di quelli della sicurezza), dovendosi intendere che gli obblighi stessi ed i conseguenti oneri che ne derivano, così come per tutti gli altri obblighi ed oneri previsti nel presente Capitolato Speciale, a carico dell’Appaltatore, siano stati attentamente valutati dall’Appaltatore stesso in sede di formulazione dell’offerta di gara e quindi ritenuti remunerativamente compensati dai prezzi di contratto. Così pure l’Appaltatore, per gli obblighi di cui sopra, non avrà diritto ad alcuno spostamento dei tempi di ultimazione contrattuali, se non concesso dall’Amministrazione, per motivi eccezionali ed a seguito di richiesta motivata dall’Appaltatore. Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati servizio e/o per colpa dei suoi operatori e si obbliga a stipulare idonea assicurazione, sollevando l’Ente da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente. La ditta aggiudicataria, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato si obbliga a stipulare a favore degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile assistiti e utenti, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del procedimentocontratto.

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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi Informatici

Obblighi generali. Nella esecuzione L’Appaltatore dovrà garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e di sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguirecura del medico competente, ove impartitepreviste e risultanti nel documento di valutazione dei rischi. Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell’Appaltatore preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le istruzioni gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Direzione Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs 81/2008 e s.m.i. Il personale dell’Appaltatore, nell’accedere sul luogo di lavoro, sarà tenuto al rispetto del calendario e dell’orario preventivamente concordato. L’Appaltatore dovrà prendere visione del Piano d’emergenza per singolo edificio, delle planimetrie, per la gestione delle emergenze e dovrà prendere visione delle vie di fuga e dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione presidi antincendio. L’Appaltatore dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l’elenco delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati sostanze ed attrezzature utilizzate comprovante l’utilizzazione delle misure di prevenzione e protezione e la buona esecuzione dei lavoricorretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia delle Amministrazioni contraenti sia degli organi di vigilanza. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art.128 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta. L'Appaltatore che Le Amministrazioni contraenti si rifiuta riservano di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 33 punto 2. L'Appaltatore e' obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditteverificare, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune. L'Appaltatore e' obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di trafficocon ispezioni, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art.23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico. Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. L’Appaltatore, oltre a fornire il progetto costruttivo sulla base degli esecutivi che verranno forniti dall’Amministrazione almeno 30 giorni prima del previsto inizio delle singole lavorazioni, è tenuto a far redigere, a sua cura e spese, da tecnico abilitato, i disegni di cantiere. Tali elaborati saranno esaminati dalla D.L. che darà il proprio benestare sottoponendolo al visto del Responsabile del procedimento; qualora detti elaborati non riportino l’approvazione di cui sopra, l’Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall’Appaltatore non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga. Gli elaborati approvati sono impegnativi per l’Appaltatore che dovrà rispettare le modalità e i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d’opera modifiche agli elaborati, senza per tali ragioni l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o proroghe dei tempi contrattuali. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile oltre che dell’esecuzione delle opere, anche della calcolazione costruttiva suddetta nonostante l’esame, i suggerimenti e l’accettazione della D.L. Obblighi dell’Appaltatore connessi con la natura dell’appalto Considerata la natura degli interventi da eseguire, la loro connessione con il rispetto delle normative norme di sicurezza e salute sul lavoro e di igiene, la conseguente urgenza risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venisse meno lo standard di eseguire i lavori stessi ed, infine, il luogo ove i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti, l’Appaltatore, salute e sicurezza previsto. L’Appaltatore dovrà programmare i propri lavori d’intesa assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza a ciascun lavoratore con la D.L. come da art. 14 del presente Capitolato Speciale. In particolare: • L’Appaltatore nell’attuare il piano particolare riferimento alle modalità di sicurezza, di cui al successivo articolo 23, dovrà coordinare il piano di sicurezza proprio e dei propri subappaltatori con quelli delle eventuali altre imprese contemporaneamente operanti nell’area. • Il coordinamento dovrà avvenire ad opera del Coord. per l’esecuzione e del Direttore di Cantiere, il quale, tramite la propria Direzione dei Lavori dovrà coordinarsi con gli altri Direttori dei Lavori, Appaltatori e direttori dei cantieri. • Pertanto, all’inizio dell’appalto, e prima dell’inizio lavori, il Direttore di Cantiere ha l’obbligo di promuovere riunioni con le altre imprese già operanti nell’area per una valutazione delle interferenze e dei conseguenti rischi, modificando ed adeguando conseguentemente il piano di sicurezza già predisposto. • Il Direttore di Cantiere dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza continua propria(o di un suo delegato) sul luogo dei lavori stessi e dovrà, ove necessario sospendere immediatamente qualsiasi lavorazione che possa dar luogo a situazioni di pericolo, esecuzione in attesa di eventuali ulteriori modifiche o adeguamenti della pianificazione della sicurezza degli interventi previsti dall’appaltoscaturenti dall’attività oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi art. Per gli obblighi tutti previsti nel presente Capitolato Speciale 37 del Dlgs 81/2008, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e per gli oneri a detti obblighi conseguentidella salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente. In caso di infortunio agli operatori dell’Appaltatore durante l’espletamento del servizio oggetto del contratto attuativo, l’Appaltatore non avrà diritto ne va inoltrata comunicazione entro 24h al DEC dell’Amministrazione contraente. L’Appaltatore è tenuto ad inviare al servizio prevenzione e protezione dell’Amministrazione contraente ove si svolge l’appalto, un report semestrale di alcun indennizzo o compenso di sorta (ad eccezione di quelli della sicurezza), dovendosi intendere che gli obblighi stessi ed i conseguenti oneri che ne derivano, così come per tutti gli altri obblighi incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione delle prestazioni presso gli edifici ed oneri previsti aree indicati nel presente Capitolato Speciale, contratto e a carico dell’Appaltatore, siano stati attentamente valutati dall’Appaltatore conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni affinchè possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte delle Amministrazioni contraenti. L’Appaltatore è inoltre tenuto a curare e mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso in sede di formulazione dell’offerta di gara e quindi ritenuti remunerativamente compensati dai prezzi di contratto. Così pure l’Appaltatore, per gli obblighi di cui sopra, non avrà diritto ad alcuno spostamento dei tempi di ultimazione contrattuali, se non concesso dall’Amministrazione, per motivi eccezionali ed a seguito di richiesta motivata dall’Appaltatore. Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimentoè previsto.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale

Obblighi generali. Nella esecuzione L’Appaltatore dovrà comunque ed in qualsiasi condizione, senza impedimenti di sorta ed eccezione alcuna, garantire l'esecuzione del servizio e delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavoriprestazioni ad essa affidati. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art.128 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta. L'Appaltatore che L’Appaltatore si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 33 punto 2. L'Appaltatore e' obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune. L'Appaltatore e' obbligato altresì impegna ad eseguire il servizio con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i lavori anche in soggezione di traffico, approntando termini e le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art.23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento condizioni previste dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico. Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. L’Appaltatore, oltre a fornire il progetto costruttivo sulla base degli esecutivi che verranno forniti dall’Amministrazione almeno 30 giorni prima del previsto inizio delle singole lavorazioni, è tenuto a far redigere, a sua cura e spese, da tecnico abilitato, i disegni di cantiere. Tali elaborati saranno esaminati dalla D.L. che darà il proprio benestare sottoponendolo al visto del Responsabile del procedimento; qualora detti elaborati non riportino l’approvazione di cui sopra, l’Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall’Appaltatore non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga. Gli elaborati approvati sono impegnativi per l’Appaltatore che dovrà rispettare le modalità e i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d’opera modifiche agli elaborati, senza per tali ragioni l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o proroghe dei tempi contrattuali. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile oltre che dell’esecuzione delle opere, anche della calcolazione costruttiva suddetta nonostante l’esame, i suggerimenti e l’accettazione della D.L. Obblighi dell’Appaltatore connessi con la natura dell’appalto Considerata la natura degli interventi da eseguire, la loro connessione con il rispetto delle normative di sicurezza e di igiene, la conseguente urgenza di eseguire i lavori stessi ed, infine, il luogo ove i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti, l’Appaltatore, dovrà programmare i propri lavori d’intesa con la D.L. come da art. 14 del presente Capitolato Speciale. In particolare: • L’Appaltatore nell’attuare il piano di sicurezza, di cui al successivo articolo 23, dovrà coordinare il piano di sicurezza proprio e dei propri subappaltatori con quelli delle eventuali altre imprese contemporaneamente operanti nell’area. • Il coordinamento dovrà avvenire ad opera del Coord. per l’esecuzione e del Direttore di Cantiere, il quale, tramite la propria Direzione dei Lavori dovrà coordinarsi con gli altri Direttori dei Lavori, Appaltatori e direttori dei cantieri. • Pertanto, all’inizio dell’appalto, e prima dell’inizio lavori, il Direttore di Cantiere ha l’obbligo di promuovere riunioni con le altre imprese già operanti nell’area per una valutazione delle interferenze e dei conseguenti rischi, modificando ed adeguando conseguentemente il piano di sicurezza già predisposto. • Il Direttore di Cantiere dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza continua propria(o di un suo delegato) sul luogo dei lavori stessi e dovrà, ove necessario sospendere immediatamente qualsiasi lavorazione che possa dar luogo a situazioni di pericolo, in attesa di eventuali ulteriori modifiche o adeguamenti della pianificazione della sicurezza degli interventi previsti dall’appalto. Per gli obblighi tutti previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e per gli oneri a detti obblighi conseguenti, l’Appaltatore non avrà diritto di alcun indennizzo o compenso di sorta (ad eccezione di quelli della sicurezza), dovendosi intendere che gli obblighi stessi ed i conseguenti oneri che ne derivano, così come per tutti gli altri obblighi ed ogni norma applicabile. Oltre agli oneri previsti nel presente Capitolato Specialecapitolato, sono pure a carico dell’Appaltatore, siano stati attentamente valutati dall’Appaltatore stesso in sede già compensati nel corrispettivo di formulazione dell’offerta appalto, i seguenti obblighi: a) di gara nomina e quindi ritenuti remunerativamente compensati dai prezzi comunicazione del Referente (o “Responsabile Unico del Servizio per conto dell’Appaltatore”) per l’organizzazione/gestione del servizio affidato, che dovrà rappresentare l’Appaltatore nei contatti con il Committente a cui si potrà rivolgere per tutte le problematiche tecnico/organizzative e per le contestazioni riguardante l’esecuzione del servizio; b) l’Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione a mezzo PEC alla Stazione Appaltante di contratto. Così pure l’Appaltatoreogni variazione del nominativo, per gli obblighi recapito o numero telefonico del suddetto Referente; c) di cui sopra, non avrà diritto ad alcuno spostamento dei tempi avviso tempestivo del riscontro e dell’accertamento di ultimazione contrattuali, se non concesso dall’Amministrazione, per motivi eccezionali ed a seguito di richiesta motivata dall’Appaltatore. Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati problematiche e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile inconvenienti tali che impediscano il regolare svolgimento del procedimentoservizio, anche se ad esso non imputabili; d) di provvedere alla corretta compilazione e trasmissione, anche telematica, dei documenti di trasporto (DDT) e di tutta la modulistica di legge e ad adeguarsi alle nuove procedure introdotte da norme sopravvenute; e) di fornire ogni forma di assistenza al personale della Stazione Appaltante relativamente ai controlli e alle verifiche relative al servizio affidato, nonché per attività ad esso correlate.

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