Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativodi convenzione, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto si impegna espressamente ed incondizionatamente ad esercitare effettuare le attività e le funzioni affidate trasferite in concessione nel rispetto delle forza del presente atto di convenzione, attenendosi alle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, nello stesso e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecnichedal capitolo 7 del capitolato tecnico, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, di convenzione e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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