Common use of Obblighi generali del concessionario Clause in Contracts

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativo, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM; f) svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADM. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

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Samples: Atto Integrativo Della Convenzione Di Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare effettuare le attività e le funzioni affidate pubbliche trasferite in concessione nel rispetto delle forza del presente atto di convenzione, attenendosi alle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, nello stesso atto di convenzione e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecnichenell’Allegato 2 al presente atto di convenzione, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezzacui assume diretta responsabilità, dandone previa comunicazione ad AAMS. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2delle attività e delle funzioni pubbliche medesime, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativodi convenzione, nelle regole amministrativenel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico e relativi allegati, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessioneagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al X.X. 00 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre disposizioni normative; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future, dell’autorità pubblica; c) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile”, nonché il corretto uso degli strumenti promozionali e pubblicitari; d) porre in essere iniziative, concordate annualmente con AAMS, finalizzate ad attuare interventi per la promozione del gioco responsabile e utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco; e) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto della concessione; f) porre in essere attività di informazione ai consumatoriagli utenti, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto alla disciplina della raccolta di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per lecito, la promozione del gioco sicuro, legale e responsabileresponsabile e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, la prevenzione di possibili comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM; f) svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i;AAMS, g) osservare e/o far rispettarepromuovere misure a tutela dell’utente previste dal codice del consumo, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzionecui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematican. 206; h) rispettare le disposizioni garantire che nell’esercizio dei giochi oggetto della normativa in materia di trattamento dei dati personaliconcessione non siano presenti elementi contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per servizi, secondo le indicazioni fornite da AAMS; j) redigere il gioco a distanzabilancio sociale, nel anche in conformità alle eventuali indicazioni fornite da AAMS; k) garantire il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio; l) osservare le direttive emanate da AAMS, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli standard minimi previsti dalla carta utenti, concernenti l’erogazione dei servizi emanata da ADMparte del concessionario, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore; m) osservare le direttive per la separazione contabile ed amministrativa emanate da AAMS ai sensi dell’articolo 1, comma 80, lettera c), della Legge 13 dicembre 2010, n. 220. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il In particolare il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione nonché degli altri soggetti indicati nell’articolo 2, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del AAMS avvierà il procedimento di decadenza dalla della concessione, ferma restando fatta salva, in ogni caso caso, la facoltà di ADM AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A ; a tal fine il concessionario è tenuto si impegna a rinnovare produrre il certificato camerale aggiornato con dicitura antimafia, con frequenza corrispondente al periodo di validità del certificato stesso. 4. Il legale rappresentante del concessionario si impegna a produrre annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012gennaio di ogni anno, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge Legge 31 maggio 1965, n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’insussistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti del 1956legale rappresentante e degli altri componenti degli organi d’amministrazione nonché degli altri soggetti indicati nell’articolo 2, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni. Analoga dichiarazione deve essere resa, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal capitolato d'oneri, in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina, ivi compresi i soggetti nominati tra quelli indicati nell’articolo 2, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni. 45. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM potrà procedere all’avvio del AAMS avvierà il procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato riportato nelle dichiarazioni e nei certificati presentati. 6. Il concessionario si impegna a mantenere per l’intera durata della concessione tutti i requisiti previsti dalla procedura di selezione e, in caso di variazione, ad intraprendere le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi della procedura di selezione. A tal fine il concessionario si impegna a comunicare ogni variazione relativa ai requisiti medesimi e le azioni intraprese. Si impegna altresì, almeno annualmente o a richiesta di AAMS, a dimostrare la persistenza dei requisiti di partecipazione nonché a comunicare i nominativi e gli estremi identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione al capitale o al patrimonio della società superiore al due per cento. 7. Il concessionario deve rispettare, per tutta la durata della concessione, le prescrizioni previste dal capitolato d’oneri e dal capitolato tecnico e dai rispettivi allegati. 8. Il concessionario si impegna ad accettare espressamente ed incondizionatamente che AAMS, ai sensi dell’articolo 24, comma 35, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella documentazione Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dal 1° gennaio 2014, possa incrementare il numero di cui apparecchi videoterminali già autorizzati all’atto dell’avvio della procedura di selezione o ai sensi della procedura di selezione medesima. 9. Il concessionario si impegna, espressamente ed incondizionatamente, a versare il corrispettivo di euro 100,00 (cento/00) per ogni apparecchio di gioco AWP per il quale richiede il rilascio del nulla osta, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti che sono proprietari degli apparecchi medesimi, ai sensi dell’articolo 24, comma 36, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Il concessionario è tenuto a dichiarare, entro i termini e le modalità stabiliti da AAMS, il numero di apparecchi VLT che vuole installare, sulla base dei limiti minimo e massimo di autorizzazioni richiedibili, comunicati da AAMS, compresi tra il sette e il quattordici per cento del numero di apparecchi di gioco AWP dotati di nulla osta e attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione. Conseguentemente, il concessionario deve provvedere, entro trenta giorni dalla data della propria dichiarazione, al pagamento della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) moltiplicato per il numero di apparecchi VLT che intende installare. Da tale somma è decurtato quanto già versato ai sensi del paragrafo 16.2, lettera h), del capitolato d’oneri per il numero minimo di autorizzazioni all’installazione richiedibili, e ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102. 11. Il concessionario è tenuto a versare l’importo previsto all’articolo 24, comma 335, terzo periododel Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, per eventuali ulteriori richieste di autorizzazione all’installazione di apparecchi VLT, a partire dal 1° gennaio 2014. 12. Ai fini del calcolo delle percentuali previste, il concessionario procede all’arrotondamento per eccesso qualora le prime due cifre decimali rappresentino un valore superiore a 50.

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Samples: Concessione Per La Gestione Telematica Del Gioco Lecito

Obblighi generali del concessionario. 1. Il soggetto concessionario è tenuto ad esercitare s’impegna espressamente a: A) impiegare, a sua cura e spese, tutte le attività strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel presente capitolato speciale d’appalto; B) predisporre tutti gli strumenti e le funzioni affidate in concessione i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativoContratto; C) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, e garantendo i comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; D) relativamente al servizio previsti dalle regole tecnichedi controllo e accertamento delle violazioni e relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia; E) comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili; F) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e di sanità; G) rispettare, anche nell’espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per mezzo la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie; H) versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto; I) rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Comunale; J) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di organizzazione propria o ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di terzicui al contratto; K) rispettare e far rispettare quanto previsto dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal codice di comportamento del Comune di Alassio, nel rispetto dell’articolo 93 visionabile sul sito internet dell’ente, a pena di risoluzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2contratto. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza mezzo del proprio Responsabile verso l’Amministrazione Comunale, dovrà curare il coordinamento di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativo, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM le iniziative operazioni verificandone i tempi e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM; f) svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, modalità nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADMdel presente capitolato. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

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Samples: Concession Agreement

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, di convenzione e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativoconvenzionale, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione amministrative e nelle regole tecniche tecniche, è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) rispettare le disposizioni riportate dall’articolo 1, comma 937, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 in materia di pubblicità audiovisiva e comunicare preventivamente ad ADM le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM; f) svolgere l’eventuale attività l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata adottata da ADMAAMS con Decreto Direttoriale n. 2011/190/CGV dell’8 febbraio 2011. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto a rinnovare rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare produrre con frequenza annuale, entro il 31 gennaio, utilizzando l’apposita funzionalità predisposta nell’area riservata del sito istituzionale di ADM, la documentazione necessaria alla richiesta da parte di ADM agli Uffici Territoriali del Governo competenti, dell’ informazione antimafia di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In caso di modifiche riguardanti tale documentazione occorrenti durante l’anno, le stesse dovranno essere trasmesse direttamente agli Uffici Territoriali del Governo competenti. Il legale rappresentante è tenuto a trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, a partire apposita dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal 2012D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , la dichiarazione di insussistenza attestante che nei suoi propri confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956159. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

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Samples: Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto si impegna espressamente ed incondizionatamente ad esercitare effettuare le attività e le funzioni affidate trasferite in concessione nel rispetto delle forza del presente atto di convenzione, attenendosi alle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, nello stesso e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecnichedal capitolo 7 del capitolato tecnico, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più allo sviluppo dei giochi pubblici di cui all’articolo 2numerici a totalizzatore nazionale, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativodi convenzione, nelle regole amministrativenel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici numerici a totalizzatore nazionale, oggetto della concessioneconcessione con particolare riferimento a qualsiasi attività di controllo di competenza di AAMS; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabilesicuro o di altre iniziative analoghe, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADMAAMS; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM; f) svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADMsicuro”. 3. Il concessionario prende atto ed accetta espressamente ed incondizionatamente che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il In particolare, il concessionario prende atto ed accetta che, qualora che nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e e/o dei componenti degli organi dell’organo di amministrazione siano emessitroverà applicazione il disposto di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Le parti convengono ed accettano che è , comunque, fatta salva, in applicazione della normativa in materia di antimafiaogni caso, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto Il concessionario, in ogni caso, si impegna a rinnovare annualmenteprodurre, entro il 31 gennaiocon frequenza semestrale, a partire dal 2012l’aggiornamento della documentazione presentata in sede di stipula del presente atto di convenzione ed in particolare, la quella relativa alla dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo al menzionato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione e di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ADM potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere troverà applicazione il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione disposto di cui al comma 3all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, terzo periodon. 490.

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Samples: Concessione Per l'Esercizio E Lo Sviluppo Dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare effettuare le attività e le funzioni affidate trasferite in concessione nel rispetto forza del presente atto di convenzione, per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea attraverso una propria rete distributiva esclusiva su tutto il territorio nazionale costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti di vendita da attivare entro il 31 dicembre 2010. Per l’esercizio delle attività e delle funzioni medesime il concessionario si attiene alle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, nello stesso atto di convenzione e garantendo garantisce i livelli di servizio previsti dalle regole tecnichedal capitolato tecnico e dagli Allegati al presente atto di convenzione, per mezzo mediante un’organizzazione di organizzazione propria o mezzi propri ovvero di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi terzi di Pubblica Sicurezzacui assume diretta responsabilità dandone previa comunicazione ad AAMS. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativo, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche relativi Allegati, nel capitolato d’oneri e relativi Allegati e nel capitolato tecnico, è inoltre tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea oggetto della concessione; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale sicuro e responsabiledella prevenzione di possibili comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADMAAMS; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all’utilizzo del logo istituzionale AAMS circa l’utilizzo dei loghi istituzionali, nonché il corretto uso degli strumenti promozionali e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzionipubblicitari; e) comunicare preventivamente ad ADM le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stessoredigere il bilancio sociale, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste in conformità alle eventuali indicazioni fornite da ADMAAMS; f) svolgere l’eventuale attività attivare entro il 31 dicembre 2010 una propria rete distributiva esclusiva su tutto il territorio nazionale composta da almeno 10.000 punti di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/ivendita e che copra almeno tutte le province ed il 30% (trentapercento) dei comuni; g) osservare e/o far rispettareprovvedere, nell’eventuale attività attraverso la propria rete esclusiva di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettarecui alla precedente lettera f), a pena richiesta di decadenzaAAMS e senza alcun compenso aggiuntivo, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta alla distribuzione dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADMbiglietti delle lotterie ad estrazione differita. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il In particolare il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione amministrazione, siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del AAMS avvierà il procedimento di decadenza dalla della concessione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni; a tal fine il concessionario si impegna a produrre, con frequenza semestrale, la documentazione aggiornata presentata in sede di stipula del presente atto di convenzione. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che AAMS avvierà il procedimento di decadenza della concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nei certificati presentati. 5. A tal fine il Il legale rappresentante del concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 20122011, la dichiarazione di insussistenza insussistenza, nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo degli organi d’amministrazione e di controllo, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’insussistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. 46. Il concessionario prende atto ed accettadeve rispettare, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla per tutta la durata della concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodole prescrizioni previste dal capitolato d’oneri e dal capitolato tecnico.

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Samples: Concessione Dell'esercizio Dei Giochi Pubblici

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativodi convenzione, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativoconvenzionale, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione amministrative e nelle regole tecniche tecniche, è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADMAAMS; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM AAMS le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADMAAMS; f) svolgere l’eventuale attività l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADMAAMS. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM AAMS provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM XXXX potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

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Samples: Convenzione Per Il Rapporto Di Concessione Relativo All’esercizio Dei Giochi Pubblici

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate all’esercizio dei giochi affidati in concessione nel rispetto delle concessione, attenendosi alle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, nella convenzione e nelle regole amministrative e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 delle disposizioni del Testo Unico T.U.L.P.S., nonchè delle Leggi altre norme di Pubblica Sicurezzalegge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativo, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche concessionario è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare mantenere per l’intera durata della concessione e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9, tutti gli adempimenti i requisiti previsti dalla disciplina procedura di selezione, dimostrarne la persistenza a richiesta di ADM e comunicare ogni variazione relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessioneagli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico assicurare la gestione tecnologica della rete dei negozi e lo scambio delle Leggi informazioni con il sistema di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materiaelaborazione; c) assicurare la gestione commerciale della rete dei negozi; d) porre in essere essere, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai consumatorigiocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per lecito, la promozione del gioco sicuro, legale e responsabileresponsabile e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l’adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM; de) comunicare ad ADM per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco, organizzate dal concessionario stesso, come previsto dall’articolo 2 del Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n.1861; f) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all’utilizzo nell’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM; f) svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata secondo le indicazioni fornite da ADM; h) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi; i) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare, produrre con frequenza semestrale il certificato camerale aggiornato con la dicitura antimafia ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; j) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto della concessione. 3. Il concessionario prende atto garantisce, per tutta la durata della concessione: a) la piena conformità delle dotazioni tecnologiche ai requisiti previsti dalle regole tecniche e dai successivi adeguamenti tecnologici; b) il funzionamento, l’efficienza e la qualità delle dotazioni tecnologiche, secondo le prescrizioni ed accetta i livelli di servizio previsti nelle regole tecniche; c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle dotazioni tecnologiche, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafiasi dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature. 4. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali legale rappresentante e dei gli altri componenti degli organi dell’organo di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto dell’impresa concessionaria sono tenuti a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 20122014, la dichiarazione di insussistenza nei suoi loro confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. Ferma restando la sussistenza dei predetti requisiti, analoghe dichiarazioni devono essere rese in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina, nonché da parte degli altri soggetti indicati nell’articolo 2, comma 3 bis, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

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Samples: Concessione Per l'Esercizio Dei Giochi Pubblici

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativo, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione e nelle regole tecniche è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADMAAMS; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM AAMS le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADMAAMS; f) svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADMAAMS. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM AAMS provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM XXXX potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

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Samples: Atto Integrativo Della Convenzione Di Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativodi convenzione, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed alla raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all’articolo 2, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto integrativoconvenzionale, nelle regole amministrative, nella procedura di integrazione della convenzione amministrative e nelle regole tecniche tecniche, è tenuto anche a: a) osservare gli impegni ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione; b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia; c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM; d) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” e di eventuali sue evoluzioni; e) comunicare preventivamente ad ADM le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM; f) svolgere l’eventuale attività l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; g) osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; h) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; i) rispettare, a pena di decadenza, le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, anche mediante redazione di apposita relazione periodica; j) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADM. 3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, ADM provveda all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni. A tal fine il concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2012, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell’organo d’amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. 4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ADM potrà procedere all’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di ADM stessa di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 3, terzo periodo.

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