Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore, a norma di quanto disposto dall’art. 3 della legge 23 agosto 2010 n. 136, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
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Samples: Grant Agreement, Grant Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1 Il Fornitore, a norma di quanto disposto dall’art. 3 contraente assume l’obbligo della legge 23 agosto 2010 n. 136, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2 Il contraente si impegna ad a rispettare puntualmente quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto2010, n. 136, al fine di assicurare che tutti i la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicati. presente contratto.
3 Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore è tenuto Contraente provvederà tempestivamente a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia con semplice nota scritta all’Amministrazione ogni modifica intervenuta in ordine relativa ai dati trasmessi.
4 L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al contraente e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoalla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Servizio Di Direzione Dell’esecuzione Del Contratto
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, l’affidatario si impegna a norma rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della legge 23 agosto 2010 n. 136Legge 136/2010, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicatiil mancato utilizzo Pag. Il mancato utilizzo, 3 nella transazione finanziaria, finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ogni variazione qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato dedicato, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
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Samples: Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore, a norma di quanto disposto dall’art. 3 della legge 23 agosto 2010 n. 136, L’operatore economico assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicatisuccessive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattocontratto ai sensi dell’art. L’Appaltatore è tenuto 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. In relazione a comunicare tempestivamente quanto sopra, l’operatore economico ha comunicato i seguenti dati: • Conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN x XXXXX CODE/BIC:
a) acceso presso
b) Generalità e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto tale conto: o (C.F. ).
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Samples: Contract for the Supply of Equipment
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Il FornitoreAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, a norma di quanto disposto dall’art. 3 co. 8, della legge 23 13 agosto 2010 n. 136, il Tesoriere si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Tesoriere, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicaticitata legge. Il mancato utilizzoTesoriere, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario il sub Tesoriere o postale, ovvero il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziaria di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore cui alla norma sopra richiamata è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodarne immediata comunicazione.
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