Obbligo di astensione. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
Appears in 22 contracts
Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte, Assicurazione Mista Multiramo a Premio Unico, Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte