Obblighi dell’Esercente Clausole campione

Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve: a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell’anno, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte, del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vi- genti; b) astenersi dall’applicare commissioni aggiuntive per i Titolari che utilizzano le Carte quale mezzo di pagamento per concludere le Transazioni; tali commis- sioni, ove applicate, in quanto contrarie alle vigenti disposizioni normative e re- golamentari in materia verranno riaddebitate all’Esercente da parte della Società, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20; c) accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare con gli stessi criteri gene- ralmente adottati per la propria clientela; d) accettare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività con esclusione di qualun- que corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente;
Obblighi dell’Esercente. 10.1 L’Esercente deve: a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell’anno, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte, del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vigenti;
Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve conservare e custodire con la massima diligenza professionale (art. 1176 co. 2 codice civile), i POS, le apparecchiature connesse e i programmi in- stallati, anche se di proprietà sua o di terzi. Per i POS forniti dalla Società, in caso di furto, danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei POS, l’Esercente pagherà il contributo spese indicato nel documento Servizi Tecnici e Condizioni economiche, richiesto dalla Società. Anche per i POS non forniti dalla Società, l’E- sercente deve astenersi da ogni intervento e deve impedire ogni intervento, non autorizzato dalla Società sui POS, sui programmi installati nonché sulle apparecchia- ture cui sono collegati POS o programmi, che possa compromettere la sicurezza, l’efficienza e la regolare erogazione del Servizio POS. L’Esercente deve vigilare sul corretto utilizzo dei POS, concesso solo a personale di fiducia comprovata e ade- guatamente istruito. L’Esercente adotta ogni precauzione utile a salvaguardare la sicurezza degli ambienti ove sono installati i POS (a titolo esemplificativo: sistemi di allarme, videosorveglianza, serrature blindate, ecc.). L’Esercente si impegna a segnalare tempestivamente alla Società: qualsiasi evento di effettiva o sospetta in- trusione illecita nei locali commerciali ove sono collocati i POS; qualsiasi furto di POS anche non di proprietà della Società; qualsiasi segno di manomissione sui POS anche rilevabile a vista. L’Esercente, per i POS non forniti dalla Società, deve preven- tivamente informare la Società di ogni intervento di manutenzione di soggetti indi- viduati dall’Esercente; la Società si riserva comunque di verificare in ogni momento le compatibilità di cui all’articolo 3 del Regolamento Esercenti. L’Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS fornito dalla So- cietà presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di trasporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in sede di installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disinstallazione. Resta esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti a persone o cose di proprietà del Esercente o di terzi, salvi i limiti inderogabili di legge.
Obblighi dell’Esercente. 6.1 L’Esercente si impegna a:
Obblighi dell’Esercente. L’esercente è tenuto a: - provvedere alla nomina del tecnico responsabile; - provvedere, di comune accordo con il tecnico responsabile, alla dotazione del personale previsto nel regolamento d'esercizio; - comunicare all’Ufficio Funivie l’elenco nominativo del personale così come ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio entro il termine di 5 giorni; - dare seguito alle disposizioni contenute in norme di legge e nel regolamento di esercizio, nonché a quelle impartite dall'Ufficio Funivie o dal tecnico responsabile; - provvedere alla disponibilità dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del capo servizio o del tecnico responsabile, assicu- rando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali, sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria; - disporre l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall’Ufficio Funivie o dal tecnico responsabile per garantire la sicurezza e regolarità del pubblico esercizio; - stipulare apposite convenzioni con enti od organismi locali, con le quali si obbligano a fornire all’occorrenza mezzi e personale idoneo in numero sufficiente per una eventuale evacuazione dei passeggeri e per l’effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione; - comunicare all’Ufficio Funivie, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e di presumibile fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell’eser- cizio continuativo (per motivi di manutenzione od altro); - sospendere il pubblico esercizio, qualora all’impianto non dovesse essere più preposto alcun tecnico responsabile, dandone immediata comunicazione all’Ufficio Funivie; - fornire al personale in contatto con il pubblico gli abiti di servizio o quanto necessario per rendersi facilmente distinguibile durante il pubblico esercizio, in alternativa al contrassegno distintivo di riconoscimento; - conservare per un periodo di almeno 5 anni i libri giornale.
Obblighi dell’Esercente. 3.1. L’Esercente si impegna a:
Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve:
Obblighi dell’Esercente. 5.1. L’Esercente si impegna a: a) acquistare le ricariche tecnologiche ai prezzi indicati nel “Listino”, rendendole disponibili alla clientela tutti i giorni dell’anno, compatibilmente con gli orari di apertura, i giorni di ferie e di riposo settimanale dei locali commerciali in cui svolge l’attività; b) non modificare i prezzi di rivendita delle ricariche tecnologiche, non applicare e/o promettere sconti, ribassi, aumenti o prestazioni accessorie, rispetto a quanto previsto nel Listino; c) dare massima evidenza e accessibilità, all’interno dei locali commerciali, al materiale pubblicitario ed informativo relativo al Servizio, che sarà eventualmente reso disponibile da A-Tono e/o suoi Partners; d) dare la necessaria assistenza ai clienti con la massima diligenza professionale, informandoli sulle caratteristiche del Servizio offerto; e) adottare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, tutte le misure fisiche, logiche ed organizzative per prevenire la divulgazione dei dati e per tutelare la segretezza delle informazioni trattate.
Obblighi dell’Esercente. 6.1. L’Esercente si impegna a: a) acquistare i contenuti informativi ai prezzi indicati nel “Listino” e renderli disponibili alla clientela tutti i giorni dell’anno, compatibilmente con gli orari di apertura, i giorni di ferie e di riposo settimanale dei locali commerciali in cui svolge l’attività; b) dare massima evidenza e accessibilità, all’interno dei locali commerciali, al materiale pubblicitario ed informativo relativo al Servizio, che sarà eventualmente reso disponibile da A-Tono e/o suoi Partners; c) dare la necessaria assistenza ai clienti con la massima diligenza professionale, informandoli sulle caratteristiche del Servizio offerto.

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  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.