Obbligo di astensione. 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a xxxxx del Titolo II, Capo III. 1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1. 2. Nei xxxx xx xxx ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo 3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo xx xxxxx di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA Art. 1 “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in ITALIA o ALL'ESTERO, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all' allegato tecnico al presente decreto. Allegato tecnico Art. 1 Persone politicamente esposte 1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore xxxxxxx, xxxxx in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Xxxxx e dei xxxxxxxx di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato; g) i governatori delle regioni italiane nonché i sindaci di capoluoghi di regione. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2) Per familiari diretti s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro congiunti; c) coloro xxx xxxx’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3) Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4) Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO Art. 1 Nel presente decreto si intende per “titolare effettivo la persona fisica per conto xxxxx xxxxx è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del presente decreto; Allegato tecnico Art. 2 Per Titolare effettivo s’intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
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Samples: Anti Money Laundering Questionnaire, Anti Money Laundering Questionnaire
Obbligo di astensione. 1. Quando gli enti Il dipendente si astiene dal partecipare all‟adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di
a) persone con le persone quali abbia rapporti di frequentazione abituale
b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di b. credito o debito significativi
c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente c.
d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, d. dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. Il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente dell‟ufficio/servizio/struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di 20 gg., deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall‟incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé.
3. Ove il dirigente dell‟ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza del dipendente, a fronte della 6. comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l‟applicazione dell‟obbligo di astensione di cui al presente decreto non sono articolo, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l‟incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l‟Ufficio per i procedimenti disciplinari e il Responsabile per la prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta.
4. L‟astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente dell‟ufficio/servizio/struttura di appartenenza.
5. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in grado capo ad altro dipendente, un obbligo di rispettare gli obblighi astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18appartenenza del dipendente, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono al fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a xxxxx del Titolo II, Capo III. 1-bisdi consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.
6. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essereil conflitto riguardi il dirigente, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o spetta al responsabile per la prevenzione della corruzione valutare le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato iniziative da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1. 2. Nei xxxx xx xxx ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo 3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo xx xxxxx di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA Art. 1 “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in ITALIA o ALL'ESTERO, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all' allegato tecnico al presente decreto. Allegato tecnico Art. 1 Persone politicamente esposte 1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore xxxxxxx, xxxxx in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Xxxxx e dei xxxxxxxx di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato; g) i governatori delle regioni italiane nonché i sindaci di capoluoghi di regione. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2) Per familiari diretti s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro congiunti; c) coloro xxx xxxx’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3) Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4) Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO Art. 1 Nel presente decreto si intende per “titolare effettivo la persona fisica per conto xxxxx xxxxx è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del presente decreto; Allegato tecnico Art. 2 Per Titolare effettivo s’intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;assumere.
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Obbligo di astensione. 1. Quando gli enti Il dipendente si astiene dallo svolgere qualsiasi attività o dal prendere o partecipare all’adozione di decisioni inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge o di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, ovvero di persone con le persone quali abbia rapporti di frequentazione abituale, o di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, o ancora di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui ritenga che sussistano gravi ragioni di convenienza, anche non strettamente connesso alle proprie mansioni.
2. Qualora ritenga sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio e un interesse proprio o degli altri soggetti indicati al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, precedente comma 1, lettere a)il dipendente ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile dell’Area/Struttura/Ufficio di appartenenza, b) indicandone le relative ragioni di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività.
3. Sull'astensione del dipendente decide il Responsabile dell’Area/Struttura di appartenenza, il quale ne da riscontro al Direttore Generale in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione.
4. Sull’astensione del Responsabile d’Area o Struttura decide il Direttore Generale, il quale, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, cura, tra l’altro, la tenuta e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a xxxxx del Titolo II, Capo III. 1-bisl’archiviazione di tutte le decisioni di astensione adottate nell’ambito dell’Amministrazione.
5. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli il conflitto di interessi riguardi il Direttore Generale dell’Università, la decisione compete al Rettore.
6. La violazione degli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1. 2. Nei xxxx xx xxx ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo 3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo xx xxxxx di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA Art. 1 “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in ITALIA o ALL'ESTERO, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all' allegato tecnico al presente decreto. Allegato tecnico Art. 1 Persone politicamente esposte 1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore xxxxxxx, xxxxx in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Xxxxx e dei xxxxxxxx di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato; g) i governatori delle regioni italiane nonché i sindaci di capoluoghi di regione. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2) Per familiari diretti s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro congiunti; c) coloro xxx xxxx’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3) Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta presente articolo comporta l’applicazione di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 4) Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari 17 del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO Art. 1 Nel presente decreto si intende per “titolare effettivo la persona fisica per conto xxxxx xxxxx è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del presente decreto; Allegato tecnico Art. 2 Per Titolare effettivo s’intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;Codice.
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Samples: Codice Di Comportamento
Obbligo di astensione. 1. Quando gli enti o le persone soggetti 8.1 La dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza di un conflitto di interesse di cui al presente decreto non sono paragrafo 6 e la comunicazione del conflitto di interesse di cui al paragrafo 7 contengono la dichiarazione di astensione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.
8.2 La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in grado una situazione di rispettare gli obblighi conflitto di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18interessi comporta l’insorgere delle responsabilità individuate all’articolo 42, comma 13, lettere a)del codice dei contratti pubblici.
8.3 Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, b) e c)nel caso di dirigente, non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in essere e valutano contraddittorio con il dichiarante, se effettuare una segnalazione alla UIF, la situazione segnalata realizzi un conflitto di interessi idoneo a xxxxx del Titolo II, Capo III. 1-bisledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale. In caso positivo, il responsabile nomina un sostituto oppure, in carenza di idonee figure professionali, avoca a sé la funzione. La valutazione dovrebbe essere effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in cui non sussistano gravi ragioni di convenienza. In particolare, sarebbe opportuno valutare se la causa di astensione sia possibile rispettare gli obblighi grave e metta in pericolo l’adempimento dei doveri di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza.
8.4 I componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla procedura di gara mediante l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o approvazione e versino in essereuna situazione di conflitto di interessi si astengono dal partecipare alla decisione dell’organo collegiale, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stessonel rispetto della normativa vigente. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità paragrafo 8 suggerisce una modalità di rispettare gli obblighi gestione delle situazioni di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1conflitto di interesse. 2. Nei xxxx xx xxx ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo 3. Nei casi Si distingue l’ipotesi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste il conflitto riguardi un obbligo xx xxxxx di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione dipendente della stazione appaltante, per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane cui l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici prevede espressamente l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA Art. 1 “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti astenersi dal partecipare alla procedura, dal caso in ITALIA o ALL'ESTERO, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all' allegato tecnico al presente decreto. Allegato tecnico Art. 1 Persone politicamente esposte 1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore xxxxxxx, xxxxx in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Xxxxx e dei xxxxxxxx di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) il conflitto riguardi i membri degli organi di amministrazionegoverno delle amministrazioni aggiudicatrici (es. componenti del consiglio o della giunta degli enti locali). Nel primo caso non è configurabile, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato; g) i governatori delle regioni italiane nonché i sindaci per motivi di capoluoghi diritto e di regione. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari fatto, l’astensione dall’adozione dei singoli atti di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2) Per familiari diretti s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro congiunti; c) coloro xxx xxxx’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3) Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4) Senza pregiudizio dell'applicazionecompetenza, in funzione del rischioprimo luogo per il dettato normativo e in secondo luogo per motivi di ordine pratico: l’astensione dall’adozione degli atti di competenza da parte di soggetti che ricoprono specifiche funzioni nell’ambito di una procedura di gara significherebbe astensione dall’intera funzione. Per i componenti degli organi politici, che sono organi collegiali, l’astensione potrebbe invece configurarsi come astensione dalla partecipazione alla decisione, che viene comunque assunta dall’organo. La decisione in ordine alla necessità dell’astensione è rimessa al responsabile dell’ufficio, chiamato a valutare in contraddittorio con il soggetto interessato sulla base di obblighi rafforzati criteri esemplificati nel testo. Si chiede agli Stakeholder di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO Art. 1 Nel presente decreto si intende per “titolare effettivo la persona fisica per conto xxxxx xxxxx è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche cheesprimersi sulle indicazioni fornite, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri particolare si chiede di cui all'allegato tecnico del presente decreto; Allegato tecnico Art. 2 Per Titolare effettivo s’intende: a) in caso offrire parametri oggettivi idonei a meglio descrivere e circostanziare il concetto di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto gravità della causa di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;astensione.
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Samples: Linee Guida
Obbligo di astensione. 1. Quando gli enti Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
2. Il dipendente si astiene altresì dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le persone soggetti al presente decreto quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non sono riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a xxxxx del Titolo II, Capo III. 1-bis. Nel ogni altro caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi esistano gravi ragioni di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stessoconvenienza.
3. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite dipendente dichiara per iscritto al cliente per l'impossibilità dirigente della struttura di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18assegnazione oppure, comma 1. 2. Nei xxxx xx xxx ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo 3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo xx xxxxx di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA Art. 1 “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in ITALIA o ALL'ESTERO, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all' allegato tecnico al presente decreto. Allegato tecnico Art. 1 Persone politicamente esposte 1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore xxxxxxx, xxxxx in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Xxxxx e dei xxxxxxxx di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato; g) i governatori delle regioni italiane nonché i sindaci di capoluoghi di regione. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2) Per familiari diretti s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro congiunti; c) coloro xxx xxxx’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3) Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4) Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO Art. 1 Nel presente decreto si intende per “titolare effettivo la persona fisica per conto xxxxx xxxxx è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del presente decreto; Allegato tecnico Art. 2 Per Titolare effettivo s’intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche chestrutture prive di tale figura, alla Presidenza, i motivi dell’astensione.
4. Il dirigente oppure, in ultima istanzacaso di strutture prive di tale figura, possiedano la Presidenza, entro cinque giorni:
a) riconosce il conflitto di interesse e assegna le attività ad altro dipendente;
b) conferma l’assegnazione delle attività al dipendente indicandone le relative ragioni;
c) chiede tempestivamente, se necessario, elementi integrativi fissando allo scopo breve termine. Pervenuti gli elementi integrativi si esprime nei successivi tre giorni.
5. In caso di astensione del dirigente si applica quanto previsto dall’articolo 14, comma 11. Ove sia riconosciuto l’obbligo di astensione, l’attività è assegnata al sostituto del dirigente in conflitto di interessi o controllino un’entità giuridicaad altro soggetto all’uopo individuato.
6. E’ predisposto un sistema di archiviazione ad hoc dei casi di astensione. A tale fine la struttura di primo livello competente in materia di organizzazione provvede alla raccolta e conservazione dei casi di astensione su documentata segnalazione dei dirigenti che provvedano ai sensi del comma 4, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2lettera a) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;del presente articolo.
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