Obbligo di non concorrenza. La Società riconosce e rispetta il diritto dei suoi Dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge, che non condizionino la regolare attività lavorativa e che siano compatibili con gli obblighi assunti in qualità di Dipendenti. In ogni caso, tutti i Dipendenti della Società hanno l'obbligo di non svolgere alcuna attività che possa risultare, anche solo potenzialmente e/o indirettamente, in concorrenza con quelle della Società medesima. Con riferimento ai Dipendenti, si richiama al riguardo la previsione di legge:
Obbligo di non concorrenza. Art. 8 Esclusiva
Obbligo di non concorrenza. Art. 3 - Obligation de non concurrence Art. 4 - Minimo d'acquisto Art. 4 - Chiffre d'affaires minimum Art. 7 - Rivendita dei Prodotti contrattuali Art. 7 -
Obbligo di non concorrenza. 4.1 Il Distributore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non distribuire, fabbricare o rappresentare prodotti concorrenti con i Prodotti, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di Distributore, commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti.
Obbligo di non concorrenza. Art. 6 Vendite attive fuori Territorio
Obbligo di non concorrenza. Art. 4 Undertaking not to compete Art. 6 Vendite attive fuori Territorio Art. 6 Active sales outside the Territory
Obbligo di non concorrenza. 27.1. L’Affittante si impegna, a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, a non svolgere attività in concorrenza con l’Azienda per il periodo di 5 (cinque) anni dalla Data di Inizio secondo quanto previsto dall’art. 2557 cod. civ.
Obbligo di non concorrenza. Per tutta la durata del presente accordo e per ogni suo rinnovo, come pure per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza dello stesso, e per tutto il tempo in cui utilizzi o sia comunque in possesso dei progetti e delle metodologie di RB SPA, non potrà utilizzare le Informazioni Confidenziali per produrre, distribuire, vendere, utilizzare od offrire in vendita prodotti sviluppati sulla base delle Informazioni Confidenziali.
Obbligo di non concorrenza. Il Collaboratore, non vincolato a Faci da contratti di diversa natura, potrà svolgere la propria attività anche per conto di diversi Committenti. Non potrà, tuttavia, assumere incarichi diretti dal/i cliente/i di Faci per il quale sta lavorando.
Obbligo di non concorrenza. In caso di cessazione o di mancato rinnovo del contratto per qualsiasi causa, anche riconducibile alla SOCIETÀ, il CONSULENTE si obbliga alla immediata cessazione dell'utilizzo dei beni della SOCIETÀ, ivi inclusi i moduli e formulari e tutti i prodotti di merchandising (penne, block notes con il marchio della SOCIETÀ), nonché alla restituzione immediata a propria cura e spese di dei beni offerti in comodato di cui al precedente art. 8. Per la durata di un anno dalla data di cessazione del presente contratto, il CONSULENTE si obbliga ad astenersi da qualsiasi relazione di natura commerciale che possa a qualsiasi titolo risultare, direttamente e/o indirettamente, in concorrenza con l'attività svolta dalla SOCIETÀ, nel territorio _____________________________________________, direttamente o per Interposta Persona, fisica o giuridica, anche mediante la partecipazione a gruppi di Franchising del settore immobiliare, e comunque a qualsiasi titolo concorrenti, alla SOCIETÀ. Pertanto è fatto espresso divieto al CONSULENTE di assumere la qualità di socio, anche di fatto o occulto, in società o imprese che svolgono nel territorio ___________________________________________________ l'attività di intermediazione immobiliare e quelle connesse. Il CONSULENTE si obbliga altresì, per la durata di un anno, a prescindere da qualsiasi riferimento territoriale, ad astenersi da qualsiasi relazione di natura commerciale che possa a qualsiasi titolo risultare, direttamente e/o indirettamente, in concorrenza con l'attività svolta dalla SOCIETÀ con i clienti della stessa con i quali il CONSULENTE abbia avuto contatti professionali di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo in costanza di rapporto con la SOCIETÀ. Le parti convengono espressamente che in caso di violazione da parte del CONSULENTE degli obblighi assunti con questa clausola, la SOCIETÀ potrà pretendere la penale prevista dal precedente art. 5.