Common use of Obbligo d’informazione Clause in Contracts

Obbligo d’informazione. La persona assicurata dispensa i medici curanti e l’altro personale medico nonché gli assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del segreto d’ufficio. In caso di bisogno l’assicuratore può richiedere informazioni. Su richiesta il membro deve lasciarsi visitare da un secondo medico o me- dico di fiducia dell’assicuratore. Le spese sono a carico dell’assicuratore. La persona assicurata deve annunciare all’assicuratore tutto quello che ri- guarda le prestazioni di terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore tutte le fatture da parte di terzi. Per le persone interdette (non capaci di agire), il contraente d’assicurazione è tenuto a imporre l’osservanza dell’obbligo d’informazione.

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Samples: Condizioni Generali, www.oekk.ch

Obbligo d’informazione. La persona assicurata dispensa i medici curanti e l’altro personale medico nonché gli assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del segreto d’ufficio. In caso di bisogno l’assicuratore può richiedere informazioni. Su richiesta il membro deve lasciarsi visitare da un secondo medico o me- dico di fiducia dell’assicuratore. Le spese sono a carico dell’assicuratore. La persona assicurata deve annunciare all’assicuratore tutto quello che ri- guarda le prestazioni di terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore all’assicuratore tutte le fatture da parte di terzi. Per le persone interdette (non capaci di agire), il contraente d’assicurazione è tenuto a imporre l’osservanza dell’obbligo d’informazione.

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Samples: Condizioni Generali, www.oekk.ch

Obbligo d’informazione. La persona assicurata dispensa libera i medici curanti e l’altro personale medico nonché gli assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del dal segreto d’ufficioprofessionale nei confronti della cassa. In caso di bisogno l’assicuratore necessità la cassa può richiedere richie­ dere informazioni. Su richiesta il membro la persona assicurata deve lasciarsi visitare da sottoporsi a una visita di un secondo medico o me- dico di fiducia dell’assicuratoredel medico della cassa. Le spese sono a carico dell’assicuratore. La persona assicurata deve annunciare all’assicuratore tutto quello che ri- guarda notificare alla cassa tutte le prestazioni presta­ zioni di terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore tutte le fatture da parte inoltrati alla cassa tutti i conteggi di terzi. Per le persone interdette (che non capaci di agire)hanno l’esercizio dei diritti civili, il contraente d’assicurazione è tenuto i con­ traenti sono tenuti a imporre l’osservanza dell’obbligo d’informazioned’infor­ mazione.

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Samples: Condizioni Generali D’assicurazione (Cga)

Obbligo d’informazione. La In caso d’infortunio la persona assicurata dispensa i medici curanti e l’altro personale medico è tenuta a mettere a disposizione dell’assicuratore tutte le informazioni necessarie sulla dinamica dell’infortu- nio, nonché gli assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del segreto d’ufficiosu eventuali terzi coinvolti. In caso di bisogno assenze brevi frequenti in un periodo breve, l’assicuratore può è au- torizzato a richiedere informazioni. Su richiesta il membro deve lasciarsi visitare da un secondo medico o me- dico di fiducia dell’assicuratore. Le spese sono a carico dell’assicuratore. La alla persona assicurata deve annunciare all’assicuratore tutto quello che ri- guarda le prestazioni di terzi recarsi dal medico il primo giorno dell’incapacità lavorativa. L’assicuratore può verificare in ogni caso l’incapacità lavorativa e la per- dita di malattia, infortunio guadagno e invalidità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore tutte le fatture da parte se necessario può adottare provvedimenti di terzicontrollo adeguati. Per le persone interdette (non capaci il resto si applicano gli obblighi di agire), il contraente d’assicurazione è tenuto a imporre l’osservanza dell’obbligo d’informazioneinformazione ai sensi delle DC applica- bili in base alla polizza.

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Samples: Condizioni Generali

Obbligo d’informazione. La persona assicurata dispensa esonera i medici curanti curanti, gli ulteriori fornitori di pre- stazioni mediche e l’altro personale medico nonché gli altri assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del di segreto d’ufficioprofessionale nei confronti dell’assicuratore. In caso L’assicuratore ha facoltà di bisogno l’assicuratore può richiedere informazioniinfor- mazioni. Su richiesta il membro richiesta, la persona assicurata deve lasciarsi visitare da un secondo medico o me- dico dal medico di fiducia dell’assicuratore. Le spese I costi sono a carico dell’assicuratoredell’as- sicuratore. La persona assicurata deve annunciare rilascia all’assicuratore tutto quello che ri- guarda informazioni relative a tutte le prestazioni di terzi in caso di malattia, infortunio infortunio, invalidità e invaliditàmaternità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore tutte le fatture da parte Se richiesto, i conteggi di terziterzi vanno inoltrati all’assicuratore. Per le In caso di persone interdette (che non capaci di agire)hanno l’esercizio dei diritti civili, il contraente d’assicurazione è tenuto a imporre l’osservanza dell’obbligo fare rispettare l’obbligo d’informazione.

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Samples: www.oekk.ch

Obbligo d’informazione. La In caso d’infortunio la persona assicurata dispensa i medici curanti e l’altro personale medico è tenuta a mettere a disposizione dell’assicuratore tutte le informazioni necessarie sulla dinamica dell’infortu- nio, nonché gli assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del segreto d’ufficiosu eventuali terzi coinvolti. In caso di bisogno assenze brevi frequenti in un periodo breve, l’assicuratore può è au- torizzato a richiedere informazioni. Su richiesta il membro deve lasciarsi visitare da un secondo medico o me- dico di fiducia dell’assicuratore. Le spese sono a carico dell’assicuratore. La alla persona assicurata deve annunciare all’assicuratore tutto quello che ri- guarda le prestazioni di terzi recarsi dal medico il primo giorno dell’incapacità lavorativa. L’assicuratore può verificare in ogni caso l’incapacità lavorativa e la per- dita di malattia, infortunio guadagno e invalidità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore tutte le fatture da parte se necessario può adottare provvedimenti di terzicontrollo adeguati. Per le persone interdette (non capaci il resto si applicano gli obblighi di agireinformazione ai sensi delle DC applica- bili in base alla polizza. ÖKK COMPENSA 81 ), il contraente d’assicurazione è tenuto a imporre l’osservanza dell’obbligo d’informazione.

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Samples: Condizioni Generali