Occupazioni accessorie Clausole campione

Occupazioni accessorie. 1. Le occupazioni accessorie remunerate vanno annunciate per iscritto alla CPA.
Occupazioni accessorie. 1 In caso d'esercizio di una occupazione accessoria a carattere lucrativo vi è l’obbligo di comunicazione all’azienda.
Occupazioni accessorie. 1. Il Servizio può autorizzare in via eccezionale l’esercizio di attività acces- sorie rimunerate, se non sono in alcun modo di pregiudizio per la sua funzione.
Occupazioni accessorie. Durante il rapporto di lavoro il dipendente non può eseguire lavoro remunerato per conto proprio o di un terzo, nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza (art. 321a cpv 3 CO), e non sono in alcun modo di pregiudizio per la sua funzione. Il dipendente deve informare per iscritto la Direzione di qualsiasi attività remunerata.
Occupazioni accessorie. Le collaboratrici e i collaboratori non possono accettare alcun regalo o altro vantaggio di valore considerabile né da fornitori né da altre persone connesse all’attività aziendale.
Occupazioni accessorie. 1) L’esercizio di un’attività accessoria remunerata o non remunerata, anche se temporanea, dev’essere notificato preventivamente alla Direzione. Il collaboratore deve fornire tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l’ogget- to dell’attività e sul probabile dispendio di tempo.
Occupazioni accessorie. 1. Il dipendente non può svolgere altre attività che possa compromettere le sue prestazioni per la Società. Sono assolutamente vietate le attività che direttamente o indirettamente sono concorrenziali, portano pregiudizio alla Società o comportano un lavoro supplementare in urto con le norme della Legge sulla durata del lavoro.
Occupazioni accessorie. 1 Il dipendente deve informare entro 20 giorni il datore di lavoro sulle proprie occupazioni accessorie rimunerate, così come su attività dispendiose in termini di tempo quali cariche politiche e associative importanti.
Occupazioni accessorie. La collaboratrice/il collaboratore deve informare l’azienda in merito ad altre attività lucrative. Le attività accessorie non sono ammesse se comportano una violazione del dovere di fedeltà. Complessivamente non deve essere superata la durata lavo- rativa massima stabilita dalla legge.

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