Attività accessorie Clausole campione

Attività accessorie. 1Il medico capoclinica impiegato a tempo pieno nella struttura non può, di principio, svolgere attività accessorie, oltre a quelle contrattualmente pattuite. Restano riservate eventuali attività accessorie puntuali, compatibili con gli obblighi contrattuali e autorizzate dalla Direzione dell’Ospedale di sede. Sono in particolare considerate attività accessorie puntuali quelle prestate presso servizi di primo soccorso pre-ospedaliero (come Rega e ambulanza). 2Se il medico capoclinica lavora a tempo parziale un’eventuale attività accessoria parallela a quella prestata per l’EOC non è di principio esclusa, ma è comunque soggetta ad autorizzazione da parte della Direzione locale, che verificherà in concreto che essa non sia in diretta concorrenza con l’attività dell’EOC e che sia compatibile con i doveri di servizio.
Attività accessorie. È considerata attività accessoria ogni attività remunerata anche se temporanea.
Attività accessorie. 18.1 Durante il tempo libero e le vacanze i lavoratori non possono prestare nessun tipo di lavoro professionale né con né senza remunerazione, ad eccezione della preparazione di modelli per concorsi di settore ed esami professionali, come pure 10 di modelli per le scuole e per i corsi professionali. 18.2 L‘esercizio di attività accessorie vietate all‘art. 18.1 viene considerata come viola- zione contrattuale e comporta l’obbligo, per il lavoratore, di risarcire i danni. Fatta riserva del diritto di scioglimento con effetto immediato del contratto di lavoro per causa grave secondo l’art. 337 ss del CO. 18.3 Al datore di lavoro è vietato accettare prestazioni di lavoro proibite dal lavoratore che è sotto contratto presso un altro datore di lavoro. 18.4 Il datore di lavoro può autorizzare il lavoratore a svolgere un’attività accessoria nella misura concordata per mezzo di un’autorizzazione scritta.
Attività accessorie. 1. Le occupazioni accessorie remunerate di regola non sono ammesse. 2. Sono considerate attività accessorie, tutte le attività re- munerate e non remunerate fornite da parte dei collabo- ratori, le quali esulano dal contratto di lavoro con la SUPSI o dal mansionario del collaboratore. 3. In caso di eccezione, il collaboratore è tenuto ad informare, indipendentemente dalla propria percentuale di impiego, il membro di Direzione di riferimento in occasione dell’as- sunzione o non appena si verificano nuove circostanze, riguardo a eventuali attività svolte a titolo accessorio, indi- cando se le stesse potrebbero risultare concorrenziali o in- compatibili con le mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro. I dettagli sono indicati nelle Direttive interne.
Attività accessorie. 1. Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione o la DIA di cui al precedente art 9 consentono: a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento 11; b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente (su tutto il locale) capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che: - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione, 10 Il presente articolo costituisce l’indicazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della DIA. I Comuni che lo ritengono opportuno possono esplicitare in modo più dettagliato le modalità di controllo e la documentazione da allegare.
Attività accessorie. 1. Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione o la DIA di cui al precedente art. 9 consentono: a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento 10; b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che: - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione, - non si apprestino elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento
Attività accessorie. Trasporto in discarica autorizzata dal produttore € / km 0.7 EURO €/km IVA escl. TRASFERIMENTO SU NAVE 35 EURO €/TON IVA escl Esecuzione prelievi ed analisi di verifica omologa per conferimento 1000 EURO €/analisi IVA escl Noleggi Noleggio annuale di Cassone Multibenna da 6 mc 34 EURO €/MESE IVA escl Il prezzo per l’attività di trasporto e recupero/smaltimento sarà individuato a seguito di compilazione della seguente scheda offerta. La scheda offerta tiene conto di diverse possibili destinazioni che l’Appaltatore potrà indicare all’interno del contratto Per destinazione si intende un sito di compostaggio, agricoltura, smaltimento in discarica diversa da quella autorizzata al produttore ed eventuali siti di incenerimento o equivalenti destinazioni autorizzate. L’offerente dovrà indicare per ogni sito di destinazione proposto il valore delle tonnellate che l’Appaltatore intende conferirvi, il costo medio di trasporto intendendo questo come media ponderale rispetto alle distanze dai siti di produzione ed il prezzo di recupero / smaltimento (ad eccezione del caso di conferimento in discarica convenzionata con il Committente e cioè la discarica REA di Rosignano). Ciascun contributo per ogni destinazione andrà a comporre il valore del sub totale per lo smaltimento per quella singola destinazione, valore dipendente dal quantitativo previsto. La somma di tutti i subtotali, che dovrà essere inferiore ad euro 2.604.000,00 (importo annuo presunto posto a base di gara), andrà espressa come valore economico, diviso le tonnellate totali a base di gara costituirà il prezzo unitario di riferimento del costo a tonnellata. Tale valore, rapportato al prezzo indicato a base di gara per il servizio di trasporto e recupero/smaltimento determinerà la percentuale di ribasso su cui sarà individuato il miglior offerente. La stessa percentuale di ribasso sarà applicata anche ai prezzi dei servizi accessori su indicati.
Attività accessorie. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire, per sei mesi oltre la durata del periodo di garanzia, la collaborazione con eventuali successivi appaltatori del servizio di manutenzione per tutto il tempo necessario a far fronte alla soluzione di inconvenienti che possano compromettere il corretto funzionamento e la piena utilizzabilità del sistema stesso. Detta garanzia dovrà essere estesa anche alle apparecchiature eventualmente fornite da terzi e ciò per la durata secondo opzione manifestata in offerta e relativa alla durata della garanzia.
Attività accessorie. 2.8.1 Pulizia di condotti e camerette 2.8.2 Ricerca e Messa in quota di chiusini
Attività accessorie. Pulizia e spurgo condotti: saranno contabilizzati a metro lineare di condotta e per classe di diametro, incluso l’asportazione, rimozione e smaltimento dell’eventuale materiale inerte che, dopo l’operazione di spurgo ad alta pressione, non venisse trasportato dalla corrente acqua e risultasse ancora presente in misura da costituire ostacolo all’avanzamento dell’attrezzatura di videoispezione. Messa in quota chiusini: sarà contabilizzata a numero di interventi, indipendentemente dalle dimensioni del chiusino.