Durata massima dell’orario di lavoro Clausole campione

Durata massima dell’orario di lavoro. 1. Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi. 2. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Durata massima dell’orario di lavoro. La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare.
Durata massima dell’orario di lavoro. ART. 110 (Riposo giornaliero)
Durata massima dell’orario di lavoro. 38.1 La durata media settimanale dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 38.2 In ragione della specificità dell’attività di settore e delle indubbie esigenze di flessibilità connesse ad alcuni eventi, ai fini della disposizione di cui al superiore comma 1, la durata media dell’orario di lavoro, va calcolata con riferimento a un periodo non superiore ai 6 mesi.
Durata massima dell’orario di lavoro. La violazione del divieto di superare le 48 ore settimanali di lavoro orario inteso quale durata media calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
Durata massima dell’orario di lavoro. La violazione del divieto di superare le 48 ore settimanali di lavoro orario inteso quale durata media calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. L’infrazione si concretizza solo quando al termine del periodo di riferimento la media settimanale delle ore di lavoro eseguite superi le 48. Pertanto, il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per una o più settimane non comporta l’applicazione di alcuna sanzione qualora nelle altre settimane del periodo di riferimento il maggiore orario svolto venga compensato con un numero di ore inferiore al predetto limite, e tale da far rientrare la media complessiva del periodo in 48 ore settimanali.
Durata massima dell’orario di lavoro. La durata media settimanale della prestazione lavorativa, comprese le ore di straordinario prevista dall’articolo 23 parte I del CCNL, viene estesa ad un periodo non superiore a sei mesi (01 gennaio-30 giugno e 01 luglio-31 dicembre). Tale periodo potrà essere elevato a 12 mesi (01 gennaio- 31 dicembre) sia per le imprese rientranti nella sfera di applicazione della parte I che della parte II a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un’intensificazione dell’attività lavorativa nei seguenti casi:  lancio di nuovi prodotti  attività non ricomprese nell’attività ordinaria  attività non programmabili  produzioni legate a mostre o eventi culturali, sportivi  sperimentazioni tecniche produttive organizzative  manutenzione straordinaria degli impianti  progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti  calamità naturali. Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori ed RSA ove presenti. La possibilità per l’azienda di prolungare il periodo oltre i sei mesi è vincolata all’invio di una preventiva informativa alla Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art 22 del presente CCRL, che avrà il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano e avrà validità annuale (01 gennaio - 31 dicembre). Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati sull’orario medio settimanale contrattuale ovvero sull’orario inferiore nel caso di part-time.
Durata massima dell’orario di lavoro. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, in applicazione di quanto previsto dal 3º e 4º comma dell’art. 4 menzionato. In conformità alla delega di cui all'art 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 tale periodo è elevato a 12 mesi nelle seguenti ipotesi: - esigenze relative all'organizzazione di gare, manifestazioni e fiere nonché per le attività connesse; - necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti; - punte di più intense attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato.
Durata massima dell’orario di lavoro. (art. 9). L’accordo conferma la durata massima dell’orario di lavoro in 48 ore settimanali, compreso lo straordinario che comunque non può eccedere le 250 ore annue. Il periodo medio per il calcolo della durata massima dell’orario di lavoro non può di norma essere superiore a 6 mesi, sebbene il contratto preveda la possibilità di ricorrere a una articolazione su 12 mesi a fronte di “ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, che comportino (…) un’intensificazione dell’attività lavorativa superiore ai due mesi” nei seguenti casi tassativi: “lancio di nuovi prodotti, attività non programmabili, attività non ricomprese nell’attività ordinaria, progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo dei prodotti, sperimentazioni tecnico-organizzative e produttive, calamità naturali, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, produzioni legate a mostre o eventi culturali”. Le relative modalità attuative dovranno essere definite a livello aziendale tra imprese e lavoratori. L’azienda che intenda prolungare il periodo di oltre sei mesi dovrà inviare una specifica informativa alla Commissione paritetica.
Durata massima dell’orario di lavoro. Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui al c. 5 art. 4 del Dlgs 66 del 8.04.2003, il periodo di riferimento di cui all’art. 3 dello stesso decreto è elevato a 12 mesi. Detto periodo decorrerà dal 29.08.2004.