Durata massima dell’orario di lavoro. 1. Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
Durata massima dell’orario di lavoro. 1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 4, del D.lgs.n. 66/2003, è stabilito in sei mesi.
Durata massima dell’orario di lavoro. ART. 110 (Riposo giornaliero)
Durata massima dell’orario di lavoro. La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare.
Durata massima dell’orario di lavoro. La violazione del divieto di superare le 48 ore settimanali di lavoro orario inteso quale durata media calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. L’infrazione si concretizza solo quando al termine del periodo di riferimento la media settimanale delle ore di lavoro eseguite superi le 48. Pertanto, il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per una o più settimane non comporta l’applicazione di alcuna sanzione qualora nelle altre settimane del periodo di riferimento il maggiore orario svolto venga compensato con un numero di ore inferiore al predetto limite, e tale da far rientrare la media complessiva del periodo in 48 ore settimanali.
Durata massima dell’orario di lavoro. La violazione del divieto di superare le 48 ore settimanali di lavoro orario inteso quale durata media calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
Durata massima dell’orario di lavoro. 38.1 La durata media settimanale dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Durata massima dell’orario di lavoro. La durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003. La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest’ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare. È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 3 dell'art. 20, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 22 sull’orario normale di lavoro in regime di flessibilità. Come stabilito dall’articolo 5, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 66/2003, il lavoro straordinario non può superare le 250 ore annuali. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nel qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 28. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto. - lavoro straordinario 28% - lavoro notturno 35% - lavoro notturno a turni 25% - lavoro straordinario notturno 50% - lavoro festivo 40% - lavoro straordinario festivo 50% - lavoro straordinario festivo notturno 60% Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperate, nella misura di 1/3, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite, computate semestralmente, con godimento nel semestre successivo.
Durata massima dell’orario di lavoro. (art. 9). L’accordo conferma la durata massima dell’orario di lavoro in 48 ore settimanali, compreso lo straordinario che comunque non può eccedere le 250 ore annue. Il periodo medio per il calcolo della durata massima dell’orario di lavoro non può di norma essere superiore a 6 mesi, sebbene il contratto preveda la possibilità di ricorrere a una articolazione su 12 mesi a fronte di “ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, che comportino (…) un’intensificazione dell’attività lavorativa superiore ai due mesi” nei seguenti casi tassativi: “lancio di nuovi prodotti, attività non programmabili, attività non ricomprese nell’attività ordinaria, progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo dei prodotti, sperimentazioni tecnico-organizzative e produttive, calamità naturali, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, produzioni legate a mostre o eventi culturali”. Le relative modalità attuative dovranno essere definite a livello aziendale tra imprese e lavoratori. L’azienda che intenda prolungare il periodo di oltre sei mesi dovrà inviare una specifica informativa alla Commissione paritetica.
Durata massima dell’orario di lavoro. Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui al c. 5 art. 4 del Dlgs 66 del 8.04.2003, il periodo di riferimento di cui all’art. 3 dello stesso decreto è elevato a 12 mesi. Detto periodo decorrerà dal 29.08.2004.