Durata del lavoro. 1. La durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore nella media di sei mesi. Eccezionalmente può estendersi fino a 48 ore settimanali per un massimo di 6 giorni consecutivi di lavoro: in questo caso il dipendente ha diritto a 2 giorni di libero consecutivi.
Durata del lavoro. 1. La durata settimanale del lavoro non può essere superiore, nella media dei tre mesi consecutivi, a 40 ore (impiego al 100%) per tutto il personale.
Durata del lavoro. 1 La durata normale di lavoro per i dipendenti a tempo pieno è di al mas- simo 42 ore settimanali nella media semestrale. Per gli apprendisti la durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali.
Durata del lavoro. Art. 24 Pause pag. 41 Art. 25 Lavoro notturno pag. 41 Art. 26 Lavoro straordinario pag. 41 Art. 27 Ferie pag. 41 Art. 28 Festività soppresse pag. 41 Art. 29 Riposo settimanale pag. 42
Durata del lavoro. 1 Per il personale amministrativo è considerato tempo di lavoro quello durante il quale la collaboratrice o il collaboratore è occupata/o nell’azienda. Per il personale operativo è considerata durata del lavoro quella durante la quale la collaboratrice o il collaboratore è occupata/o nell’azienda più le parti di pause fatte dal personale secondo l’art. 7, cpv. 3 LDL
Durata del lavoro. 23.1 La durata annuale del lavoro è di 2132 ore annue, rispettivamente di 177.7 ore mensili, ovvero di 41 ore settimanali.
Durata del lavoro. 24.1 La durata annuale del lavoro è in media pari a 2086 ore per il settore della forgiatura, delle metalcostruzioni, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio e può essere aumentata a 2138 ore (con rispettivo aumento dello stipendio reale). Per le professioni delle tecniche agricole e per i maniscalchi la durata è di 2190 ore.
Durata del lavoro. 3.1 L’orario di lavoro normale sarà di 40 ore settimanali, così suddivise: Lun: 8 Ven: 8 Mar: 8 Sab: 0 Mer: 8 Dom: 0 Gio: 8
Durata del lavoro. Durata del lavoro: Tempi massimi: • Giornaliero (articolo III-15): 10 ore. • Settimanale (articolo III-15): - 48 ore nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, - 00 ore in media in un periodo qualsiasi di 12 settimane consecutive - 44 ore in media nello stesso semestre solare. Numero dei giorni di lavoro durante la settimana (articolo III-21): massimo 5 giorni consecutivi salvo casi eccezionali: lavori urgenti di sicurezza o di manutenzione. Tuttavia, per ragioni inderogabili come lavori urgenti o continui o lavori in locali in cui è ammesso il pubblico, è possibile far lavorare i dipendenti un sesto giorno: il sabato o il lunedì. Oltre al pagamento di queste ore di lavoro effettuate il sesto giorno settimanale, il lavoratore ottiene un riposo compensatore della stessa durata. Questo riposo, da prendere in un periodo massimo di 5 settimane successive all’acquisizione e, se possibile, nello stesso mese solare, è rimborsato per la metà delle ore di lavoro non effettuate (articolo III-22).