Durata del lavoro Clausole campione

Durata del lavoro. 9.1 La durata normale settimanale del lavoro è di: - 41 ore ½ per il personale di officina; - 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita di carburanti. In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro. 9.2 Gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa vengono stabiliti dal singolo garage, in collaborazione con i lavoratori. La durata settimanale prevista al capoverso precedente non deve comunque essere superata. In caso di divergenza circa la fissazione dell’orario giornaliero è data la facoltà di ricorso alla CPC. 9.3 In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro xxxxxxxxx, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno. 9.4 La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere: - 9 ore per il personale d’officina; - 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00. 9.5 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno un’ora, di regola un’ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro. 9.6 Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00;
Durata del lavoro. 1. La durata settimanale del lavoro non può essere superiore, nella media dei tre mesi consecutivi, a 40 ore (impiego al 100%) per tutto il personale. 2. La ripartizione sull’arco della settimana, come pure la definizione dei turni di lavoro e dell’orario giornaliero, sono di competenza della Direzione, che può adottare disposizioni particolari secondo le esigenze del servizio. 3. In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario su ordine del responsabile del relativo servizio e con la ratifica della Direzione.
Durata del lavoro. 1. La durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore nella media di sei mesi. Eccezionalmente può estendersi fino a 48 ore settimanali per un massimo di 6 giorni consecutivi di lavoro: in questo caso il dipendente ha diritto a 2 giorni di libero consecutivi. 2. La ripartizione sull’arco della settimana e la definizione dell’orario giornaliero sono di competenza della Direzione della CPA, che può adottare disposizioni particolari a seconda delle esigenze di servizio, previa informazione del personale. 3. In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straor- dinario su ordine del responsabile del servizio o della direzione della CPA. Nel caso di una settimana con turni di lavoro per un totale di 48 ore lo straordinario è limitato ad un massimo di 2 ore.
Durata del lavoro. 1 La durata normale di lavoro per i dipendenti a tempo pieno è di al mas- simo 42 ore settimanali nella media semestrale. Per gli apprendisti la durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. 2 Le associazioni firmatarie riconoscono che l’introduzione di sistemi d’ orario flessibile può essere opportuna per motivi d’ ordine economico e se numerosi dipendenti lo richiedono. I regolamenti d’azienda in que- sto campo saranno stabiliti con la partecipazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti. Essi dovranno tenere in debito conto gli interessi delle parti. Si raccomanda di fissare le seguenti condizioni quadro: − il limite superiore e inferiore della durata del lavoro, − le modalità del pagamento dello stipendio, − la durata del periodo di compenso.
Durata del lavoro. 1 Per il personale amministrativo è considerato tempo di lavoro quello durante il quale la collaboratrice o il collaboratore è occupata/o nell’azienda. Per il personale operativo è considerata durata del lavoro quella durante la quale la collaboratrice o il collaboratore è occupata/o nell’azienda più le parti di pause fatte dal personale secondo l’art. 7, cpv. 3 LDL 2 Sono inoltre conteggiati come tempo di lavoro: - le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione, cioè il tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro all’altro, all’interno di un turno di lavoro; - i seguenti supplementi per servizio notturno: • 10% per il lavoro svolto tra le ore 20 e le ore 24 (supplemento per servizio notturno 2); • 50% per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per quello fatto tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice o il collaboratore inizi a lavorare prima delle ore 4 (supplemento per servizio notturno 1); • 60% anziché 50% a partire dall’anno civile nel quale la collaboratrice o il collaboratore compie 55 anni (supplemento per servizio notturno 3). I supplementi per servizio notturno sono stabiliti sulla base dell’effettiva durata del lavoro. Essi non vanno considerati calcolando il turno di lavoro. 3 Per il personale operativo viene elaborato un apposito regolamento che disciplina gli ulteriori aspetti legati alla durata del lavoro.
Durata del lavoro. 1 La durata del lavoro non deve eccedere 10 ore (600min) in un singolo turno di servizio, né 9 ore di media (540 min) in 7 giorni di lavoro consecutivi. 2 Per superare i 540 min di durata del lavoro devono essere adempiute le seguenti condizioni: - Turni con una durata del lavoro di oltre 540 minuti non possono mai susseguirsi direttamente. - Il turno di servizio può ammontare al massimo a 12 ore. - Il turno non rientri nel periodo dalle ore 24.00 alle ore 04.00.
Durata del lavoro. In generale Piano orario lavorativo
Durata del lavoro. Art. 24 Pause pag. 41 Art. 25 Lavoro notturno pag. 41 Art. 26 Lavoro straordinario pag. 41 Art. 27 Ferie pag. 41 Art. 28 Festività soppresse pag. 41 Art. 29 Riposo settimanale pag. 42
Durata del lavoro. 12.1 La durata settimanale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni. 12.2 Per quanto concerne le pause, si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 15 della Legge Federale sul Lavoro, che recita: a) un quarto d’ora se dura più di 5 ore e mezza; b) mezz’ora, se dura più di sette ore; c) un’ora se dura più di 9 ore. Qualora al collaboratore non fosse permesso di lasciare il posto di lavoro durante la pausa, la stessa è da considerarsi come tempo di lavoro”. Le pause fino a 30 minuti o superiori devono essere registrate nei piani di lavoro; inoltre le pause non possono essere cumulate all’inizio o alla fine della giornata lavorativa. 12.3 Onde consentire al dipendente di pianificare i suoi giorni di libero e di congedo, considerato che questi ultimi non avvengono mai in giorni fissi, il datore di lavoro, entro il 25 di ogni mese, deve consegnare ai propri collaboratori il piano o programma di lavoro (giorni lavorativi e giorni di congedo) del mese successivo. 12.4 Non è consentito impiegare personale oltre le ore 23.00 (per inventari, ecc.). E’ considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 23.00 alle ore 06.00, per il quale è necessario un permesso speciale rilasciato dalle competenti autorità.
Durata del lavoro. 1. La durata del lavoro è retta dalle norme della Legge federale sulla durata del lavoro nelle imprese di trasporti pubblici dell’8 ottobre 1971 (LDL) e della relativa Ordinanza d’applicazione (OLDL). Eventuali deroghe previste dall'OLDL sono da concordare con la Commissione del personale e vanno comunicate ai dipendenti. 2. La durata settimanale del lavoro è di 40 ore nella media annuale per il personale d’esercizio. Al personale amministrativo si applica la settimana lavorativa di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi. 3. Per dipendenti nelle fasce di stipendio dalla 12 alla 17, con un rapporto di lavoro a tempo pieno, la presenza sul luogo di lavoro sarà considerata regolare se non inferiore alle 8 ore quotidiane e se il totale delle ore lavorate nella settimana risulterà tra 40 e 45 ore. In tal caso non si avrà computo di ore straordinarie.