Oggetto del canone. 1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:
Oggetto del canone. 1. Il canone si applica per le occupazioni del suolo, soprasuolo, sottosuolo pubblico, di beni demaniali comunali e del patrimonio indisponibile, utilizzati per la messa in opera di passi carrabili, allacciamenti per acquedotti e fognature, attraversamenti con linee elettriche.
Oggetto del canone. 1) Sono soggette al Canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
Oggetto del canone. 1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lonigo.
Oggetto del canone. 3 Articolo 4 - Soggetti passivi 3 Articolo 5 - Occupazioni abusive 3 Articolo 6 - Tipologia di concessione 4 TITOLO II 4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 4 Articolo 7 - Domanda di occupazione 4
Oggetto del canone. 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell’ambito del territorio comunale. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
Oggetto del canone. Art. 57 - Soggetti passivi
Oggetto del canone. Articolo 20 (Soggetti)
Oggetto del canone. 1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Oggetto del canone. 1. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.