Oggetto del canone. 1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lonigo.
2. Sono, parimenti, soggette al canone, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Il canone è applicato anche alle occupazioni realizzate su strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune ai sensi del comma 1 dell’art. 63 del D.lgs 15.12.1997 n. 446.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, o al demanio Statale, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all’interno del centro abitato.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Oggetto del canone. 1. Il canone si applica alle occupazioni del suolo, soprassuolo, sottosuolo pubblico di beni demaniali comunali e del patrimonio indisponibile, utilizzati per la messa in opera di passi carrabili, allacciamenti per acquedotti e fognature, attraversamenti con linee elettriche.
2. Non sono assoggettate al canone le occupazioni già assoggettate alla Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche.
Oggetto del canone. 31 Art. 48 - Soggetti passivi 31
Oggetto del canone. 3 Articolo 4 - Soggetti passivi 3 Articolo 5 - Occupazioni abusive 3 Articolo 6 - Tipologia di concessione 4 TITOLO II 4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 4 Articolo 7 - Domanda di occupazione 4
Oggetto del canone. Art. 57 - Soggetti passivi
Oggetto del canone. 1) Sono soggette al Canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
Oggetto del canone. 1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Oggetto del canone. Articolo 20 (Soggetti)
Oggetto del canone. 1. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Le occupazione permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, sulle strade di proprietà della Provincia di Savona, comprese le loro pertinenze accessorie o di servizio (quali scarpate, opere d’arte, piazzali), e comunque su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile della Provincia di Savona, sono soggette al pagamento del canone, secondo le tariffe adottate dalla Provincia di Savona, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento.
3. Sono parimenti soggette al pagamento del canone le occupazione permanenti e temporanee degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo di cui al comma 1, effettuati con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture, e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali risulti costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, o la stessa sia sorta per atto volontario giuridicamente rilevante o in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione). Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo privato, o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti, realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
4. L’occupazione non è necessariamente connessa alla realizzazione di un’opera visibile, ma può semplicemente consistere nella semplice disponibilità dell’area o dello spazio ovvero nella sottrazione della stessa area o spazio all’uso collettivo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 46.
5. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione all’entità dell’area o spazio pubblico occupato e sottratto all’uso collettivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dall’eventuale verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
6. Nel caso in cui l’autorizzazione interessi più soggetti, il pagamento del canone dovrà comunque avvenire in unica soluzione, rimanendo la Provincia di Savona estranea ai rapporti che legano i diversi intestatari del provvedimento. In deroga a ciò è possibile il pagamento pro quota esclusivamente nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dalla totalità degli utilizzatori con richiesta di pagamenti disgiunti.
7. L’applicazione del canone esclude l’applicazione di altri canoni di concessione o ricognitori.
8. Le occupazioni realizzate su tratti di st...
Oggetto del canone. Sono soggette al pagamento del Canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade ed aree, comprese le aree della Via Verde della costa dei trabocchi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia. Sono, parimenti, soggette al pagamento del Canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per i quali il rilascio degli atti autorizzativi è di competenza del Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia. Inoltre, sono soggette al pagamento del Canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow – window e simili, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Il Canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono escluse dal Canone, le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato . Sono altresì escluse dal Canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.