Occupazioni abusive. 1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Dall’occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l’obbligazione di corrispondere l’indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l’occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L’applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l’occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Occupazioni abusive. I dati indicano che esistono circa 48.000 alloggi detenuti illegalmente. Non esiste un “catasto delle abitazioni occupate”. Molte, infatti, appartengono all’edilizia pubblica, una minima parte sono invece di privati, e questo ha reso più difficile censirle. Nei confronti delle persone occupanti abusive è necessario velocizzare le procedure di sgombero attraverso l’azione ferma e tempestiva qualora non sussistano le condizioni di necessità certificate. L’accertamento dello stato di necessità è di competenza della Azienda Sanitaria Locale assieme ai Servizi Sociali del Comune di competenza, che dovranno attestare le condizioni psico- fisiche deficitarie e l’incapacità oggettiva del soggetto a procurare il necessario sostentamento per sé ed eventualmente per la propria prole. Le sole condizioni di difficoltà economiche non possono mai costituire condizione sufficiente per lo stato di necessità. Gli occupanti abusivi stranieri irregolari vanno immediatamente rimpatriati.
Occupazioni abusive. 1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
Occupazioni abusive. 1. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento della relativa tassa nonchè tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.
2. Per le alterazioni ed invasioni di suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, si rimanda alle speciali disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione delle opere e dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.
Occupazioni abusive. Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all’interno delle infrastrutture di proprietà del Comune di Assisi senza l’assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della convenzione di cui al precedente art. 2. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accertata l’occupazione abusiva, diffida l’operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell’occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell’operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Occupazioni abusive. CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI
Occupazioni abusive. 1. Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, autorizzazione, nulla osta e/o in difformità dalle stesse.
2. L’applicazione o la corresponsione della tassa, nel caso di occupazioni abusive, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale deve provvedere allo sgombero con il supporto dell’Area Tecnica.
4. Nel caso di occupazione abusiva si applica l’art.20 del Codice della Strada e l’art.633 del Codice Penale per reati di “invasione di terreni ed edifici”.
5. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito, al responsabile dell’abuso, delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell’interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi causa di forza maggiore.
Occupazioni abusive. 1) Le occupazioni effettuate senza concessione/autorizzazione sono considerate abusive.
2) Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessio- ne/autorizzazione.
3) Alle occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica un'indennità pari al Ca- none maggiorato del 50%.
Occupazioni abusive. 17 CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE 19
Occupazioni abusive. 7 ART. 10 - Foro competente 7