Common use of Oggetto del Regolamento Clause in Contracts

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Fognatura E Depurazione, Regolamento Per Il Servizio Idrico Integrato

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio individua principi e criteri per tutti gli utenti dei servizi la concessione in uso temporaneo a terzi di fognatura sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e depurazione paesaggistico (di seguito denominati “ambienti”), nonché per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno composizioni floreali di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica proprietà del Comune strumentali all’organizzazione di competenza delle Amministrazioni Comunaliiniziative ed eventi (di seguito denominati “beni”). 2. La gestioneGli ambienti di cui al precedente comma sono individuati nell’allegato sub lett. “A” al presente Regolamento, conduzione il cui contenuto potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale in relazione alla mutata disponibilità di ambienti di interesse architettonico, storico, artistico o paesaggistico ritenuti idonei, anche in termini di valorizzazione degli stessi, ad ospitare iniziative ed eventi organizzati da terzi, tenuta sempre presente la priorità delle iniziative e manutenzione degli impianti delle attività istituzionali. I beni di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata cui al Gestore del Servizio Idrico Integratoprecedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale tra i beni (in via esemplificativa: sedie, tavoli, piante ecc..) che l’Amministrazione ritiene di seguito denominato “Gestore”poter mettere a disposizione di terzi per l’organizzazione di iniziative ed eventi. 3. Il Gestore La Giunta Comunale definisce i corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni oggetto del Servizio Pubblico presente Regolamento secondo le modalità e i criteri di cui sopra ai successivi artt. 4 e 5 ed approva – tenuto anche conto del prioritario uso degli ambienti e dei beni per iniziative istituzionali o comunque afferenti le funzioni istituzionali dell’ente - la disciplina inerente il procedimento concessorio, le relative competenze, e tutti gli ulteriori aspetti per i quali è attualmente Nuove Acque S.p.arichiamata in seguito la competenza dell’organo esecutivo. Resta ferma, nel rispetto dei principi generali di cui al presente atto, la competenza dei Quartieri in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99relazione agli ambienti attribuiti alla loro disponibilità. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme Non costituisce oggetto del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici presente regolamento l’uso di ambienti e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme di beni da parte dell’Amministrazione per lo svolgimento di iniziative dalla stessa organizzate. A tal fine si intendono organizzate dal Comune le iniziative per le quali l’Amministrazione determina modalità e termini di organizzazione, conservando in ogni momento la responsabilità ed il controllo dell’iniziativa stessa. E’ altresì escluso dall’oggetto del presente regolamento l’uso di ambienti da parte della Sindaca o del Sindaco e delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acquaassessore o degli assessori comunali per conferenze stampa e per riunioni con rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, alla balneazione e alla protezione non aventi natura convegnistica o eventistica, funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le fattispecie di cui al presente comma potranno costituire oggetto di disciplina da parte della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78Giunta Comunale. 5. Il Sono altresì escluse dall’oggetto del presente regolamento le iniziative istituzionali organizzate dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni negli ambienti affidati alla gestione della Direzione del Consiglio Comunale, o comunque posti, con provvedimento di carattere gestionale, nella disponibilità della/del Presidente del Consiglio. Dette iniziative istituzionali, sentita/o la/il Direttora/Direttore della Direzione del Consiglio, possono comunque essere svolte anche negli ambienti oggetto del presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materiaprevia richiesta dell’organizzatore (nella persona della/del Presidente del Consiglio, che cessa, pertanto, della/del capogruppo consiliare o della/del presidente di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunaliCommissione) all’ufficio cui compete la concessione degli ambienti stessi. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal dall’applicazione delle seguenti norme del presente Regolamento la disciplina concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti e/o beni per lo svolgimento d mostre aperte al pubblico o per lo svolgimento di iniziative ed eventi organizzati da terzi che, nell’ambito di un complessivo progetto approvato dalla Giunta Comunale, sono stati appositamente selezionati dall’Amministrazione. In tali casi spetterà a quest’ultima la definizione delle relative condizioni d’uso, tenuto conto della rilevanza dell’attività posta in essere, degli scarichi domestici ed industriali eventuali benefici economici o di valorizzazione d’immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall’iniziativa, nonché dell’incidenza che quest’ultima ha sulla fruibilità pubblica dell’ambiente. In ogni caso non integra fattispecie di concessione d’uso di ambiente l’installazione di beni e manufatti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell’ambiente stesso. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Sulla Concessione in Uso Temporaneo Di Ambienti

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n.65 e ss.mm.ii. “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e del Decreto del Ministero dell’interno 4 marzo 1987, n.145 e ss.mm.ii. “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è obbligatorio per tutti gli utenti dei conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”, le dotazioni, l’armamento e i servizi prestati in armi dagli appartenenti al Corpo di fognatura Polizia Municipale di Lucca, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 e depurazione quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. impiego delle armi e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunalimunizioni. 2. La gestioneIl presente regolamento disciplina, conduzione altresì, la dotazione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, degli strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi) in attuazione della legge Regione Toscana 3 aprile 2006, n.12 e manutenzione degli impianti ss.mm.ii. “Norme in materia di depurazione polizia comunale e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integratoprovinciale” (rif. artt. 6 e 12) e DPGR 2 marzo 2009, di seguito denominato “Gestore”n. 6/R (rif. art. 10). 3. Il Gestore del Servizio Pubblico L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di cui sopra Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è attualmente Nuove Acque S.p.a. adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità relazione al tipo di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99servizio prestato. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi Con appositi provvedimenti e/o integrativi delle presenti atti amministrativi il Comandante emana le ulteriori norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acquatecniche e di dettaglio che saranno ritenute necessarie od opportune per l’applicazione del presente regolamento e, alla balneazione in particolare, per assicurare e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78adeguare le misure di sicurezza. 5. Il Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, che cessaa prescindere dalle eventuali conseguenze penali, pertanto, potrà prevedere l’avvio di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunaliun procedimento disciplinare a carico del responsabile. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Comunale

Oggetto del Regolamento. 1La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la “Banca”) svolge un servizio di mediazione che comprende l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, raccogliendone le proposte di compravendita e rendendo così possibile la conclusione di operazioni aventi ad oggetto i diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) derivanti dall’aumento di capitale a pagamento della Banca C.R. Asti S.p.A. (l’“Aumento di Capitale a Pagamento”) approvato dall’Assemblea straordinaria della Banca in data 27 dicembre 2012 (cod. Il ISIN IT0004890049). In pari data l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha inoltre approvato un aumento di capitale a titolo gratuito (l’“Aumento di Capitale Gratuito”). Ai fini dell’offerta in opzione ed all’offerta al pubblico delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Pagamento, la Banca ha pubblicato il Prospetto Informativo approvato dalla Consob con nota n. 13010304 del 6 febbraio 2013. Per ogni informazione sull’Aumento di Capitale a Pagamento e sull’Aumento di Capitale Gratuito si rinvia al Prospetto Informativo. L’attività di mediazione della Banca consiste nell’incrociare gli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti dai clienti ed è posta in essere al fine di agevolare il trasferimento e la negoziazione dei Diritti di Opzione. La Banca ha adottato il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei regolamento al fine di disciplinare sulla base di regole non discrezionali la prestazione dell’attività di mediazione avente ad oggetto i Diritti di Opzione. La suddetta attività si configura quale prestazione di servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno investimento ed in particolare attività di mediazione, di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.iall’art. 1, comma 5 e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme comma 5-sexies del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt58/98. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il L’attività di mediazione di cui al presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, non è pertanto riconducibile né all’attività di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6gestione di un sistema di internalizzazione sistematica prevista dall’art. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal 78 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 58/98 né a quella di gestione di un sistema multilaterale di negoziazione prevista dall’art. 77-bis del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 15258/98. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Del Servizio Di Mediazione

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione della licenza d’uso del marchio di origine e qualità “ARTIGIANI IN LIGURIA” previsto dalla legge regionale n. 3/2003, e deliberato nella forma mista emblematico-nominativa dalla Commissione Regionale per l’Artigianato della Regione Liguria, per processi e prodotti (beni e servizi) nelle Classi per cui è stato registrato, alle imprese artigiane liguri che abbiano i requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente Regolamento è obbligatorio e dal Disciplinare di produzione specifico per tutti gli utenti dei servizi di fognatura la conformità del processo produttivo o del prodotto e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunalidel relativo Codice Deontologico. 2. La gestioneIl marchio è di proprietà della Regione Liguria, conduzione che ne dispone e manutenzione degli impianti sorveglia il corretto uso dello stesso, per il tramite della Commissione Regionale per l’Artigianato, la quale può avvalersi di depurazione un Organismo di Controllo di parte terza e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”indipendente. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico marchio collettivo è gestito dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, anche attraverso il predetto organismo esterno che per delega assume sia le funzioni di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità verifica preliminare sia di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99controllo, per le finalità infra precisate, anche avvalendosi delle competenze delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato. 4. Per quanto concerne Il marchio collettivo è concesso in licenza d’uso non esclusivo alle imprese artigiane delle lavorazioni artistiche, tradizionali, tipiche di qualità individuate dalla Commissione Regionale per l’Artigianato che lo scarico richiedano inoltrando apposita domanda alla Commissione Regionale stessa, la quale segnalerà l’impresa alla Commissione Provinciale per l’Artigianato competente per territorio per l’apposita annotazione di cui all’art. 49 comma 2 della legge regionale n. 3/2003, e che possano dimostrare: a) l’iscrizione all’Albo delle acque reflue Imprese Artigiane, ai sensi della L.R. n. 3/2003, con almeno TRE anni di attività nello specifico settore; b) se aziende di nuova iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane: possesso di un periodo, in pubblica fognaturaqualità di lavoratore dipendente o socio o coadiuvante, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici di almeno TRE anni presso un’impresa già operante e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione qualificata nell’ambito dello specifico settore; c) nel caso di Consorzi e alla protezione della salute pubblicaSocietà Consortili, anche in relazione a quanto previsto dagli arttforma cooperativa, aventi i requisiti previsti dall’art. 13 e 32 7 della L. 833/78L.R. n. 3/2003, di essere composti esclusivamente da imprese aventi sede legale, ed almeno una sede operativa, in Liguria. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materiadiritto di licenza d’uso del marchio decade automaticamente se a seguito di constatazione rilevata e accertata dalla competente Commissione Provinciale per l’Artigianato, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunalisiano venuti meno i requisiti per l’iscrizione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane. 6. La durata di validità della licenza d’uso del marchio collettivo concessa agli imprenditori artigiani è triennale, e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza di triennio in triennio, ove l’operatore licenziatario non provveda a comunicare la propria rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza successiva. Sono fatte salve la decadenza di cui al capoverso che precede, la sospensione o la revoca pronunciate d’ufficio dalla Commissione Regionale per l’Artigianato ai sensi del presente regolamento. Il licenziatario può rinunciare alla licenza d’uso del marchio, altresì allorquando non intenda accettare eventuali variazioni: - del Disciplinare - del Codice Deontologico - delle condizioni economiche - del presente Regolamento disciplinaRegolamento. In tali ultime ipotesi la comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla Commissione Regionale per l’Artigianato entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diviene operante dal compimento del novantesimo giorno successivo alla data in cui il licenziatario ha eseguito la comunicazione alla Commissione Regionale per l’Artigianato. A seguito della rinuncia, nel rispetto delle fonti normative primariea qualunque titolo operante, gli scarichi civili cessa il diritto all’utilizzo del marchio e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenirel’operatore rinunciante viene cancellato dall’elenco dei licenziatari, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi previa notifica alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali Commissione Provinciale per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i..l’Artigianato. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento La Regione Liguria quale titolare del marchio e concedente dell’uso si riserva altresì la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognaturefacoltà discrezionale, e senza obbligo di motivazione, allo scadere di ciascun triennio - con l’unico onere del preavviso di tre mesi da comunicarsi all’impresa concessionaria d’uso del marchio stesso per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152successiva naturale scadenza - di risolvere unilateralmente il rapporto di licenza. 8. La manutenzioneIn ogni caso di cessazione del diritto dell’impresa licenziataria di utilizzare il marchio collettivo, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradaliil licenziatario cesserà immediatamente ogni utilizzo dello stesso, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integratoanche nella pubblicità. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa Il marchio dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione eliminato da esse fornitaqualsiasi oggetto sul quale sia stato apposto e che si trovi in suo possesso o sotto suo controllo.

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Samples: Regolamento d'Uso Del Marchio

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti Al fine di favorire la qualità dei servizi di fognatura prestati, l’attività della Azienda USL Toscana Centro può essere sostenuta anche attraverso donazioni e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunalicontributi liberali. 2. La gestione, conduzione Il presente regolamento individua i presupposti e manutenzione le procedure per l’accettazione e la gestione degli impianti atti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integratoattribuzione di somme di denaro, di seguito denominato “Gestore”beni mobili, prestazioni e beni immobili compiuti da soggetti privati, animus donandi, a beneficio dell'Azienda USL Toscana Centro, fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile – Titolo V, art. 769 e segg. 3. Il Gestore La donazione rappresenta, pertanto, un atto di generosità effettuato per spirito di liberalità da un soggetto terzo a favore dell’Azienda USL Toscana Centro che può essere accettata nei limiti e secondo la procedura indicata ai sensi del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99presente regolamento. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue Si definiscono beni mobili di modico valore, ai sensi dell’art. 783 cc, per i quali la donazione è valida anche se manca l’atto pubblico, le donazioni ➢ di importo – singolarmente - non superiore ad € 30 .000,00= (trentamila/00); ➢ di importo superiore ad € 30.000,00=(trentamila/00) , qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi rapporto alle proprie condizioni economiche e/o integrativi delle presenti norme nel caso in cui la somma liberale derivi da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acquaraccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, Le donazioni di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, modico valore sono perfezionate con le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunalimodalità e le forme previste agli articoli seguenti e sono valide a tutti gli effetti. 6. Il Le donazioni che superano il modico valore, indicato al punto 3 si acquisiscono secondo quanto prescrive il presente Regolamento disciplinaregolamento e si perfezionano nella forma dell’atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell’art. 782 codice civile. L’atto pubblico notarile verrà redatto dall’Ufficiale Rogante di questa Azienda senza alcuna spesa a carico del donante, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare salvo le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali imposte dovute per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i..legge. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali Se si tratta di donazioni che non recapitano nelle pubbliche fognatureriguardano beni immobili , per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152l’atto della donazione è perfezionato con atto pubblico notarile . 8. La manutenzioneResta salva la facoltà dell’Azienda USL Toscana Centro, pulizia nei casi in cui per l’esito della donazione sia vincolata ad una richiesta, di procedere alla stessa, previa autorizzazione del Direttore Sanitario/ Amministrativo o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradalidei Servizi Sociali a seconda della tipologia della donazione, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornitasentito il Direttore del Dipartimento interessato.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Delle Donazioni Liberali E Delle Disposizioni Mortis Causa

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti regolamento disciplina i principi generali e contiene le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto igiene ambientale erogati nel territorio consortile denominato Consorzio di Bacino Padova Uno comprendente il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno comuni di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integranteBORGORICCO, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioniCAMPO S MARTINO, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestioneCAMPODARSEGO, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico IntegratoCAMPOSAMPIERO, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognaturaCARMIGNANO DI BRENTA, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006CITTADELLA, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acquaCURTAROLO, alla balneazione e alla protezione della salute pubblicaFONTANIVA, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5GALLIERA VENETA, GAZZO, GRANTORTO, LOREGGIA, MASSANZAGO, PIAZZOLA SUL BRENTA, PIOMBINO DESE, SAN GIORGIO BOSCO, SAN GIORGIO PERTICHE, SAN MARTINO DI LUPARI, SAN PIETRO IN GU, SANTA GIUSTINA COLLE, TOMBOLO, TREBASELEGHE, VIGODARZERE, VIGONZA, VILLA DEL CONTE, VILLANOVA CAMPOSAMPIERO. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materieatto definisce: - nella parte prima, le eventuali norme generali; - nella parte seconda istituisce e disciplina la “Tariffa corrispettiva sui rifiuti” ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.); - nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6di cui all’art. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo le disposizioni e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento obblighi generali riguardanti l’igiene del territorio; - nella parte quarta le norme sanzionatorie transitorie e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152generali. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Di Igiene Ambientale

Oggetto del Regolamento. 1. ) Il presente Regolamento è obbligatorio regolamento, PARTE A), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 816 a 836 e ss.mm.ii., denominato «Canone», che sostituisce la tassa per tutti gli utenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei servizi di fognatura mezzi pubblicitari e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno Canone di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.iall'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. e costituirà parte integrante285/92, limitatamente alla materia oggetto alle strade di pertinenza dei comuni e delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunaliprovince. 2. La gestione) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico IntegratoStrada, di seguito denominato “Gestore”cui al D.Lgs. 258/1992. 3. ) Il Gestore del Servizio Pubblico Canone è comunque comprensivo di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 4. Per quanto concerne lo scarico ) Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78tariffe. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia) L’applicazione del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che cessa, pertantodestinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di avere efficacia all'atto cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della sua entrata in vigoreL. 160/2019 e disciplinata nella PARTE B), superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunaliesclude l’applicazione del presente Canone. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla Legge Regionale n. 20 legge o dallo Statuto del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152Comune. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Comunale

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore emanato in attuazione del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela “Norme in materia ambientale” s.m.i. ed ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. e disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative: • al conferimento delle acque dall’inquinamento reflue di provenienza domestica ed industriale nella rete fognaria pubblica; • alle modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria, • alle modalità di realizzazione della rete stessa, • ai limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella rete fognaria. Il presente Regolamento inoltre: • stabilisce le linee guida generali atte a regolamentare il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento convogliamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento mediante rete fognaria; • tutela la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e più degli impianti di depurazione; • promuove il corretto e razionale funzionamento delle reti, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e ricircolo dei reflui ai fini della salvaguardia delle risorsa acqua destinata primariamente all’uso umano. • stabilisce e regolamenta le competenze in generale dal servizio idrico integratofatto di controllo e sorveglianza degli scarichi. • stabilisce e regolamenta le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento. Con l’affidamento del Ciclo Idrico Integrato al Gestore, i Xxxxxx si impegnano ad accettare ed applicare il presente Regolamento, che diviene obbligatorio per i cittadini degli stessi. Per quanto attiene alla richiesta in questa sede non espressamente previsto, si considerano valide le vigenti Leggi nazionali e Regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell’Amministrazione Provinciale, dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Agenzia Regionale di nuovi allacciamenti alle reti Protezione dell’Ambiente della Lombardia, oltre a quanto specificatamente stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006, nella Legge Regionale 26/2003 e nei Regolamenti Regionali di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornitaattuazione (n.° 2, 3, 4 del 24/3/2006).

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Samples: Regolamento Per Il Servizio Di Fognatura

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei servizi costi relativi al servizio di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio gestione dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.ideliberazione n. 443/2019 di XXXXX e s.m.i.. 2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e costituirà parte integrantes.m.i. – T.U.A.), limitatamente alla in ordine all’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia oggetto delle sue disposizionidi TARI sono, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale. A tal proposito i rifiuti sono classificati e definiti, come di competenza delle Amministrazioni Comunaliseguito: 1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. La gestioneSono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, conduzione ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5; g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”demolizione. 3. Il Gestore Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Servizio Pubblico Codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.acostruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità 152/2006; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99servizio se diversi dai rifiuti urbani; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; i) i veicoli fuori uso. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le norme caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del D. Lgsd.lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il Ai fini del presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine disi intende per: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento 13 marzo 2017 a Roma tra le Associazioni delle Industrie Alimentari AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIONZUCCHERO e le Organizzazioni Sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL è obbligatorio stato sottoscritto l'accordo collettivo nazionale che riconosce l'estensione della copertura assicurativa già prevista dal “Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Alimentaristi” - “FASA” - , di seguito anche definito “Fondo”, ai lavoratori licenziati per tutti gli utenti dei servizi di fognatura motivi economici e depurazione involontariamente disoccupati e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integranterelativi beneficiari, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunalicome previsto dal CCNL dell'Industria alimentare in vigore. 2. La gestione, conduzione Tale misura si svilupperà per un periodo determinato e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata precisamente dal 1.07.2017 al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”31.12.2019. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico presente Regolamento, disciplina l'applicazione dell'accordo di cui sopra ed è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99adottato ai sensi degli articoli 10 e 15 dello Statuto del FASA. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognaturanon espressamente previsto nel presente Regolamento, ferme restando s’intendono richiamate le norme dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici Regolamento del FASA nonché quanto disposto dal vigente C.C.N.L. per i lavoratori delle Industrie Alimentari e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78comunque riferibile al FASA. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materiaI documenti di cui sopra, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, e le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; successive modifiche e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenzaintegrazioni, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornitadisponibili sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx.

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Samples: Regolamento

Oggetto del Regolamento. 1Fermo restando quanto disposto dal Codice Civile – Titolo V, artt. Il 769 e segg. il presente Regolamento è obbligatorio per tutti disciplina il procedimento di accettazione e gli utenti dei servizi adempimenti conseguenti a donazioni a beneficio dell’Azienda Ospedaliera Xxxxx Xxxx di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno Mantova di beni mobili di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.iall’art. e costituirà parte integrante783 c.c. “Donazioni di modico valore” Si definiscono, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore ai sensi del Servizio Idrico Integratopresente Regolamento, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. modico valore le donazioni:  Di importo, singolarmente, non superiore ad € 30.000,00;  Di importo superiore ad € 30.000,00, qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi rapporto alle proprie condizioni economiche e/o integrativi delle presenti norme nel caso in cui il bene oggetto dell’atto di liberalità derivi da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasione di eventi benefici di vario genere ove vi siano più soggetti donanti coinvolti. Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste agli usi potabili dell’acquaarticoli seguenti e sono valide a tutti gli effetti. Fuori dai casi definiti di modico valore, alla balneazione e alla protezione della salute pubblicacome sopra definiti, anche in relazione a quanto previsto dagli arttla donazione deve essere fatta con la forma dell’atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell’art. 13 e 32 della L. 833/78. 5782 del Codice Civile. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materiaLe suddette erogazioni, che cessarappresentano atti di liberalità e che escludono il perseguimento di qualsiasi beneficio diretto od indiretto di carattere personale collegato all’erogazione stessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine disi suddividono in: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acquedonazione di tecnologie elettromedicali; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depuratividonazione di tecnologie non elettromedicali (attrezzature sanitarie, economali, tecniche, ecc.); c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognaturadonazione di beni mobili diversi (arredi sanitari, arredi non sanitari, ecc.); d) favoriredonazione di beni non patrimoniali (libri, riviste, giochi ecc.). Non sono consentite donazioni di beni il cui utilizzo comporti vincoli di ulteriori acquisizioni di beni di ogni genere in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale esclusiva e/o acquisizioni di beni di costo superiore a quelli in uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs(beni mobili e/o materiale di consumo). 152/2006Non sono consentite donazioni di beni che prevedono costi di manutenzione, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo installazione e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi altri servizi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 valore superiore a quelli del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento bene oggetto di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152liberalità. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Donation Agreement

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio definisce e disciplina le procedure comparative adottate dal Comune di Magione per tutti gli utenti dei servizi il conferimento degli incarichi di fognatura collaborazione coordinata e depurazione continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale, in attuazione del disposto dell’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr6-quater, del D.Lgs. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante30.3.2001, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunalin. 165. 2. La gestione, conduzione e manutenzione E’ esclusa l’applicazione del presente Regolamento all’affidamento degli impianti incarichi di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integratoprogettazione, di seguito denominato “Gestore”direzione lavori, le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice e di supporto tecnico-amministrativo di cui all’articolo 90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, rilievi, redazione di piani particellari di esproprio, frazionamenti, verifiche tecniche, dichiarazione d’idoneità, stime, perizie, rilascio certificazioni e/o predisposizione delle stesse, ecc.), per i quali si applicano le procedure descritte nell’articolo 91 del citato decreto legislativo; 3. Il Gestore E’ esclusa l’applicazione del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. presente Regolamento per gli incarichi per la difesa in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99giudizio dell’amministrazione. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme E’ esclusa l’applicazione del D. Lgspresente Regolamento per incarichi ex art. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt90 D.Lgs. 13 e 32 della L. 833/78n. 267/2000. 5. Il E’ esclusa l’applicazione del presente Regolamento sostituisce per il precedente relativo alla stessa materiaconferimento di incarico di membro della commissione di gara di cui all’art. 84, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunalicomma 2 del d. lgs. n. 163/2006. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal l’applicazione del presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognatureper incarichi di componente di organismi di controllo interno e di nuclei di valutazione, per la quale si rinvia al D. Lgsincarichi di componente commissioni giudicatrici di concorso, nonché per incarichi di componente di organismi operanti per le finalità di cui all’art. 3 aprile 20061, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 152144. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Delle Procedure Comparative Preliminari Al Conferimento Di Incarichi Individuali

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti disciplina la concessione in uso temporaneo a strutture e soggetti appartenenti alla comunità universitaria e a soggetti pubblici e privati di spazi e locali e la concessione dei diritti di utilizzo derivanti dallo svolgimento di servizi video e fotografici ovvero la riproduzione, singola o in scala, di fognatura immagini di beni culturali e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno materiale d’archivio dell’Università degli Studi di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrantePadova, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunaliseguito denominata “Università”. 2. La gestioneNell’autorizzazione delle concessioni è data priorità ai soggetti e alle iniziative, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integratopubbliche o private, di alto valore scientifico e culturale ed è salvaguardato prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali e dell’ordinaria attività di studio, ricerca e/o la fruizione da parte del pubblico del patrimonio storico, culturale e naturalistico dell’Ateneo. I soggetti utilizzatori di cui al presente Regolamento sono di seguito denominato denominati Gestoreconcessionari”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico Non possono essere concessi spazi e/o immagini per iniziative promosse da forze politiche o partitiche e per iniziative di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.acarattere politico o confessionale. Non possono in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità alcun caso essere autorizzate manifestazioni e/o servizi di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99natura discriminatoria o che possono risultare in alcun modo offensivi o lesivi della dignità personale. L’Università si riserva comunque la facoltà di non concedere l'autorizzazione per iniziative che a suo esclusivo, insindacabile, giudizio possano pregiudicare il decoro e l’immagine dell'Ateneo. In ogni caso il rilascio dell’autorizzazione non comporta il diritto all’utilizzo di loghi e/o immagini dell’Ateneo, che restano oggetto di specifica e separata autorizzazione. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognaturaL’Università si riserva di concedere l’autorizzazione per iniziative di natura privata o commerciale limitandole, ferme restando le norme a proprio insindacabile giudizio, ad alcuni spazi e locali. In ogni caso la concessione è vincolata al rispetto del D. Lgs. 152/2006contesto storico, sono fatti salvi specifici artistico e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78culturale dei siti interessati. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materiaSono esclusi dal novero degli eventi privati oggetto di concessione: matrimoni, che cessafeste, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunalicompleanni e altre speciali ricorrenze familiari. 6. Il L’attività di vendita al pubblico all’interno degli spazi e dei locali oggetto del presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili è da considerarsi eccezionale e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi oggetto di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 esplicita autorizzazione da parte del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i..Rettore o suo delegato. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento Il concedente può revocare in qualunque momento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che concessione per cause non recapitano nelle pubbliche fognaturedipendenti dalla volontà dell'Ateneo, in particolare per ragioni attinenti la quale si rinvia sicurezza e l'ordine e/o la sanità pubblica, nonché per cause di forza maggiore e per sopravvenuta necessità di adempiere alle proprie attività istituzionali. Nel caso di revoca della concessione, il concessionario, fatta salva la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone, non avrà diritto al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152risarcimento di danni o ad altri indennizzi. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Temporaneo Di Spazi E Locali

Oggetto del Regolamento. 1Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) del Lazio sono state istituite con Legge Regionale 3 settembre 2002 n. 30 e sono enti pubblici di natura economica strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile; operano nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica ed assumono il ruolo di operatori pubblici e di gestori del patrimonio pubblico loro affidato. Le ATER ed i Comuni sono gli enti preposti alla costruzione e alla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e le loro funzioni e compiti in materia sono disciplinati dalla L.R. 06/08/1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica). La L.R. 12/1999, inoltre, definisce gli alloggi di ERP destinati all’assistenza abitativa e dispone in merito ad assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi stessi, unitamente al Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e ss.mm.ii. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi disciplina le modalità di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integranteuso, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione gestione e manutenzione degli impianti alloggi di depurazione edilizia residenziale pubblica, in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale 06/08/1999, n. 12 e dal Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e ss.mm.ii. e vuole essere espressione formale della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore esigenza di costruire un nuovo rapporto tra l’ATER di Viterbo e gli utenti, fondato sulla reale partecipazione di quest’ultimi alla gestione e conservazione del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3patrimonio abitativo pubblico. Il Gestore del Servizio Pubblico Regolamento costituisce disciplina speciale rispetto alla normativa generale in tema di locazione, cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.asi farà pertanto riferimento solo a titolo di integrazione e nei limiti in cui tale normativa risulti compatibile. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità Tutti gli assegnatari sono tenuti all’osservanza delle norme ivi contenute, o richiamate nel contratto di Ambito Territoriale Ottimale locazione, che hanno validità anche per i contratti già stipulati. Negli edifici a natura condominiale il presente Regolamento deve essere coordinato con deliberazione assembleare n° 7/99. 4il Regolamento di condominio. Per quanto concerne lo scarico Il mancato rispetto delle acque reflue in pubblica fognaturadisposizioni indicate nel presente Regolamento, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi che possa configurarsi quale comportamento grave dell’assegnatario e/o integrativi delle presenti norme dei componenti il suo nucleo familiare, previa diffida, comporta l’avvio della procedura di decadenza dall’assegnazione ai sensi della normativa vigente1 e comporta altresì l’avvio di ogni altra azione ritenuta opportuna 1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: seguenti condizioni: a) prevenireaver ceduto a terzi, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio; d) favoriresvolgere nell'alloggio attività illecite, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione accertate sulla base delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; risultanze dell'autorità giudiziaria competente; e) raggiungere gli obiettivi aver superato per due anni consecutivi il limite di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006reddito definito ai sensi dell'articolo 7, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognaturecomma 1, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152lettera b). 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

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Samples: Regolamento Di Uso E Gestione