ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune: a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 9; b) le spese per le utenze di luce, acqua e gas; c) contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impianto, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell’impianto. Il contributo potrà essere erogato nella misura massima del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10.
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ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 78. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al GestoreConcessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestoreConcessionario. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di concessione di cui all’art. 910;
b) le spese per le utenze di luceenergia elettrica, acqua riscaldamento e gasidriche;
c) la corresponsione di un contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 26.000,00 (cinquemilacinquecentoventideimila) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impiantogestione, in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto e della riconosciuta valenza sociale dell’impiantodella servizio. Il contributo potrà può essere erogato in acconto, nella misura massima del 70% %, entro il 30 aprile di ogni anno, anno e il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 1011. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nella manutenzione e migliorie dell’impianto e nella promozione dell’attività sportiva al suo interno.
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Samples: Convenzione Per La Gestione E Uso Di Impianti Sportivi
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luce, acqua e gas;
c) contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 4.000,00 (cinquemilacinquecentoquattromila) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impiantogestione, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell’impianto. Il contributo potrà può essere erogato nella misura massima in acconto del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, anno e il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10.
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Samples: Convenzione Per La Gestione E Uso Della Palestra Comunale
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di concessione di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luce, acqua e gas;
c) la corresponsione di un contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 4.500,00 (cinquemilacinquecentoquattromilacinquecento) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva all’interno dell’impianto, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell’impiantodella gestione. Il contributo potrà essere erogato liquidato in acconto nella misura massima del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10.
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Samples: Convenzione Per La Gestione E Uso Di Impianti Sportivi
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luce, acqua e gas;
c) la corresponsione di un contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 3.500,00 (cinquemilacinquecentotremilacinquecento) - più Iva di legge, legge se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impiantogestione, in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto e della riconosciuta valenza sociale dell’impiantodel servizio. Il contributo potrà essere erogato nella misura massima in acconto del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10.
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Samples: Gestione E Uso Impianto Sportivo
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Per lo svolgimento delle attività sociali di promozione sportiva gratuite rivolte in particolare alle scuole ed ai disabili e per le riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento, il Comune di San Benedetto del Tronto corrisponde alla parte concessionaria un contributo annuale onnicomprensivo di €. 20.000,00. Il contributo verrà corrisposto in una unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, dietro presentazione di rendiconto delle spese adeguatamente documentate e di tabulato d’incasso da parte del gestore accompagnato da una relazione dettagliata sull’attività sportiva svoltasi nell’impianto. Il contributo non potrà essere in nessun caso superiore alla differenza tra uscite ed entrate (deficit annuale). Per agevolare l’attività della società, il contributo potrà essere anticipato in seguito a richiesta, dietro presentazione di dichiarazione di responsabilità del gestore a restituire l’eventuale somma in eccesso all’atto della rendicontazione e sulla base di un piano di previsione. Sono inoltre a carico del Comune:
a) : - dotazione dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva già presente presso la struttura, nelle condizioni di fatto in cui si trova; - gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli interventi di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per che richiedano l’impiego di macchine operatrici complesse in dotazione ai Servizi comunali, secondo programmi di intervento dell’Amministrazione formulati in relazione al normale uso dell’impianto; - definizione delle tariffe d’uso; - esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria; - esecuzione di interventi strutturali dell’impianto sportivo; - polizza assicurativa contro il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi furto e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luce, acqua e gas;
c) contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impianto, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell’impianto. Il contributo potrà essere erogato nella misura massima del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10l’incendio degli immobili comunali.
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Samples: Convention for the Management and Use of the Municipal Athletics Field
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al GestoreConcessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestoreConcessionario. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luceenergia elettrica, acqua riscaldamento e gasidriche;
c) la corresponsione di un contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 1.000,00 (cinquemilacinquecentomille) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva all’interno dell’impianto, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell’impiantodel servizio. Il contributo potrà può essere erogato in acconto nella misura massima del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nella manutenzione e migliorie dell’impianto e nella promozione dell’attività sportiva al suo interno.
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Samples: Convenzione Per La Gestione E Uso Di Impianti Sportivi
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luce, acqua e gas;
c) la corresponsione di un contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 2.500,00 (cinquemilacinquecentoduemilacinquecento) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impiantogestione, in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto e della riconosciuta valenza sociale dell’impiantodel servizio. Il contributo potrà può essere erogato in acconto nella misura massima del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10.
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Samples: Convenzione Per La Gestione E Uso Di Impianti Sportivi
ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di concessione di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luce, acqua e gas;
c) la corresponsione di un contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 2.500,00 (cinquemilacinquecentoduemilacinquecento) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impiantogestione, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell’impianto. Il La liquidazione del contributo potrà essere erogato avvenire in acconto nella misura massima del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, anno e il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10.
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ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al GestoreConcessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestoreConcessionario. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di concessione di cui all’art. 9;
b) le spese per le utenze di luceenergia elettrica, acqua riscaldamento e gasidriche;
c) la corresponsione di un contributo economico annuo massimo pari a € 5.500,00 2.500,00 (cinquemilacinquecentoduemilacinquecento) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell’impiantogestione, in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto e della riconosciuta valenza sociale dell’impiantodella servizio. Il contributo potrà può essere erogato in acconto, nella misura massima del 70% entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 10.del
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