Common use of ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE Clause in Contracts

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore: 1. la nomina, prima dell'inizio delle prestazioni, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 2. L'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni deve intendersi pertanto ricadente sull’appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla supervisione del servizio. 3. L'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso di appalto, ivi comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria. 4. L'effettuazione di eventuali turni di lavoro compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria. 5. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 6. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui al punto precedente anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l’appaltatore sia una società cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione aziendale dell’appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 7. La responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso in cui il subappalto non sia stato autorizzato, salvo sempre gli altri diritti dell’Amministrazione. 8. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotati di tesserino di riconoscimento dell'operatore atto all’individuazione della sua identità e qualifica. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto 7, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato e certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere un risarcimento danni. Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale vigenti per l'esecuzione di servizi e lavori pubblici e a quanto sopra elencato, sono altresì a completo carico dell’impresa, gli oneri ed obblighi speciali che appresso si precisano: 1. la responsabilità dell’appaltatore in ordine all’osservanza da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 2. l'onere per il pagamento della pratica ISPESL. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla supervisione dei lavori.

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Samples: Servizi Di Manutenzione Parchi, Aiuole Spartitraffico E Fontane Pubbliche, Servizio Di Manutenzione

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. Oltre gli oneri previsti dal di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato generale di Appalto approvato con decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici in data 19.04.2000 n.145 e agli altri indicati nel presente Capitolato specialeSpeciale d’Appalto, saranno a carico dell'Appaltatoredell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti che debbono quindi intendersi interamente compensati con la normale contabilizzazione delle opere eseguite in base al prezzario di riferimento e da non compensare a parte: 1. la nomina) Nomina, prima dell'inizio delle prestazionidei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 2. L'adozione) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, nell'esecuzione in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti lavoritutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere ove prescritta con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terziLavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici la pulizia e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni deve intendersi pertanto ricadente sull’appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla supervisione manutenzione del serviziocantiere. 3. L'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, la disoccupazione involontariacon il personale necessario, l'invalidità del cantiere e vecchiaia di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso di appalto, ivi comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria. 4. L'effettuazione di eventuali turni di lavoro compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria. 5. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetticose della Stazione appaltante. 6. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui al punto precedente anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l’appaltatore sia una società cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione aziendale dell’appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 7. La responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso in cui il subappalto non sia stato autorizzato, salvo sempre gli altri diritti dell’Amministrazione. 8. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotati di tesserino di riconoscimento dell'operatore atto all’individuazione della sua identità e qualifica. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto 7, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato e certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere un risarcimento danni. Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale vigenti per l'esecuzione di servizi e lavori pubblici e a quanto sopra elencato, sono altresì a completo carico dell’impresa, gli oneri ed obblighi speciali che appresso si precisano: 1. la responsabilità dell’appaltatore in ordine all’osservanza da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 2. l'onere per il pagamento della pratica ISPESL. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla supervisione dei lavori.

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Samples: Contratto Di Manutenzione

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore: 1. la nominagli obblighi che seguono: - Nomina, prima dell'inizio delle prestazionidei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 2; - La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioniecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori. - la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. - Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. - Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. - la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti; - l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza. - La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 131 del Dlgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2001 e s.m.i. - L'adozione, nell'esecuzione nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in applicazione vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. - le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere; - provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle vigenti norme apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell’art. 118 del Dlgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. - provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori; - il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti; - le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la prevenzione contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto; - i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati; - l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori; - la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato; - le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future; - ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata; - l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore; - le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione); - l’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di collaudo); - dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale; - l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità; - i pagamenti degli infortuni sui luoghi operai, secondo le norme dei contratti di lavorolavoro vigenti; - la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori; - l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; - lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 5 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà; - la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere; - ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante; - Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%. In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto. Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima rata di acconto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni deve intendersi infortunio, ricadrà pertanto ricadente sull’appaltatoresull’Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazionela Stazione appaltante, nonché il personale comunale preposto alla supervisione del servizio. 3. L'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso di appalto, ivi comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria. 4. L'effettuazione di eventuali turni di lavoro compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria. 5. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 6. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui al punto precedente anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l’appaltatore sia una società cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione aziendale dell’appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 7. La responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso in cui il subappalto non sia stato autorizzato, salvo sempre gli altri diritti dell’Amministrazione. 8. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotati di tesserino di riconoscimento dell'operatore atto all’individuazione della sua identità e qualifica. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto 7, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato e certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere un risarcimento danni. Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale vigenti per l'esecuzione di servizi e lavori pubblici e a quanto sopra elencato, sono altresì a completo carico dell’impresa, gli oneri ed obblighi speciali che appresso si precisano: 1. la responsabilità dell’appaltatore in ordine all’osservanza da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 2. l'onere per il pagamento della pratica ISPESL. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla supervisione Direzione ed alla sorveglianza. All’impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante. L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro. Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua. Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. Oltre Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore:seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale. 1. la nomina) nomina , prima dell'inizio delle prestazionidei lavori, del Direttore tecnico Tecnico di cantiere. Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. 2) Sostenere tutte le spese contrattuali derivanti dal presente appalto. 3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. 4) La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. 5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione venissero interessati dal complesso dei lavori apposita dichiarazione lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali. 6) Il provvedere, all'atto della formazione del direttore tecnico cantiere, all'obbligo di disporre il relativo cartello di cantiere di accettazione dell'incaricodimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell’Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. 7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada. 2. L'adozione8) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, nell'esecuzione di tutti lavori, dei i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici alle proprietà pubbliche e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoroprivate. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni deve intendersi ricadrà pertanto ricadente sull’appaltatoresull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché l'Amministrazione ed il personale comunale della stessa preposto alla supervisione del servizioa direzione e sorveglianza. 3. L'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro9) Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione d'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso mezzi d'opera ed impianti di appalto, ivi comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoriasua proprietà. 410) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. L'effettuazione di eventuali turni di lavoro compatibilmente 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall’art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con le vigenti disposizioni sindacali di categoriaD.M. n. 145/2000. 5. L'applicazione integrale 11) Come già indicato nel presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 6. L'applicazione del contratto e degli accordi prescrizioni di cui al punto precedente anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l’appaltatore sia una società cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione aziendale dell’appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 7. La responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme citato articolo del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso in cui il subappalto non sia stato autorizzato, salvo sempre gli altri diritti dell’AmministrazioneCapitolato. 8. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotati di tesserino di riconoscimento dell'operatore atto all’individuazione della sua identità e qualifica. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto 7, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato e certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere un risarcimento danni. Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale vigenti per l'esecuzione di servizi e lavori pubblici e a quanto sopra elencato, sono altresì a completo carico dell’impresa, gli oneri ed obblighi speciali che appresso si precisano: 1. la responsabilità dell’appaltatore in ordine all’osservanza da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 2. l'onere per il pagamento della pratica ISPESL. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla supervisione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. Oltre Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri previsti dal e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto Generale d’Appalto e agli altri indicati nel al presente Capitolato specialeSpeciale, saranno nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore: 1. la nominadell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: - Nomina, prima dell'inizio delle prestazionidei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 2; - La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioniecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori. - la riproduzione di grafici, diseni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. - Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. - Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. - la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti; - l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza. - La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 131 del Dlgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2001 e s.m.i. - L'adozione, nell'esecuzione nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in applicazione vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. - le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere; - provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle vigenti norme apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell’art. 118 del Dlgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. - provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori; - il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti; - le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la prevenzione contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto; - i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati; - l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori; - la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato; - le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future; - ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata; - l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore; - le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione); - l’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di collaudo); - dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale; - l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità; - i pagamenti degli infortuni sui luoghi operai, secondo le norme dei contratti di lavorolavoro vigenti; - la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori; - l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; - lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 5 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà; - la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere; - ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante; - Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%. In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto. Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima rata di acconto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni deve intendersi infortunio, ricadrà pertanto ricadente sull’appaltatoresull’Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazionela Stazione appaltante, nonché il personale comunale preposto alla supervisione del servizio. 3. L'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso di appalto, ivi comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria. 4. L'effettuazione di eventuali turni di lavoro compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria. 5. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 6. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui al punto precedente anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l’appaltatore sia una società cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione aziendale dell’appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 7. La responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso in cui il subappalto non sia stato autorizzato, salvo sempre gli altri diritti dell’Amministrazione. 8. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotati di tesserino di riconoscimento dell'operatore atto all’individuazione della sua identità e qualifica. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto 7, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato e certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere un risarcimento danni. Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale vigenti per l'esecuzione di servizi e lavori pubblici e a quanto sopra elencato, sono altresì a completo carico dell’impresa, gli oneri ed obblighi speciali che appresso si precisano: 1. la responsabilità dell’appaltatore in ordine all’osservanza da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 2. l'onere per il pagamento della pratica ISPESL. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla supervisione Direzione ed alla sorveglianza. All’impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante. L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro. Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua. Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. 3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. 4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza. 5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 6) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato generale e gli obblighi che seguono: - la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di Appalto tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e agli altri indicati nel presente Capitolato specialenotturna conforme alle normative e leggi vigenti; - l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, saranno a carico dell'Appaltatore: 1di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. la nomina, prima dell'inizio delle prestazioni, 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente per tutto il periodo di esecuzione dei lavori; - l’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 2. L'adozionedimensioni minime di 200 × 150 cm, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Ogni più ampia responsabilità loro manutenzione o sostituzione in caso di infortuni deve intendersi pertanto ricadente sull’appaltatoredegrado fino alla ultimazione dei lavori, restandone sollevata l'Amministrazionecon le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; - provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori, nonché l’accertamento dell’esistenza di servizi di rete e loro posizionamento, lungo le banchine stradali sulle quali saranno poste in opera le barriere di sicurezza (guardrail) e la segnaletica verticale; - il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti; - le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale comunale preposto occorrente per l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto; - i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati; - l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori; - la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, compreso l’onere per la buona conservazione, sia delle opere realizzate, sia della efficienza della segnaletica stradale temporanea, dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato; - le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla supervisione stipulazione del servizio. 3. L'osservanza contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future; - l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore; - l’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di collaudo); - dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale; - l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità; - l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti relative alle leggi e regolamenti relativi al lavoro delle donne e dei fanciulli, le assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità invalidità e vecchiaia nonché delle vecchiaia, tubercolosi, malattie e tutte le altre disposizioni in vigore per l’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che possono potranno intervenire in corso d’appalto. Non si darà luogo - la corresponsione di appaltopaghe operaie, ivi comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria. 4. L'effettuazione di eventuali turni assegni familiari e indennità di lavoro compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria. 5. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale straordinario o festivo non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori; - l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati; - provvedere alla riparazione dei danni, di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verifichino agli impianti in corso d’esecuzione; - provvedere al risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo d’esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi ed indenni l’Amministrazione ed il suo personale; - l’obbligo a prescegliere per l’acquisto delle proprie forniture, Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle maestranze, i vigenti CC.CC.NN.L. - assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro, tanto per quelli impiegati nei lavori anzidettida essa eseguiti direttamente, quanto per quelli che fossero richiesti dall’Amministrazione per lavori in economia. - l’obbligo ad uniformarsi a quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. - l’impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati, ed eventualmente riscaldati, a seconda delle richieste della Direzione; il trasporto del personale della Direzione dei Lavori, con idonea vettura, che dovrà essere sempre a disposizione nelle ore di lavoro; - l’obbligo di consentire l'accesso in cantiere, qualunque sia lo stato di esecuzione dei lavori a Ditte specializzate di fiducia della Stazione appaltante per eseguire opere complementari, sussidiarie e di finitura, (quali ad esempio impermeabilizzazioni, segnaletica, , ecc. 6) La consegna dei lavori alle Ditte esecutrici delle sopracitate opere complementari, avverrà sulla base di stati di consistenza dei lavori eseguiti nel quadro del presente appalto, redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Impresa, corredati se necessario da eventuale documentazione fotografica. L'applicazione - lo sgombero e la pulizia del contratto cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà; - la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere; - ogni onere e degli accordi responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante; - il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP di cui al punto precedente D.P.R. 11 maggio 1991, n. 187. - all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura, che può quindi anche dopo non essere previsto senza che con ciò possa dedursi che detti oneri non siano considerati. Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la scadenza Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e fino alla loro sostituzione efarmaceutica. A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori, nel caso in cui l’appaltatore sia ad ogni stato di avanzamento una società cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione aziendale dell’appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 7. La responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso in cui il subappalto non sia stato autorizzato, salvo sempre gli altri diritti dell’Amministrazione. 8. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotati di tesserino di riconoscimento dell'operatore atto all’individuazione della sua identità e qualificaparticolare ritenuta dello 0,50%. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto 7trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavorovi provvederà la Stazione appaltante, l'Amministrazione medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a quandoraggiungere l’importo della somma necessaria, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato e certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti qualora la ritenuta di cui sopra l’appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazionefosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, né ha titolo per chiedere un risarcimento danni. Oltre all’osservanza delle norme sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima rata di carattere generale vigenti per l'esecuzione di servizi e lavori pubblici e a quanto sopra elencato, sono altresì a completo carico dell’impresa, gli oneri ed obblighi speciali che appresso si precisano: 1. la responsabilità dell’appaltatore in ordine all’osservanza da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 2. l'onere per il pagamento della pratica ISPESLacconto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni infortunio, ricadrà pertanto sull’appaltatoresull’Appaltatore, restando restandone sollevata l’Amministrazione appaltante la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla supervisione Direzione ed alla sorveglianza. All’impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante. L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro. Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante lacautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

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