Disciplina e buon ordine dei cantieri Clausole campione

Disciplina e buon ordine dei cantieri l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'esecutore, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del...
Disciplina e buon ordine dei cantieri l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Disciplina e buon ordine dei cantieri. 1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale. 3. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. La stazione appaltante, tramite il direttore dei lavori, ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 5. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Disciplina e buon ordine dei cantieri. L’Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore stesso. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. L’Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi. L’Appaltatore provvede affinché l’accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.
Disciplina e buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai. L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi. L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori. La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento dei soggetti riconducibili all’Operatore Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e richiederne la sostituzione.
Disciplina e buon ordine dei cantieri. L'appaltatore attraverso il Direttore Tecnico di Cantiere mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare al suo personale le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte col contratto. L'appaltatore non può assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere la sostituzione degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il Direttore Tecnico di Cantiere sarà responsabile del rispetto del piano di sicurezza secondo la normativa vigente da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Disciplina e buon ordine dei cantieri. La D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno ordinare, a loro insindacabile giudizio, l’allontanamento di quel personale che dimostri incapacità professionale o il cui comportamento sia giudicato incompatibile con il buon andamento degli interventi, o che abbia creato problemi con i cittadini e l’Appaltatore è tenuto a dar corso all’ordine con sollecitudine. Idem, qualora un subappaltatore, anche se autorizzato dal Responsabile del procedimento, dovesse poi risultare non idoneo ad insindacabile giudizio della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, al ricevimento della comunicazione scritta, da parte della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, relativa alla richiesta di allontanamento del subappaltatore non idoneo, l’Appaltatore dovrà tempestivamente allontanarlo e prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto. L’annullamento del subappalto non darà diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione degli interventi e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Appaltatore e subappaltatore, sarà a carico dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati, o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Disciplina e buon ordine dei cantieri. 17 ART. 3.12 -
Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi dell’articolo 6, del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattuali e tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del predetto Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.