ONERI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE Clausole campione

ONERI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE. L'appaltatore nella programmazione dei propri lavori e nella installazione del cantiere dovrà tenere conto che la Villa è talvolta utilizzata e che il contesto, Villa, giardino e parco, è soggetto ad una attività relazionale pubblica: tali prerogative potranno essere opportunamente gestite nel periodo di esecuzione dei lavori, ma dovranno essere sempre consentite in piena sicurezza e decoro. L'Appaltatore dovrà pertanto programmare, organizzare e gestire la propria attività esclusivamente all'interno del cantiere e degli spazi assegnati, mantenendoli in condizione di sufficiente presentabilità: nelle delimitazioni del cantiere e nella esecuzione dei lavori dovrà essere osservata una particolare attenzione alla monumentalità del sito ed alle sue componenti storiche ed artistiche. In particolare dovrà essere considerata strettamente preclusa l’attività di cantiere nel giardino ornamentale e nel parco. In queste aree si potrà operare solo per lo stretto indispensabile e con la massima cautela, previa espressa autorizzazione della direzione lavori e, se necessario, dell'Amministrazione Comunale, avendo preventivamente presa visione, presso l'Amministrazione stessa, delle norme specifiche che regolano le attività in dette aree. In ogni caso nelle aree di cantiere del giardino storico di Villa la Magia è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività, che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Gli alberi eventualmente presenti in prossimità del cantiere o degli spazi di manovra dovranno essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale e per il transito dei mezzi. A tale riguardo l'appaltatore dovrà preventivamente far approvare dalla D.LL. il progetto di cantiere per quanto non sia già contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento.
ONERI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è obbligato:
ONERI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE. L'appaltatore è obbligato:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).