Direttore dei lavori. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 123 del Reg. n. 554/99, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, ottemperando alle prescrizioni del Titolo IX del Regolamento i cui articoli qui si intendono richiamati. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ai sensi dell’art. 128 del Reg. n. 554/99 il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Ai sensi del medesimo articolo, il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi. Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere. Il Direttore dei lavori, infine, ha l’obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di q...
Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, qualora si provveda sotto riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi. Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.
Direttore dei lavori. La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l’esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Legge.
Direttore dei lavori. Sig. impresa
Direttore dei lavori. 1. La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un Direttore dei Lavori.
Direttore dei lavori. Per le Amministrazioni Committenti varrà l’indicazione del Direttore dei Lavori effettuata nella richiesta di attivazione dei Contratti Derivati.
Direttore dei lavori. Soggetto di cui all'art.124 del D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999.
Direttore dei lavori. 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario della Stazione Appaltante e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori, in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché quelli di cui all’art 101, comma 3 del Decreto medesimo.
Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi. Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere. Il Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha l’obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.