Operazione di maggiore rilevanza. L’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (cfr. Allegato B). La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
Operazione di maggiore rilevanza l’operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell’Allegato A alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”, ovvero in ogni caso in cui il