Orario di lavoro dei dirigenti. 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente C.C.N.L. in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e' negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione). 2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita' previste, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate. 5. L'azienda o ente, con le procedure di budget del comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di ventisei ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra' essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti. 8. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita': a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro; b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003; d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate; g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. 9. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente C.C.N.L. in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore. 10. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessita' da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art. 114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti. 11. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15. 12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 14. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi. 15. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di riposo non potra' comunque superare la misura di tre ore, purche' siano garantite almeno otto ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilita', attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico. 16. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti. 17. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo. 18. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.
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Orario di lavoro dei dirigenti. 1E’ funzionale all’orario di servizio: rappresenta la fascia oraria durante la quale, nell’ambito dell’orario di servizio, il dipendente assicura la prestazione lavorativa cui è tenuto per contratto. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno Nell’arco dell’orario di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidatoil periodo lavorato dal dipendente, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzareriferito al dovuto contrattuale, viene conteggiato al minuto. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione Sono considerate nell’ambito delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente C.C.N.L. in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno 38 ore settimanali di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e' negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' da destinarsi alle attività non assistenziali, quali l'aggiornamento l’aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita' previstel’E.C.M., la partecipazione ad attivita' attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma., anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la relativa duratacui regolamentazione si rinvia ad altro allegato. Per i dirigenti rimasti Dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento inferiore alle 38 ore settimanali le ore destinate all'aggiornamento all’aggiornamento sono dimezzate.
5proporzionate alla percentuale del rapporto di lavoro. L'azienda o enteL’Azienda, con le procedure di budget del comma 1concordate con i dirigenti responsabili di ciascuna struttura complessa, puo' può utilizzare, in forma cumulata, trenta n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4da destinarsi alle attività non assistenziali, per un totale massimo di ventisei n. 26 ore annueannue per ciascun dirigente, prioritariamenteescluso il Dirigente con incarico di Direzione di Struttura Complessa, prioritariamente per contribuire alla riduzione delle liste di attesa d’attesa ovvero per il perseguimento di specifici obiettivi assistenziali e (art. 14, comma 5 del CCNL 2002-05 del 3.11.05). Ove si renda necessario, viene a sommarsi all’orario di prevenzione definiti lavoro contrattualmente dovuto, un orario per ulteriori attività effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli: • 56 del CCNL 3/11/2005: orario concordato per attività collegate al raggiungimento di obiettivi prestazionali di risultato, preventivamente concordate in sede di discussione di budget; • 55 c. 2 del CCNL 8/6/2000: rappresenta la possibilità del Direttore Generale di chiedere ai propri dirigenti prestazioni ulteriori al fine di far fronte a particolari situazioni di carenza di organico o liste di attesa, in accordo con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5équipes interessate; • 18 del 3/11/2005: turni aggiuntivi di guardia notturna fino al 12% del numero complessivo aziendale di guardie; • 14, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive c. 6 del CCNL 3/11/2005: attività aggiuntiva di cui all'artall’art. 11555, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle aziende o entidel CCNL 8/6/2000. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra' essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario L’orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giornidi ogni singolo dirigente, compresi i Dirigenti con orario convenzionale rispettivamente incarico di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti.
8. La distribuzione dell'orario di lavorostruttura complessa, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione non potrà in maniera programmata di tutti alcun modo coincidere con gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, orari in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
9. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente C.C.N.L. in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore.
10. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessita' da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art. 114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti.
11libera professione preventivamente comunicati all’Ufficio preposto. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15mancato rispetto del suddetto impegno comporta violazione del dovere d’Ufficio.
12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
14. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi.
15. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di riposo non potra' comunque superare la misura di tre ore, purche' siano garantite almeno otto ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilita', attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico.
16. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti.
17. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
18. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.
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Orario di lavoro dei dirigenti. 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo Per quanto riguarda l'orario di lavoro e l'organizzazione della prestazione di lavoro, articolando il nuovo CCNL da un assetto organico all'intera materia recependo in modo flessibile l'impegno gran parte, ma anche aggiornando, la regolamentazione dei precedenti CCNL. Sul versante degli adattamenti alla disciplina legislativa, occorre segnalare che la nuova regolamentazione ha operato un adeguamento al D.Lgs n. 66/2003 di "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" seppure nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato di settore in un apposito atto di indirizzo analogo a quello riguardante il personale comparto sanità. Esaminando la problematica sull’orario di lavoro, il lunghissimo art. 24 è sostanzialmente privo di novità fino al comma 14, ma dopo ne contiene parecchie. Viene innanzitutto confermato che l'orario ordinario di lavoro è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzaredi apertura al pubblico. I volumi prestazionali richiesti all'equipe all'équipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente C.C.N.L. CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' unita operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 238 ore settimanali, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. D.Lgs 502/92 e successive modifiche s.m.i. (“… il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati ed integrazionialle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente previsto”), e' negoziato è definito con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita' previste, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale La disciplina relativa alla riserva di ore destinate ad attività non rientra nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda o ente, con le procedure di budget del comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di ventisei ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle quella relativa alle prestazioni aggiuntive di cui all'artè confermata. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra' Viene precisato che l'articolazione ordinaria puo essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, giorni con orario convenzionale rispettivamente di sette 7 ore e trentasei 36 minuti e di sei 6 ore e venti minuti.
820 minuti salvaguardando, però, contestualmente, le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. La distribuzione dell'orario Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale, come sopra indicato, fatto salvo quanto diversamente previsto in altre disposizioni contrattuali o dalle disposizioni legislative vigenti. Il CCNL conferma, inoltre, che ai fini del perseguimento dei suddetti obiettivi, è previsto l'utilizzo di lavorodiverse tipologie orarie, tenuto conto le quali possono anche coesistere nell'ottica di assicurare la massima flessibilita del sistema nonché il miglioramento dei servizi e delle attività. Per quanto riguarda gli aspetti più innovativi, viene invece introdotta, in attuazione del suindicato D.Lgs. n. 66 del 2003, una specifica regolamentazione dei limiti orari per i dirigenti, che diversi sistemi di articolazione dell'orario fa riferimento non più ad un orario giornaliero, ma all'orario settimanale. In particolare, viene affermato che l'orario di lavoro possono anche coesisterenon puo superare la "media" delle 48 ore settimanali, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione comprensive del lavoro e dei servizistraordinario o di altre forme di prestazioni lavorative integrative dell’attività istituzionale, ivi comprese le c.d. “prestazioni aggiuntive” ed esclusa la libera- professione intramuraria. Tale media va calcolata, in funzione base alla nuova disposizione contenuta nel CCNL, nell'ambito di un'organica distribuzione un arco temporale di sei mesi. Ciò comporta l’indubbio vantaggio per la parte datoriale che puo disporre di un arco temporale piu ampio per compensare la diversa modulazione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario tempi di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003;
d) assicurazionedei propri dirigenti, in caso relazione alle esigenze organizzative e di adozione servizio. Viene ribadito l’obbligo del riposo continuativo di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i turni 11 ore per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
9continuative. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente C.C.N.L. in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore.
10. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessita' da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art. 114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti.
11. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.
12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attivita', debitamente autorizzataTuttavia, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
14. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi.
15. Al fine di garantire la continuita' continuità assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle nelle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi territoriali, l'attivita' l'attivita lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, ciò non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodopossibile, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le Si aggiunge anche che le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attivita' l'attività di cui al comma 2 dell'artdell'art.115, nella quale sono ricomprese le c.d. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria)“Prestazioni aggiuntive”, durante la fruizione delle undici ore di riposo non potra' potrà comunque superare la misura di tre 3 ore, purche' purché siano garantite almeno otto 8 ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilita'responsabilità, attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico.
16. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti.
17. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
18. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.
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Orario di lavoro dei dirigenti. 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o entedell'azienda, i dirigenti titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente C.C.N.L. in materia di assegnazione dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, 2 e' negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'artprocedure e per gli effetti dell'art. 9365, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione)6 citato.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 e' confermato in 38 ore settimanali, al fine di trentotto ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonche' al assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. I dirigenti con rapporto Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei servizio di cui ai commi 1 e 2 e' verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell'art. 65 del presente articoloCCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigentidirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita' previste, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' assistenziale e assistenziale, non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 3623, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda o ente, con le procedure di budget del comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di ventisei ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra' essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti.
8. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
9. La presenza del dirigente sanitario medico nei servizi ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare con le situazioni procedure di emergenzacui al comma, 1, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni dell'art. 19 del presente C.C.N.L. in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionaliCCNL 5 dicembre 1996. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro 24 ore.
106. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare aziendale con le situazioni procedure di emergenzacui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' di cui al presente CCNLall'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali altre eventuali necessita' da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art. 114, 20 comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigentidel CCNL 5 dicembre 1996.
11. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.
12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
14. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi.
15. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di riposo non potra' comunque superare la misura di tre ore, purche' siano garantite almeno otto ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico7. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia gia' di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e responsabilita', attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico.
16. Ai soli fini 2 del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti.
17. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
18. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.
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Orario di lavoro dei dirigenti. 1E’ funzionale all’orario di servizio: rappresenta la fascia oraria durante la quale, nell’ambito dell’orario di servizio, il dipendente assicura la prestazione lavorativa cui è tenuto per contratto. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno Nell’arco dell’orario di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidatoil periodo lavorato dal dipendente, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzareriferito al dovuto contrattuale, viene conteggiato al minuto. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione Sono considerate nell’ambito delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente C.C.N.L. in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno 38 ore settimanali di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e' negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate da destinarsi ad attivita' non assistenzialiattività, quali l'aggiornamento l’aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita' previstel’E.C.M., la partecipazione ad attivita' attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma., anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la relativa duratacui regolamentazione si rinvia ad altro allegato. Per i dirigenti rimasti Dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento inferiore alle 38 ore settimanali le ore destinate all'aggiornamento all’aggiornamento sono dimezzate.
5proporzionate alla percentuale del rapporto di lavoro. L'azienda o enteL’Azienda, con le procedure di budget del comma 1concordate con i dirigenti responsabili di ciascuna struttura complessa, puo' può utilizzare, in forma cumulata, trenta n. 30 minuti settimanali delle quattro ore ore, previste per i dirigenti del comma 4ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, per un totale massimo di ventisei n. 26 ore annueannue per ciascun dirigente, prioritariamenteescluso il Dirigente con incarico di Direzione di Struttura Complessa, prioritariamente per contribuire alla riduzione delle liste di attesa d’attesa ovvero per il perseguimento di specifici obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6(art. 14, comma 5 del CCNL 2002-05 del 3.11.05). Ove si renda necessario, viene a sommarsi all’orario di lavoro contrattualmente dovuto, un orario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5ulteriori attività effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli: • 18 del 3/11/2005: turni aggiuntivi di guardia notturna fino al 12% del numero complessivo aziendale di guardie; • 14, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive c. 6 del CCNL 3/11/2005: attività aggiuntiva di cui all'artall’art. 11555, comma 2 (Tipologie del CCNL 8/6/2000 rappresenta la possibilità del Direttore Generale di attivita' libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali chiedere ai propri dirigenti prestazioni e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra' essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti.
8. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie ulteriori al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative far fronte a qualsiasi titolo prestate;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
9. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenzacarenza di organico o liste di attesa, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni in accordo con le équipes interessate. Per quanto riguarda il personale della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente C.C.N.L. in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario dirigenza sanitaria si specifica che l’orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurneogni singolo Dirigente, la presenza e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e compresi i Dirigenti con incarico di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore.
10. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli oraristruttura complessa, individuata non potrà in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessita' da individuare alcun modo coincidere con gli orari in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art. 114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti.
11libera professione preventivamente comunicati all’Ufficio preposto. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15mancato rispetto del suddetto impegno comporta violazione del dovere d’Ufficio.
12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
14. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi.
15. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di riposo non potra' comunque superare la misura di tre ore, purche' siano garantite almeno otto ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilita', attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico.
16. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti.
17. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
18. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.
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