Assemblee sindacali. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sinda- cali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in ora- rio non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vin- colo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale par- tecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sin- dacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni ...
Assemblee sindacali. 1. Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro-capite, per ciascun anno scolastico.
2. Le assemblee in orario di lavoro e fuori orario di lavoro sono indette
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell’art. 1 , comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;
b. dalle RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8 comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7.8.1998
c. dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1 , comma 5 , del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali.
3. La durata di ogni assemblea d’istituto non può essere inferiore ad un’ora (60’) né superiore a due (120’)
4. La convocazione dell’assemblea, la durata, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta, fonogramma o fax al D.S.
5. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell’istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene attraverso affissione agli albi dei vari plessi succursali e sedi staccate e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione. Sulla base delle adesioni, il D.S. indicherà il locale in cui si terrà l’assemblea. Nel termine delle successive 48 ore, altre XX.XX., purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali, assemblee separate. L’eventuale comunicazione definitivamente integrata, relativa all’assemblea/e di cui al presente articolo, va affissa all’albo dell’istituzione scolastica entro il suddetto termine di 48 ore. Trascorso il termine delle 48 ore, il D.S. ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevoca...
Assemblee sindacali. 1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o la durata di ore se l’assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
Assemblee sindacali. La RSU nel suo complesso può indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro, normalmente della durata di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti. Le assemblee possono anche essere indette dalla R.S.U. congiuntamente con una o più Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto ai sensi delle disposizioni vigenti. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d’istituto o esterna), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 10 giorni prima, al capo d’istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 5 giorni. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell’istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto provvederà, ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e, conseguentemente, predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi), non può essere impedito di partecipare all’assemblea. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazioni della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso che l’assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il Dirigente scolastico consentirà ad ogni dipendente che partecipa all’assemblea il tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea stessa. Il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di part...
Assemblee sindacali. 1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno sono comunicate al Servizio Risorse Umane, di norma, con tre giorni consecutivi di preavviso rispetto alla data individuata.
3. I Responsabili dei Settori trasmettono al Servizio Risorse Umane l'elenco dei dipendenti partecipanti entro i tre giorni lavorativi successivi all'assemblea. La partecipazione all'assemblea è comprensiva dei tempi di spostamento.
4. Nei casi in cui l'attività̀ lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
5. L’amministrazione fornisce i locali, eventualmente anche convenzionandosi con altri enti, per lo svolgimento dell’assemblea compatibilmente con le attività̀ di servizio e si impegna, in ogni caso, ad individuare a proprie spese altri locali qualora non fossero disponibili quelli dell’ente. Il personale operante fuori dalla sede cui si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario, al raggiungimento della sede dell’assemblea, che si ritiene in mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario fissato per l’assemblea stessa.
Assemblee sindacali a. L’assemblea può essere indetta: - dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto scuola sia unitariamente che disgiuntamente; - dalla RSU sia unitariamente che disgiuntamente.
b. Le assemblee possono riguardare: - la totalità del personale docente ed ATA; - solo il personale docente; - solo il personale ATA o una delle categorie ad esso appartenenti (amministrativi, tecnici, ausiliari), di tutta l’istituzione scolastica o, anche, di una sola sede, plesso succursale.
c. L’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni va specificata nella convocazione dell’assemblea.
d. L’assemblea può essere indetta sia in orario di lavoro e/o funzionamento delle attività didattiche che in altri orari. Quando l’assemblea si svolge in orari coincidenti con l’orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche, il personale interessato deve esprimere, in forma scritta, la propria adesione o non adesione, con quattro giorni lavorativi di preavviso. Tale dichiarazione individuale di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (dieci ore) ed è irrevocabile. I partecipanti all’assemblea non sono tenuti né ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti di carattere burocratico.
e. Di norma, le assemblee interne all’istituzione scolastica hanno la durata di due ore. In caso di assemblea provinciale, di cui sono titolari le XX.XX. provinciali, in orario di servizio la durata massima è di tre ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio.
f. Le assemblee si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere e in maniera non superiore a due al mese.
g. Il dirigente scolastico adotta tutte le iniziative per garantire la massima diffusione dell’informazione con tempestività; nello stesso giorno in cui la richiesta viene presentata il D.S. predispone l’affissione all’albo nelle bacheche sindacali dei diversi plessi o sezioni staccate e la trasmette, con apposita circolare interna, al personale interessato.
h. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA se l’adesione è totale, il D.S. d’intesa con le RSU stabilisce la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. Di norma, il D.S. potrà trattenere in servizio al massimo n° 1 unità di personale amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per plesso o sezione staccata. Per la scelta dei nominativi il D.S....
Assemblee sindacali. In caso di assemblea sindacale, nei plessi e nelle sezioni staccate le lezioni termineranno in tempo utile per consentire il raggiungimento della sede dove si svolge l’assemblea. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l’assemblea stessa ed è irrevocabile. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l’adesione è totale, il D.S. e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali (vigilanza all’ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico; eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell’assemblea).
Assemblee sindacali. L’Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 20 della Legge 300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12. In occasione di assemblee indette al di fuori della propria sede di lavoro, i partecipanti fruiranno di un monte ore aggiuntivo per le percorrenze, rispetto a quello indicato nella convocazione, da non imputare al monte ore annuo di cui al presente articolo. La durata del tempo di trasferimento sarà concordata, di volta in volta, con le XX.XX. e comunicata ai dipendenti unitamente alle eventuali modalità di timbratura. In caso di assemblee che prevedano la partecipazione di personale diversamente abile per motivi uditivi, l’impresa fornirà apposito servizio di traduzione simultanea.
Assemblee sindacali. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Nel caso di assemblee in orario di servizio sia per i Dirigenti Scolastici, sia per il personale docente che ATA, la durata è di due ore ( le prime o le ultime dell’orario di servizio). L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare sei giorni prima; l’adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La dichiarazione obbligatoria preventiva individuale ( cinque giorni antecedenti) di partecipazione o non partecipazione, espressa in forma scritta da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale ed è irrevocabile, salvo il caso di assenza per motivi di salute. I partecipanti all’assemblea non sono quindi tenuti ad apporre firma di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Per le assemblee a cui partecipa anche il personale A.T.A., ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico può predisporre la permanenza in servizio di un Assistente amministrativo e di un Collaboratore scolastico. Le stesse misure di garanzia valgono in occasione dell’effettuazione di scioperi, solo nei casi previsti dal vigente CCNL. Qualora si renda necessaria questa applicazione, essa sarà effettuata prioritariamente su base volontaria; in caso negativo si procede al sorteggio attuando comunque il criterio della turnazione. Ogni dipendente ha diritto alla partecipazione per un totale di 10 ore durante l’anno scolastico. Il tempo necessario a raggiungere la sede ove ha luogo l’assemblea sindacale è calcolato all’interno delle ore previste per lo svolgimento dell’assemblea stessa.
Assemblee sindacali. Art. 5 Gewerkschaftsversammlungen
1. Il personale ha diritto di partecipare al proprio posto di lavoro sia durante l’orario di lavoro che fuori dall’orario di lavoro ad assemblee sindacali per un massimo di 10 ore annue retribuite pro capite.
1. Das Personal ist berechtigt an seinem Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx pro Xxxx im Xxxxxx xxx xxxxxxxxx 00 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Jahr an Gewerkschafts- versammlungen teilzunehmen.
2. Le assemblee che possono riguardare la generalitá dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamen- te dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Die Versammlungen, die die Bediensteten im allgemeinen oder einzelne Gruppen von ihnen betreffen können, werden von den Ge- werkschaftsorganisationen getrennt oder einheitlich einberufen, wobei eine Tagesordnung über Gewerkschafts- und Arbeitsfragen erstellt wird.