Assemblee sindacali Clausole campione
Assemblee sindacali. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sinda- cali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in ora- rio non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vin- colo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale par- tecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sin- dacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni ...
Assemblee sindacali. 1. L’art. 8 del XXXX 0000-0000, per quanto riguarda i limiti di concessione dell’assemblea da parte del Dirigente Scolastico prevede: durata massima dell’assemblea 2 ore, massimo 10 ore annuali pro-capite, massimo 2 assemblee mensili per scuola e per categoria di personale. Tale limite ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali non si applica alle assemblee territoriali, fermo restando il numero massimo di ore pro capite. Le assemblee del personale docente dovranno tenersi o all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Inoltre viene richiesta la firma del personale interessato di adesione o non adesione obbligatoria ed irrevocabile ai fini del computo del monte ore di assemblee individuale annuale.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese, a norma dell’art. 15 del CCRI dell’Xxxxxx-Romagna del 09/12/08, il limite delle due assemblee mensili riguarda esclusivamente le assemblee effettuate all’interno della stessa Istituzione Scolastica. Le assemblee convocate territorialmente non sono utili al raggiungimento del sopraddetto limite
3. Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs.165/01 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.
4. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. Il limite di due assemblee al mese deve intendersi riferito da una parte alle assemblee rivolte alla generalità del personale o, dall’altra, disgiuntamente, a quelle che coinvolgono singoli gruppi di esso.
5. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di indizione delle assemblee a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.
6. Secondo quanto previsto dall’art.8 comma 9 lettera B del CCNL Scuola 29/11/07, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se...
Assemblee sindacali. Possono indire, ai sensi dell’art. 8 del CCNL a livello di istituzione scolastica le assemblee sindacali i seguenti soggetti: • la RSU nel suo complesso; • singolarmente o congiuntamente una o più organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del CCNQ art 1 comma 5; • la RSU congiuntamente ad una o più delle organizzazioni citate al precedente punto. La richiesta di assemblea da parte delle RSU deve essere inoltrata al Dirigente, preferibilmente con dieci giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. La dichiarazione individuale di partecipazione, va espressa in forma scritta preferibilmente con cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l’assemblea né ad assolvere ulteriori adempimenti; tuttavia, dopo l’adesione espressa, sono tenuti alla partecipazione o ad avvertire la dirigenza in caso di mancata partecipazione, per sopraggiunti motivi.
Assemblee sindacali. 1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o la durata di ore se l’assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
Assemblee sindacali. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno otto giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno 5 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di assistente amministrativo sarà in ogni caso addetta a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, si terrà conto dei lavoratori con il minor numero di ore di assemblea già effettuate e, nel caso di lavoratori con analoghe situazioni, si procederà al sorteggio.
Assemblee sindacali. 1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno sono comunicate al Servizio Risorse Umane, di norma, con tre giorni consecutivi di preavviso rispetto alla data individuata.
3. I Responsabili dei Settori trasmettono al Servizio Risorse Umane l'elenco dei dipendenti partecipanti entro i tre giorni lavorativi successivi all'assemblea. La partecipazione all'assemblea è comprensiva dei tempi di spostamento.
4. Nei casi in cui l'attività̀ lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
5. L’amministrazione fornisce i locali, eventualmente anche convenzionandosi con altri enti, per lo svolgimento dell’assemblea compatibilmente con le attività̀ di servizio e si impegna, in ogni caso, ad individuare a proprie spese altri locali qualora non fossero disponibili quelli dell’ente. Il personale operante fuori dalla sede cui si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario, al raggiungimento della sede dell’assemblea, che si ritiene in mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario fissato per l’assemblea stessa.
Assemblee sindacali. In caso di assemblea sindacale, nei plessi e nelle sezioni staccate le lezioni termineranno in tempo utile per consentire il raggiungimento della sede dove si svolge l’assemblea. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l’assemblea stessa ed è irrevocabile. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l’adesione è totale, il D.S. e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali (vigilanza all’ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico; eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell’assemblea).
Assemblee sindacali. L’Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 20 della Legge 300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12. In occasione di assemblee indette al di fuori della propria sede di lavoro, i partecipanti fruiranno di un monte ore aggiuntivo per le percorrenze, rispetto a quello indicato nella convocazione, da non imputare al monte ore annuo di cui al presente articolo. La durata del tempo di trasferimento sarà concordata, di volta in volta, con le XX.XX. e comunicata ai dipendenti unitamente alle eventuali modalità di timbratura. In caso di assemblee che prevedano la partecipazione di personale diversamente abile per motivi uditivi, l’impresa fornirà apposito servizio di traduzione simultanea.
Assemblee sindacali. Fatte salve le prerogative in tema di libertà sindacali e di riunione in orario di lavoro in applicazione delle norme vigenti e del CCNL,l'Amministrazione fornirà a proprio carico idonei locali interni od esterni per lo svolgimento delle assemblee.
Assemblee sindacali. Art. 5 Gewerkschaftsversammlungen
1. Il personale ha diritto di partecipare al proprio posto di lavoro sia durante l’orario di lavoro che fuori dall’orario di lavoro ad assemblee sindacali per un massimo di 10 ore annue retribuite pro capite.
1. Das Personal ist berechtigt an seinem Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx pro Xxxx im Xxxxxx xxx xxxxxxxxx 00 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Jahr an Gewerkschafts- versammlungen teilzunehmen.
2. Le assemblee che possono riguardare la generalitá dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamen- te dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Die Versammlungen, die die Bediensteten im allgemeinen oder einzelne Gruppen von ihnen betreffen können, werden von den Ge- werkschaftsorganisationen getrennt oder einheitlich einberufen, wobei eine Tagesordnung über Gewerkschafts- und Arbeitsfragen erstellt wird.