Common use of Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Clause in Contracts

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente l’amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure previste nella contrattazione integrativa di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, amministrazione tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti hanno diritto di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario tornare a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, ente tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola ripristino del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario rapporto a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: ­ con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; ­ con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, ente tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola ripristino del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario rapporto a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. La durata settimanale della prestazione lavorativa, fatte salve le situazioni attualmente esistenti, è fissata orientativamente nelle seguenti percentuali con il tempo pieno: 33,33 = 12 ore settimanali 50 = 18 ore settimanali 55,56 = 20 ore settimanali 69,44 = 25 ore settimanali 83,33 = 30 ore settimanali 3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente4. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente l’Azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, l’Azienda tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente dall’Azienda avviene con il consenso scritto dell’interessato. 45. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola ripristino del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario rapporto a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione con decorrenza dall’inizio del mese, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essereessere realizzato: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente il CNEL ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4 , in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, il CNEL tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti hanno diritto di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario tornare a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, amministrazione tenuto conto della natura dell’attività dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti hanno diritto di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario tornare a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Entel’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, comma 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgsd.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativapre-stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure previste nella contrattazione integrativa di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, amministrazione tenuto conto della natura dell’attività dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti hanno diritto di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario tornare a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente l’amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, amministrazione tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti hanno diritto di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario tornare a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda l'azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, ente tenuto conto della natura dell’attività dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessatodell'interessato. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola ripristino del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario rapporto a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, 13anche in soprannumero oppure, 14 (Servizio di pronta disponibilità) prima della scadenza del presente CCNLbiennio, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per a condizione che vi sia la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero disponibilità del posto in relazione all’orario svoltoorganico. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgsD.Lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: CCNL Sanità Pubblica

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Entel’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, …. comma 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 ….. (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 ….. (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essereessere realizzato: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giornitempo parziale orizzontale); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b) (50). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, esigenze il dipendente può concordare con l’azienda o ente l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’artindividuate con le procedure di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto)4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, amministrazione tenuto conto della natura dell’attività dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000 (51). 5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti hanno diritto di ricaduta sulla regola ottenere la trasformazione del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario rapporto a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio pieno decorso un triennio dalla data di pronta disponibilità) assunzione purché vi sia disponibilità del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento posto di organico o della frazione di orario corrispondente al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di completamento del tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato pieno ai sensi dei precedenti commi 5 e dell'art. 6, si applica l’artcomma 1 del D.Lgs. 28 61/2000 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali52). 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione pre- stazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'annodell’anno, in misura mi- sura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco parzia- le nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità mo- dalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendentedi- pendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione articola- zione della prestazione lavorativa che contemperino contem- xxxxxx le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile mensi- le o annuale praticabili presso ciascuna azienda azien- da o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta richie- sta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanalisetti- manali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente preventi- vamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate individua- te dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare par- ticolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni pre- stazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativalavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, salvo il caso del part time verticale per il quale la frazione di posto può essere del 25% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. Le frazioni di posto a tempo parziale vacanti possono essere tra loro sommate ed essere ridefinite quali posti a tempo pieno e/o parziale nella pianta organica anche ai fini di nuove assunzioni, fatto salvo il dettato del comma 4 del presente articolo per i part-time a tempo determinato non superiore a due anni. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontalex. xxxxxxxxxxx, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia c. con combinazione delle due modalità indicate indicati nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell’art. 3 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, nei modi del comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato6 punto b sempre dello stesso articolo. 4. Il personale Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un anno dalla trasformazione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Fanno eccezione i soli part time di durata predeterminata ma non superiore ai due anni cui è consentito, alla scadenza, tornare a tempo pieno. Le amministrazioni possono far fronte alle corrispondenti esigenze di personale con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti assunzioni a tempo determinato. Ai fini di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabilidette assunzioni le frazioni di posto a tempo parziale vacanti possono essere tra loro sommate fermo restando il rispetto della pianta organica. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale) indeterminato e parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del presente CCNLrapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Fa eccezione il caso in cui sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a part-time. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile tale circostanza i dipendenti già assunti per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro posti part-time a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività indeterminato mantengono il diritto di supporto all’intramoeniaprecedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.

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Samples: Part Time Employment Agreement

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pienoIn ogni caso, prima dell’emanazione del nuovo regolamento, occorre disporre una valutazione sui contenuti che devono rispecchiare quanto definito negli incontri. Il dipendente con rapporto di lavoro regolamento dovrà essere portato a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori. Potrà contenere, se necessario, allegati moduli per eventuali domande (ad esempio per i permessi retribuiti). Compito della prestazione lavorativaRSU è la verifica dei contenuti prima della loro emanazione. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontaleDefinizioni: ad es, con cosa si intende per orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione servizio, cosa si intende per orario di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);lavoro, cosa si intende per debito orario giornaliero b) verticaleI principi generali sull’orario di lavoro: ad es. il numero massimo di ore di lavoro giornaliero, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanail rispetto delle 11 ore di riposo consecutive e le uniche due deroghe possibili, il rispetto del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o periodo di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista medio per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);calcolo delle 48 ore c) misto ossia con combinazione Le modalità di attuazione delle due modalità indicate nelle lettere aderoghe e l’esercizio del recupero delle ore di riposo d) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle Le tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionalilavoro: ad es. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazioneH24 – H 12 – giornaliero – orario flessibile, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessatola multiperiodalità. 4. Il e) Nella definizione e/o ridefinizione dei turni si dovrà assicurare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario che opera su tre turni e su due giorni settimanaliturni, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in rispettivamente, una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Enterotazione che assicuri almeno il 20% e del 30%, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabiliai fini dell’erogazione delle indennità. 5f) Il valore dell’indennità notturna (materia di contrattazione, art. Limitatamente ai casi 8, lettera M) g) Entro quanti giorni i lavoratori devono essere preventivamente informati dell’articolazione dei turni se possibile del mese successivo h) Regolare le modalità per eventuali modalità di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilitàcambio turno i) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato Le modalità per la copertura fruizione dei turni riposi compensativi j) I tempi di pronta disponibilitàvestizione e svestizione e i tempi di consegna: materia di contrattazione (art. 8, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. 6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali. 8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’intramoenia.lettera N)

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Samples: CCNL 2016 2018