Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane ne superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.
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Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane ne né superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.
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Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall'articolo 3È un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, comma in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso. L'accordo istitutivo dell'orario multiperiodale, da definire tra azienda e RSU con la procedura di cui al precedente punto 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale dovrà contenere le seguenti indicazioni: - i periodi dell'anno nei quali viene programmato un orario di lavoro settimanale, di settimanale superiore a quello ordinario contrattuale e quelli in cui al comma 1viene programmato un orario settimanale inferiore; - i reparti/uffici/funzioni aziendali a cui si applicherà l'orario multiperiodale, anche come media di un arco temporale definitocon misure e modalità differenziate in relazione alla diversa organizzazione del lavoro; - la disciplina dell'orario applicabile nei periodi "neutri"; - la quantità massima dell'orario settimanale; - la corresponsione, comunque non inferiore a 4 settimane ne superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamentosupero che nei periodi di riduzione dell'orario, sia in quelli della retribuzione commisurata all'orario ordinario contrattuale; - le riduzioni dell'orario di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le parti si danno atto che le previsioni lavoro nella misura di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratorial precedente punto 1.1, né della collocazione temporale del relativo pagamentodi cui si potrà tener conto nella definizione dell'orario annuo.
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Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall'articolo dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo l’utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane ne e superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo prevendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L'orario L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario dell’orario contrattuale. Le parti Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.
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Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall'articolo 3E’ un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, comma in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso. L’accordo istitutivo dell’orario multiperiodale, da definire tra azienda e RSU con la procedura di cui al precedente punto 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale dovrà contenere le seguenti indicazioni: - i periodi dell’anno nei quali viene programmato un orario di lavoro settimanale, di settimanale superiore a quello ordinario contrattuale e quelli in cui al comma 1viene programmato un orario settimanale inferiore; - i reparti/uffici/funzioni aziendali a cui si applicherà l’orario multiperiodale, anche come media di un arco temporale definitocon misure e modalità differenziate in relazione alla diversa organizzazione del lavoro; - la disciplina dell’orario applicabile nei periodi “neutri”; - la quantità massima dell’orario settimanale; - la corresponsione, comunque non inferiore a 4 settimane ne superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamentosupero che nei periodi di riduzione dell’orario, sia in quelli della retribuzione commisurata all’orario ordinario contrattuale; - le riduzioni dell’orario di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le parti si danno atto che le previsioni lavoro nella misura di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratorial precedente punto 1.1, né della collocazione temporale del relativo pagamentodi cui si potrà tener conto nella definizione dell’orario annuo.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro
Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall'articolo 3E' un'articolazione plurlsettlmanale multiperiodale dell'orario contrattuale, comma in base alla quale l'orarlo viene realizzato in regime ordinarlo come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orarlo diverso. L'accordo istitutivo dell'orario multiperiodale, da definire tra azienda e RSU con la procedura di cui al precedente punto 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale orario dovrà contenere le seguenti indicazioni: - i periodi dell'anno nel quali viene programmato un orarlo di lavoro settimanale superiore a quello ordinarlo contrattuale e quelli in cui viene programmato un orarlo settimanale inferiore; - i reparti/uffici/funzioni aziendali a cui si applicherà l'orarlo multiperiodale, anche con misure e modalità differenziate in relazione alla diversa organizzazione del lavoro; - la disciplina dell'orario applicabile nel periodi "neutri"; - la quantità massima dell'orario settimanale; - la corresponsione, sia nel periodi di supero che nel periodi di riduzione dell'orario, della retribuzione commisurata all'orario ordinarlo contrattuale; - le riduzioni dell'orario di lavoro nella misura di cui al precedente punto 1.1, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane ne superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale si potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L'orario giornaliero e settimanale previsto tener conto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione definizione dell'orario contrattuale. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamentoannuo.
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