Common use of OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO Clause in Contracts

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovute.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreL'impresa si impegna all’osservanza, prima dell’inizio dei lavoriverso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoriain vigore, alla data dell'offerta dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi. In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, la stessa potrà soddisfare gli oneri suddetti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavorisvolge il servizio. Qualora, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella localitàanche su istanza delle organizzazioni sindacali, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti siano accertate irregolarità retributive e/o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette contributive da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendentidell'Impresa, anche nel caso in cui l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore servizio eseguito e, se del casonecessario, anche all'Ispettorato suddettoincamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Impresa affidataria, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede all’accantonamento del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui lavori pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione, esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimatiil servizio è già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. Il pagamento all'Appaltatore all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti sono siano stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o ritardo riconoscimento di pagamenti l'Appaltatore interessi. Qualora gli importi così trattenuti non può opporre eccezione all'Azienda appaltanterisultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Impresa, nè richiedere risarcimento ovvero qualora l’inadempienza dell’Impresa sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di dannitrattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva. A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, nè decorrenza si stabilisce che l'obbligo di interessi sulle somme dovuteapplicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del servizio. Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale. L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

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Samples: Contratto Di Cottimo

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreNell’esecuzione dell’appalto l’appaltatore si obbliga: • ad applicare, prima dell’inizio dei lavori, dovrà e far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appaltodipendenti, il trattamento economico e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti normativo previsto dai Contratti Collettivi contratti collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche lavoro nazionali ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dell’incarico; • a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I ; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore l’appaltatore anche nel caso che se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello esse; • a rispondere in solido dell’osservanza di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette quanto sopra previsto da parte degli di eventuali sub-appaltatori subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappaltodipendenti per le prestazioni nell’ambito degli interventi svolti; radioattivi presso la UOS Medicina Nucleare dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova - per 36 mesi. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge • di osservare le vigenti disposizioni in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operaiassicurazione contro gli infortuni, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onereprevidenziali, sociali ed assicurative, comunicando all’Istituto, quando richiesto, la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi. L'Ente appaltante, in In caso di non ottemperanza degli obblighi precisati ritardo nel presente articolopagamento delle retribuzioni di ogni subappaltatore nell’esecuzione dell’appalto, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di l’Istituto provvederà al pagamento emessi, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni; il pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino sino a quando dall'Ispettorato la Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiutiemetterà nulla osta. Per tale sospensione o ritardo le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di pagamenti l'Appaltatore cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltantepretestuose eccezioni all’Istituto, nè richiedere né ha titolo per risarcimento di danni, nè decorrenza danni o corresponsione di interessi sulle somme dovutesalvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’Istituto all’appaltatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreLa Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, prima dell’inizio dei lavoriderivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contrattiassumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuareLa Ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei socipropri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi contratti collettivi di Lavoro lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella categoria nelle località in cui si svolgono i lavorile prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella localitàapportate ai rispettivi contratti collettivi. La Ditta affidataria si obbliga, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì altresì, a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente l’impresa per tutto il periodo di validità del contratto. La Ditta affidataria è tenuta altresì all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridicaassicurazioni obbligatorie, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle le norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e provvidenza successive modifiche e integrazioni. La Ditta affidataria si obbliga ad onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana. La Ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a favore degli operaigarantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il personale della Ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto. Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e qualsiasi onerecircostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. L'Ente appaltante, in 196/2003). Nel caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della Ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione dell’art. 30 commi 5 e 6 del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata D.lgs. n. 50/2016 e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati delle norme successive in materia di pagamento emessi, sui lavori in corso documento di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovuteregolarità contributiva.

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreLa ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, prima dell’inizio dei lavoriderivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contrattiassumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuareLa ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei socipropri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi contratti collettivi di Lavoro lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella categoria nelle località in cui si svolgono i lavorile prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella localitàapportate ai rispettivi contratti collettivi. La ditta affidataria si obbliga, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì altresì, a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente l’impresa per tutto il periodo di validità del contratto. La ditta affidataria è tenuta altresì all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridicaassicurazioni obbligatorie, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle le norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D.lgs 81/2008 e provvidenza successive modifiche e integrazioni. La ditta affidataria si obbliga a favore onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana. La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli operaiinfortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Ferrara, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto. Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e qualsiasi onerecircostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679). L'Ente appaltante, in Nel caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articoloinadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione dell’art. 30, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato commi 5 e 6, del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata D.lgs n. 50/2016 e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati delle norme successive in materia di pagamento emessi, sui lavori in corso documento di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovuteregolarità contributiva.

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Samples: servizi.comune.fe.it

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreLa Ditta, prima dell’inizio dei lavoridel servizio, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore La Ditta ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti nel servizio costituente oggetto dell'appaltodell'affidamento, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono i lavorisvolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore La Ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed e indipendentemente dalla natura industriale od o artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore La Ditta ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore La Ditta è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il mancato versamento di contributi e competenze stabiliti per tale fine costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto stesso. Così pure farà carico alla Ditta tutte le spese inerenti l'assicurazione degli operai, assumendosi la responsabilità intera di qualunque infortunio potesse capitare agli operai ed ai terzi in merito al lavoro assunto, dichiarandosi inoltre responsabile di tutti i danni che eventualmente venissero arrecati da terzi alle opere già costruite ed ai materiali in provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso della Ditta stessa i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui lavori servizio in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori servizio sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato eseguito fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore la Ditta non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, richiedere risarcimento di danni, decorrenza di interessi sulle somme dovute.

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Samples: www.acque.net

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il mancato versamento di contributi e competenze stabiliti per tale fine costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto stesso. Così pure faranno carico all'Appaltatore tutte le spese inerenti l'assicurazione degli operai, assumendosi la responsabilità intera di qualunque infortunio potesse capitare agli operai ed ai terzi in merito al lavoro assunto, dichiarandosi inoltre responsabile di tutti i danni che eventualmente venissero arrecati da terzi alle opere già costruite ed ai materiali in provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovute.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreLa ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, prima dell’inizio dei lavoriderivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contrattiassumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuareLa ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei socipropri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi contratti collettivi di Lavoro lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella categoria nelle località in cui si svolgono i lavorile prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella localitàapportate ai rispettivi contratti collettivi. La ditta affidataria si obbliga, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì altresì, a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente l’impresa per tutto il periodo di validità del contratto. La ditta affidataria è tenuta altresì all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridicaassicurazioni obbligatorie, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle le norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d. lgs. 81/2008 e provvidenza successive modifiche e integrazioni. La ditta affidataria si obbliga a favore onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana. La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli operaiinfortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto. Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e qualsiasi onerecircostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (d. lgs. L'Ente appaltante, in 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679). Nel caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione dell’art. 30 commi 5 e 6 del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata d.lgs. n. 50/2016 e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati delle norme successive in materia di pagamento emessi, sui lavori in corso documento di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovuteregolarità contributiva.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria La D.A. si impegna ad osservare ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili alla categoriaper i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, alla data dell'offerta nella in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati svolge il servizio anche dopo la loro scadenza dei Contratti Collettivi e fino degli accordi locali e sino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che Sarà pertanto obbligo della D.A. di corrispondere agli addetti ai lavori la retribuzione ed i compensi non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito inferiori ai minimi stabiliti dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge. Ai sensi della normativa vigente, la D.A. si impegnerà a garantire al lavoratore tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili Tutti gli obblighi e gli Enti Scuola per l'addestramento professionaleoneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone e dei mezzi forniti dalla D,A, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile. L'Appaltatore è responsabileLa S.A. si riserva, pertanto, il diritto di chiedere, in rapporto alla stazione appaltantequalsiasi momento nel corso dell’appalto, del la certificazione comprovante il rispetto delle norme anzidette da parte poste a presidio della sicurezza e tutela dei lavoratori. Il mancato adempimento degli eventuali sub-appaltatori nei confronti obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalla S.A. o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della D.A. e pertanto la S.A. potrà sospendere l’emissione dei loro rispettivi dipendentimandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla somma dovuta per l’adempimento degli obblighi in questione, fino a quando non sarà ufficialmente accertato l’estinzione del debito verso i lavoratori, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Ai sensi dell’art.30 c.6 del D.Lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorno. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovutediretto ai sensi dell’art.105.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreLa Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, prima dell’inizio dei lavoriderivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contrattiassumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuareLa Ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei socipropri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi contratti collettivi di Lavoro lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella categoria nelle località in cui si svolgono i lavorile prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella localitàapportate ai rispettivi contratti collettivi. La Ditta affidataria si obbliga, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì altresì, a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente l’impresa per tutto il periodo di validità del contratto. La Ditta affidataria è tenuta altresì all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridicaassicurazioni obbligatorie, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle le norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e provvidenza successive modifiche e integrazioni. La Ditta affidataria si obbliga a favore onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana. La Ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli operaiinfortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto. Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e qualsiasi onerecircostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. L'Ente appaltante, in 196/2003). Nel caso di non ottemperanza inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della Ditta aggiudicataria ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione degli obblighi precisati nel presente articoloartt. 4, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato 5 e 6 del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata D.P.R. n. 207/2010 e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati delle norme successive in materia di pagamento emessi, sui lavori in corso documento di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovuteregolarità contributiva.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria La D.A. si impegna ad osservare ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili alla categoriaper i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, alla data dell'offerta nella in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati svolge il servizio anche dopo la loro scadenza dei Contratti Collettivi e fino degli accordi locali e sino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che Sarà pertanto obbligo della D.A. di corrispondere agli addetti ai lavori la retribuzione ed i compensi non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito inferiori ai minimi stabiliti dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge. Ai sensi della normativa vigente, la D.A. si impegnerà a garantire al lavoratore tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili Tutti gli obblighi e gli Enti Scuola per l'addestramento professionaleoneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone e dei mezzi forniti dalla D,A, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile. L'Appaltatore è responsabilel'Ente si riserva, pertanto, il diritto di chiedere, in rapporto alla stazione appaltantequalsiasi momento nel corso dell’appalto, del la certificazione comprovante il rispetto delle norme anzidette da parte poste a presidio della sicurezza e tutela dei lavoratori. Il mancato adempimento degli eventuali sub-appaltatori nei confronti obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Ente o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della D.A. e pertanto l'Ente potrà sospendere l’emissione dei loro rispettivi dipendentimandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla somma dovuta per l’adempimento degli obblighi in questione, fino a quando non sarà ufficialmente accertato l’estinzione del debito verso i lavoratori, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Ai sensi dell’art.30 c.6 del D.Lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorno. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovutediretto ai sensi dell’art.105.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, richiedere risarcimento di danni, nè decorrenza di interessi sulle somme dovute.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’AppaltatoreTutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto, prima dell’inizio lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario, sia nei confronti dell’Amministrazione Ospedaliera (Stazione Appaltante) che nei confronti di terzi, nei riguardi sia delle leggi dell’assicurazione obbligatoria sia della tutela della sicurezza, dell’incolumità e salute dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato lavoratori che di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contrattitutte le altre vigenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di L’Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi contratti collettivi di Lavoro applicabili alla categorialavoro applicabili, alla data dell'offerta categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo contratto collettivo applicabile nella località, località che per categoria venga successivamente stipulato per la categoriastipulato. L'Appaltatore L’Aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo nonché alle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore l’Aggiudicatario anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacaleesse. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in In caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articoloinosservanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dall'Ente stesso o ad esso dalla Stazione Appaltante, sia che venga segnalata dall'Ispettorato dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore eall’Aggiudicatario ed anche, se del caso, anche all'Ispettorato all’Ispettorato suddetto, l'inadempienza l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui certificati di pagamento emessi, sui lavori pagamenti in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimatiacconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento dell’adempimento degli obblighi di cui soprasopra se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Appaltatore all’Aggiudicatario delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato fino sino a quando dall'Ispettorato dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiutiai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore l’Aggiudicatario non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, nè richiedere porre eccezioni alla Stazione Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni, nè decorrenza danni o agli interessi. L’Amministrazione rimarrà estranea ad ogni interesse fra l’Aggiudicatario ed il suo personale. L’Aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni che questa Amministrazione vorrà richiedere per comprovare l’ottemperanza agli obblighi di interessi sulle somme dovutecui sopra.

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