Common use of PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO Clause in Contracts

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO. Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 80.000,00 (ottantamila/00) valutati sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi delle opere eseguite diminuite della percentuale di ribasso con cui l’appaltatore si aggiudicherà l’appalto. All’importo come sopra calcolato verrà aggiunta la corrispondente aliquota dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza, così come previsto in progetto e derivante dal rapporto tra l’importo dei costi della sicurezza, valutato dall’Amministrazione in sede progettuale, e l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di appalto moltiplicato per i prezzi delle opere eseguite al netto del ribasso. In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma indicativo dei lavori e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, di durata superiore a mesi tre, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta percento). L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell’articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici. Solo successivamente alla emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore potrà emettere la fattura per il relativo pagamento. Detto pagamento sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell’Ente, della fattura emessa. In sede di ammissione dei SAL, la D.L. dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in ATI/RTI. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Ente e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.enpam.it

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO. Entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori verrà corrisposto all’appaltatore l’anticipazione del prezzo pari al 20% subordinatamente alla costituzione della relativa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e. ii.. Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a ad 80.000,00 40.000,00 (ottantamila/00diconsi euro quarantamila/00) valutati al netto del ribasso, valutato sulla base delle quantità di opere effettivamente realizzate, al netto dell’IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza delle eventuali lavorazioni in economia e dei rimborsi a fattura e al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e sommando gli importi relativi ai lavori a misura così come definiti dal presente Schema di contratto e relativi allegati. Gli oneri della sicurezza per ogni SAL saranno valutati sulla base delle quantità di opere eseguite diminuite della percentuale di ribasso con cui l’appaltatore si aggiudicherà l’appalto. All’importo come sopra calcolato verrà aggiunta la corrispondente aliquota dell’importo relativo agli oneri effettivamente realizzate previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezzasicurezza in fase di esecuzione. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, così come previsto in progetto la qualità e derivante dal rapporto tra l’importo dei costi della sicurezzalavori eseguiti, valutato dall’Amministrazione in sede progettuale, e l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso nonché delle certificazioni delle prove ed analisi di appalto moltiplicato laboratorio per i prezzi delle opere eseguite al netto del ribassola conformità ai requisiti di accettazione. In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma indicativo dei lavori cronoprogramma e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, operativo dell’Impresa di durata superiore a mesi treuno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Sull’importo netto progressivo A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei lavoricontratti collettivi, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, verrà sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Codice Identificativo gara (zero cinquanta percento)CIG) del contratto è il seguente: Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente contratto è il seguente: I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. L’Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di e\seguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L’Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010. L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà ai sensi dell’ art.113 bis del d.l. 50/2016 entro 45 (quarantacinque) trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell’articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici. Solo successivamente alla emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore potrà emettere la fattura per il relativo pagamento. Detto pagamento sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell’Ente, della fattura emessa. In sede di ammissione dei SAL, la D.L. dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in ATI/RTI. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Specialecapitolato speciale, spettano all’Appaltatore all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Ente dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In sede di SAL l’appaltatore e’, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore. Il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del C.C.. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.roma.it

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO. Durante il corso dei I lavori del presente appalto saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 80.000,00 (ottantamila/00) valutati in unica soluzione al termine degli stessi, sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta del ribasso offerto, qualunque sia il suo ammontare. Il calcolo dell'acconto della rata a saldo verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e sommando gli importi relativi ai lavori a corpo e a misura così come definiti dal presente Capitolato e relativi allegati. L’ammontare lordo delle opere eseguite diminuite della percentuale di ribasso con cui l’appaltatore si aggiudicherà l’appalto. All’importo come sopra calcolato verrà aggiunta la corrispondente aliquota dell’importo opere, detratto l’importo relativo agli oneri per la sicurezza, così come previsto in progetto e derivante dal rapporto tra l’importo dei costi della sicurezza, valutato dall’Amministrazione in sede progettuale, e l’importo complessivo dei lavori sicurezza è assoggettato al netto del ribasso di appalto moltiplicato per i prezzi delle opere eseguite al netto del ribassod’asta. In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma Programma dei Lavori indicativo dei lavori e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, operativo dell’Impresa di durata superiore a mesi treuno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta percento). L’emissione dei certificati del certificato di pagamento relativi agli acconti relativo alla rata a saldo del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell’articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici. Solo successivamente alla emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore potrà emettere la fattura per il relativo pagamento. Detto pagamento sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell’Ente, della fattura emessa. In sede di ammissione dei SAL, la D.L. dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in ATI/RTIsua maturazione. In caso di ritardo nella emissione nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, spettano all’Appaltatore all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubbliciPubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Ente dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del C.C. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.roma.it

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO. Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 80.000,00 45.000,00 (ottantamila/00quarantacinquemila/00) valutati valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo netto delle ritenute di leggeXxxxx; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e sommando gli importi relativi ai lavori a misura così come definiti dal presente Capitolato. L’ammontare lordo delle opere eseguite diminuite della percentuale di ribasso con cui l’appaltatore si aggiudicherà l’appalto. All’importo come sopra calcolato verrà aggiunta la corrispondente aliquota dell’importo opere, detratto l’importo relativo agli oneri per la sicurezza, così come previsto in progetto e derivante dal rapporto tra l’importo dei costi della sicurezza, valutato dall’Amministrazione in sede progettuale, e l’importo complessivo dei lavori sicurezza e’ assoggettato al netto del ribasso di appalto moltiplicato per i prezzi delle opere eseguite al netto del ribassod’asta. In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma indicativo Programma dei lavori Lavori Indicativo allegato al presente Capitolato Speciale sub A) e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, operativo dell’Impresa di durata superiore a mesi treuno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta percentozerocinquantapercento). L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) i sessanta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, lavori a norma dell’articolo 29 del Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici. Solo successivamente alla emissione del certificato di pagamentod’appalto decreto 19/04/2000, l’Appaltatore potrà emettere la fattura per il relativo pagamento. Detto pagamento sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell’Ente, della fattura emessa. In sede di ammissione dei SAL, la D.L. dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in ATI/RTIn. 145. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Specialecapitolato speciale, spettano all’Appaltatore all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Ente dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In sede di SAL l’appaltatore e’ inoltre tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del C.C.. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.roma.it

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO. Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 80.000,00 100.000,00 (ottantamila/00centomila/00) valutati sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi delle opere eseguite diminuite della percentuale di ribasso con cui l’appaltatore si aggiudicherà l’appalto. All’importo come sopra calcolato verrà aggiunta la corrispondente aliquota dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza, così come previsto in progetto e derivante dal rapporto tra l’importo dei costi della sicurezza, valutato dall’Amministrazione in sede progettuale, e l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di appalto moltiplicato per i prezzi delle opere eseguite al netto del ribasso. In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma indicativo dei lavori e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, di durata superiore a mesi tre, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta percento). L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell’articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici. Solo successivamente alla emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore potrà emettere la fattura per il relativo pagamento. Detto pagamento sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell’Ente, della fattura emessa. In sede di ammissione dei SAL, la D.L. dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in ATI/RTI. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Ente e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.enpam.it