Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance of Municipal Roads, Contratto Di Lavori Pubblici

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale1. L’affidatario L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)€. 110.000,00; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento del S.A.L. e che non sono soggetti a ribasso d’asta. 2. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 3. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. 4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 5. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 6. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. 7. Qualora la documentazione non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento. 8. Il termine corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per l’emissione il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei certificati dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di pagamento relativi legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli acconti enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. 9. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del corrispettivo d’appalto è fissatoprocedimento, in giorni 15 per un periodo superiore a decorrere dalla maturazione di ogni 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 10. Qualora il sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento delle rate è operata la trattenuta di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile importo percentuale pari alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data percentuale dell’anticipazione a titolo di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento graduale recupero della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilemedesima.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 Euro 150.000,00 (cinquantamila/00centocinquantamila/00); contestualmente saranno pagati . La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche gli importi per le misure attraverso strumenti informatici, il documento unico di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in base alla percentuale realizzatatutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine per l’emissione sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatoe alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento cui l'ammontare delle rate di acconto acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovutecertificato o il titolo di spesa, fino alla data raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno agire ai sensi dell’artdell'art. 1224, comma 2, 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale1. L’affidatario L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)€. 50.000,00; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento del S.A.L. e che non sono soggetti a ribasso d’asta. 2. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 3. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. 4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 5. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 6. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. 7. Qualora la documentazione non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento. 8. Il termine corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per l’emissione il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei certificati dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di pagamento relativi legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli acconti enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. 9. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del corrispettivo d’appalto è fissatoprocedimento, in giorni 15 per un periodo superiore a decorrere dalla maturazione di ogni 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 10. Qualora il sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento delle rate è operata la trattenuta di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile importo percentuale pari alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data percentuale dell’anticipazione a titolo di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento graduale recupero della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilemedesima.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Per Tutti gli importi che hanno concorso alla determinazione del Prezzo Contrattuale si intendono stabiliti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali importi tengono conto di tutto quanto occorre per l’esecuzione dei lavori all’affidatario delle opere appaltate, secondo le migliori regole d’arte ed in conformità con le prescrizioni del Capitolato Speciale, del Capitolato Tecnico, ecc. L’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattualeavrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’espletamento della gara. L’affidatario Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre a tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, finiture, e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinate. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e lordo delle ritenute di leggeXxxxx, raggiunga come sotto descritto: - 1° SAL alla metà del tempo contrattuale; - Stato finale (rata di Saldo), oltre Oneri per la cifra Sicurezza. Sulla rata di euro 50.000,00 acconto sarà operata la ritenuta di Xxxxx (cinquantamila/00pari allo 0,5% per infortuni); contestualmente . Quando l’appaltatore riterrà di avere diritto al pagamento, come sopra stabilito, di un acconto, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei lavori, presentando una contabilità propria dell’Impresa a giustificazione dell’ammontare delle opere eseguite. Non saranno pagati anche gli importi riconosciuti all’Appaltatore oneri per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati ritardi nei pagamenti degli acconti in base alla percentuale realizzatamancanza della suddetta comunicazione. Il termine Direttore dei lavori, accertato il diritto dell’Impresa, redigerà e sottoporrà all’approvazione del Responsabile del Procedimento il Certificato di Pagamento dell’acconto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore di cui sopra. Il pagamento dell’ acconto avverrà dopo le verifiche di legge e dopo che sarà stata consegnata la documentazione a carico dell’Appaltatore sotto menzionata. Di norma il pagamento sarà corrisposto mediante bonifico bancario e, ai fini del calcolo dei tempi, farà fede la data di valuta dell’accredito. È causa ostativa per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, addebitata esclusivamente all’Appaltatore, la mancata presentazione al Direttore dei Lavori del DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi della L.R. Toscana 3.1.2005, relativamente all’Appalto di cui al presente CSA. In tale caso i tempi per l’emissione del certificato di pagamento decorreranno dal momento in cui tale documentazione sarà presentata completamente. Il Committente si riserva in ogni momento di richiedere agli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali l’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora fosse accertata la non regolarità contributiva, sarà diritto del Committente di sospendere i pagamenti in corso all’Appaltatore. All’Appaltatore è fatto obbligo di adoperarsi affinché gli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali possano dichiarare tale regolarità. Emesso il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni l’Appaltatore dovrà presentare la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilerelativa fattura.

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Samples: Project Agreement

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 Euro 25.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati venticinquemila) La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche gli importi per le misure attraverso strumenti informatici, il documento unico di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in base alla percentuale realizzatatutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine per l’emissione sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatoe alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento cui l'ammontare delle rate di acconto acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovutecertificato o il titolo di spesa, fino alla data raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno agire ai sensi dell’artdell'art. 1224, comma 2, 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a I pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta d'opera, non potranno essere fatti se non quando il suo creditocredito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la cifra somma di euro Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi . Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Per i lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e ministro dei trasporti Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell’economia del Tesoro, del bilancio e finanze. La misura della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di tale saggio degli interessi cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di mora è comprensiva del maggior danno acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 12241460 del Codice Civile. Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi della liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e all'art. 180 del DPR 05.10.2010 n. 207. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato. I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal sesto comma 2del su richiamato art. 180 del DPR 207/2010 e dal presente Capitolato Speciale. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei lavori e non conformi al contratto. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse in corso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del codice civiledirettore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

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Samples: Contract for Works

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione La Stazione appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti norma del Capitolato, accrediterà all’Appaltatore, in acconto in corso d’opera riferimento a ciascun contratto di Appalto specifico di pertinenza, acconti ogni qual volta il suo creditoqualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute un importo non inferiore a quello stabilito nel singolo appalto specifico. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L’ammontare di leggeogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il il termine per l’emissione dei certificati di il pagamento relativi relativo agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in di appalto non può superare i trenta giorni 15 a decorrere dalla maturazione decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Ai sensi dell’art. 13 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali. Il termine registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il registro è sottoposto all’esecutore per disporre i mandati la sua sottoscrizione in occasione di pagamento degli importi dovuti ogni stato di avanzamento. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria4 contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della DL. L’esecuzione delle opere, benché ordinata dalla DL, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’Appaltatore, il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in base forza della contabilità tenuta dall’Appaltatore, l’importo contrattuale, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla DL. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento delle rate contestualmente allo stato di acconto avanzamento e, comunque, non sia emesso entro oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile certificato di pagamento alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi appaltante, la quale procede al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento superi da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i sessanta casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021). L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratorila Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio,per l'impresa affidataria, del DURC ordinario. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della rata stazione appaltante del certificato di acconto collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia effettuato stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla sopra assegnato, la stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al tasso legale sulle somme dovute. Qualora subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratoridiretto. Nel caso di sospensione dei lavori fatturazione elettronica, sarà cura della Stazione appaltante comunicare all’Appaltatore il Codice Identificativo Univoco attribuito all’Amministrazione. I pagamenti per ciascun contratto di durata superiore Appalto specifico, saranno effettuati a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno mezzo bonifico bancario/postale sul relativo conto corrente dedicato, ai sensi dell’artdell'art. 12243 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'articolo 3, comma 29 bis, del codice civiledella L. n. 136/2010, ciascun contratto di Appalto specifico conseguente all'Accordo quadro si intenderà risolto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00( ); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. lavori.--------------- Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. moratori.----- Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. moratori.- Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. sospensione.--------------------------------- Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. ------------------------------------------- La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.civile.-----------------------

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Samples: Contract for Works

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario 1. Gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale e, comunque, in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto; ne deriva che se, decorsi i primi due mesi dalla consegna lavori, non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo stato ancora raggiunto il 10% dell’importo netto di contratto, per emettere il SAL si dovrà aspettare il raggiungimento di tale percentuale. Il successivo SAL viene emesso allo scadere del secondo mese decorrente dalla data di riferimento per il SAL precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 10 per cento dell'importo netto di contratto; altrimenti si aspetta il raggiungimento di detta percentuale. Analogamente si procede per i SAL successivi. A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti. 2. L’affidatario avrà diritto a pagamenti Ai fini della determinazione dello stato di avanzamento lavori, sono ammessi in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, contabilità solo WP completamente realizzati e finiti secondo la WBS di contratto. Alla determinazione degli importi di cui al netto del ribasso d’asta comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e delle ritenute pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ad ogni stato di avanzamento lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza relativo a quanto eseguito, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva 4. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavorilavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37. 5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 6. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 7. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui all’art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg, l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l’appaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l. p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12- 10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore. 8. Qualora la documentazione di cui all’art. 25 ter, comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento. 9. Il termine corrispettivo non liquidato di cui al comma 8 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per disporre il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. 10. Quando i mandati lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 11. Qualora il sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento delle rate è operata la trattenuta di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile importo percentuale pari alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data percentuale dell’anticipazione a titolo di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento graduale recupero della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilemedesima.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra un importo non inferiore a €.70.000,00 (EURO Settantamila/00). Lo stato di euro 50.000,00 avanzamento (cinquantamila/00)SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; contestualmente saranno pagati anche a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli importi per acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astaprime due voci. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzataAi sensi dell'art. Il 113-bis del Codice, il termine per l’emissione l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in di appalto non può superare i trenta giorni 15 a decorrere dalla maturazione decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il termine per disporre i mandati Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni 30 a decorrere dalla data di emissione rilascio del certificato di pagamento. Qualora La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contri- butiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle rate prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di acconto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia emesso stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine stabilito sopra assegnato, la stazione ap- paltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora caso in cui sia previsto il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.diretto

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, raggiungerà l'importo di € 33.000,00 (Trentatremila/00) al netto del ribasso d’asta contrattuale e dello 0,5% per la garanzia prescritta per gli obblighi conseguenti all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori di cui all'art. 7 del Capitolato Generale. Le ritenute di leggesaranno poi corrisposte all’Appaltatore, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astasenza interessi, al pagamento dei conto finale. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione Prima dell’emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorniil responsabile del procedimento ha la facoltà di procedere alla verifica tramite il DURC dei versamenti contributivi, dal giorno successivo sono previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti gli interessi moratoriagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora Dell’emissione di ogni certificato il pagamento della rata responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile. L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensionegiorni, potrà essere derogato. Il saggio degli interessi certificato di mora previsto pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei relativi lavori ed i materiali approvvigionati nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanzeregolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224Gli stati d’avanzamento, così come stabilito all’articolo 64, comma 23 della Legge n.10 del 12 gennaio 1993, saranno liquidati dall’Amministrazione appaltante soltanto dietro la presentazione del codice civileDURC o della copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali e dopo che l’Appaltatore avrà firmato il libretto delle misure ed il registro di contabilità entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta di firma fatta dalla Direzione Lavori. I corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’Appaltatore mediante l’emissione di certificati di pagamento da parte Responsabile Unico del Procedimento.

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Samples: Project Agreement

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale1. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta qualvolta il suo credito, credito come derivante dall’offerta (e quindi al netto del ribasso d’asta degli oneri della sicurezza) e al netto delle prescritte ritenute di leggegaranzia, raggiunga la cifra somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)100.000,00 Euro. 2. Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell’importo sopra indicato sarà liquidato la stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato, in via forfetaria ed indipendentemente dalla categoria dei lavori eseguiti, secondo la seguente formula: AS = A*B/C, dove: AS = stato d’avanzamento degli oneri di sicurezza; contestualmente saranno pagati anche gli importi A = oneri di sicurezza complessivamente stanziati dall’Amministrazione per le l’esecuzione dei lavori; B = Stato di avanzamento lavori al netto degli oneri di sicurezza; C = importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri fiscali. 3. La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all’accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell’effettiva attuazione da parte dell’impresa appaltatrice delle misure di sicurezza relativi ai lavori previste: l’accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astadi avanzamento nel registro di contabilità da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 4. I lavori a corpo pagamenti saranno pagati disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l’emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all’ultimazione dei lavori. 5. Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in base alla percentuale realizzatacantiere in attesa di essere messi in opera. 6. Il termine pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità. 7. La scadenza del pagamento di cui sopra è da ritenersi valida solo se i termini di ultimazione lavori saranno rispettati; altrimenti sarà protratta di un pari periodo, previo collaudo favorevole e trattenuta delle penali di cui all’art. 16 del presente capitolato. 8. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, è operata una ritenuta dello 0,50 per l’emissione cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 9. Dell'emissione dei certificati di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 10. L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del al corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni appalto sarà eseguita con i tempi e le modalità sopra riportate compatibilmente alla effettiva approvazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di il pagamento degli importi dovuti dell’importo dovuto in base al certificato è fissato in non potrà superare i 30 giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso (art. 29 del capitolato generale d’appalto). 11. I lavori eseguiti saranno annotati sul libretto delle misure e sul registro di pagamentocontabilità e per ogni categoria di lavorazione verrà indicata la quota percentuale eseguita relativamente alla categoria delle lavorazioni come indicate all’art. Qualora 2 del presente capitolato speciale. 12. I pagamenti saranno effettuati per il certificato tramite del tesoriere comunale, secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilecontabilità dell’Amministrazione comunale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione 1. I pagamenti all’Appaltatore avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) mediante emissione di certificato di pagamento della parte di lavoro eseguita, ogni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattualesuccessivi artt. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito27, 28, 29 del presente Capitolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al successivo comma 3, al verificarsi delle ritenute seguenti condizioni: • Per i lavori di leggemanutenzione a misura ed in economia: i relativi importi contabilizzati e dovuti saranno liquidati alla scadenza di ciascun trimestre, raggiunga la cifra con decorrenza dalla data del verbale di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure consegna, nei tempi e modi di sicurezza relativi ai lavori seguito indicati. Concorreranno alla formazione dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento e quindi alla corrispondente rata di acconto, esclusivamente i lavori di cui la Direzione Lavori abbia accertato la effettiva e regolare esecuzione ed ultimazione, dopo la prescritta comunicazione da parte dell’Appaltatore alla Direzione Lavori e la consegna della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Capitolato. Non è prevista l’applicazione dell’art. 180, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 per alcuna tipologia di materiale e pertanto non saranno ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d’opera anche se accettati dalla Direzione Lavori. • Riduzioni per carenze esecutive: qualora la Direzione Lavori riscontrasse una minor qualità dei materiali o delle apparecchiature, ovvero nelle lavorazioni oppure qualche carenza nella prestazione dei servizi di sorveglianza, esercizio e manutenzione, degli impianti o nei lavori, tale però da non pregiudicarne la funzionalità e l’accettabilità, potrà apportare una riduzione di prezzo, determinandola d’ufficio e riportandola nelle annotazioni relative allo Stato di Avanzamento. Il termine per disporre i mandati di pagamento Eventuali ristori, parziali o totali, degli importi dovuti portati in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data detrazione, per effetto di accoglimento di riserve espresse nelle forme di rito, non daranno titolo all’Appaltatore per chiedere la corresponsione di interessi sulle somme non pagate o per pretendere rifusione di danni, maggiori oneri od altro. • In presenza di cause ostative non si procederà alle fasi di verifica dello stato di avanzamento lavori e di emissione del certificato di pagamento. Qualora il In questo caso risulteranno non applicabili i termini per l’emissione dei pagamenti stabiliti e non si farà luogo all'emissione di nessun stato avanzamento lavori e certificato di pagamento finché l’Appaltatore non abbia adeguatamente provveduto; quest'ultimo non potrà pretendere corresponsione di interessi, rifusione di danni o maggiori oneri, o esporre riserve di qualsiasi natura con ciò connesse, essendo esso stesso inadempiente. 2. Alla determinazione degli importi dello Stato di Avanzamento concorrono anche gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni Stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato. 3. A garanzia dell’osservanza delle rate norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento – di acconto non sia emesso cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 - da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 4. Al raggiungimento delle condizioni indicate al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data: entrambe tali attività dovranno essere svolte entro il termine stabilito nel presente articolo di giorni 30 (trenta). 5. L’Ente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. 6. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per causa imputabile un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data redazione dello stato di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giornipagamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratoriprescindendo dall’importo minimo di cui al precedente comma 1. 7. Qualora il pagamento della rata I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi un importo massimo pari al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni90% dell’importo del contratto, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio comprensivo degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civileeventuali atti aggiuntivi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione quanto attiene tutti le prestazioni in funzione delle specifiche caratteristiche delle opere in appalto e dell’articolazione delle stesse i documenti amministrativi contabili dovranno essere separati per ogni singola prestazione e tenuti in conformità a quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. La contabilità delle prestazioni eseguite verrà effettuata bimestralmente per interventi e/o categorie di interventi completi (cioè: allacciamenti alle utenze collaudati a perfetta tenuta con esito positivo, condotta di rete principale posata, collaudata a perfetta tenuta con esito positivo e rinterrata, ripristini stradali ultimati, pronti interventi effettuati ecc.) verificate dalla Committente, con le riserve di cui agli articoli successivi. Per i contratti relativi ad interventi la cui esecuzione è inferiore al bimestre, si redigerà un unico stato finale a conclusione dell’intervento medesimo. Le misure eseguite in contraddittorio verranno riportate, unitamente alla descrizione dettagliata delle prestazioni eseguite, sul “Giornale di cantiere” (od altra modulistica all’uopo disposta dalla Committente), a cura del Direttore Tecnico dell’Impresa. Tale documentazione sarà successivamente convalidata dai Tecnici della Committente, previa verifica delle opere eseguite. Per interventi che comporteranno una durata complessiva dei lavori all’affidatario medesimi superiore ad un giorno, sarà predisposto un quadro riassuntivo dettagliato di tutte le prestazioni svolte. Tutta la documentazione sopra citata, debitamente controfirmata dalle parti, costituirà base per la successiva contabilizzazione delle prestazioni, che sarà redatta dalla Committente. La redazione dei documenti contabili non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo significherà l’accettazione delle prestazioni, e neppure approvazione definitiva del relativo credito, ma costituirà per la Committente verifica provvisoria e presa in consegna degli interventi realizzati con facoltà d’uso, salvo il diritto della stessa di procedere in seguito al netto collaudo. Successivamente all’accettazione ed alla firma degli Stati di avanzamento da parte dell’Impresa, previa convalida della Committente della suddetta documentazione, verrà redatto un apposito Certificato di Pagamento, sulla scorta del ribasso d’asta quale l’Impresa emetterà la relativa fattura. La fattura emessa dovrà riportare esattamente quanto indicato nel Certificato di Pagamento, pena la mancata accettazione della stessa ed il conseguente annullamento dei tempi contrattuali di pagamento. In nessun caso il Tecnico incaricato della Committente potrà avallare la contabilizzazione all’Impresa delle prestazioni incomplete ove la causa sia da attribuire all’Impresa stessa, oppure realizzate con modalità diverse da quelle previste dal presente Capitolato d’appalto, dalla normativa di legge vigente, nonché eseguite a non perfetta regola d’arte o con materiali, per qualità e delle ritenute di leggequantità, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astadifformi da quanto prescritto. I lavori pagamenti saranno eseguiti a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzataseguito di redazione del Certificato di Pagamento, il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il » con l’indicazione della data ed emesso dalla Committente entro 45 giorni dall’emissione del relativo Stato di Avanzamento. Le fatture potranno essere presentate solamente a seguito di emissione del Certificato di Pagamento (corrispondente ad ogni Stato di Avanzamento). Il termine per l’emissione pagamento dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in corrispettivi avverrà a 30 giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione ricevimento della fattura da parte della Committente, termine che dovrà essere opportunamente riportato nelle fatture emesse. Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del certificato di pagamentoD.Lvo n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. Qualora il certificato di La Stazione appaltante provvede al pagamento delle rate fatture, mediante emissione dell’apposito mandato entro 30 giorni dalla data di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civileDURC.

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Samples: Accordo Quadro