Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12) 2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura. 4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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Pagamenti in acconto. 1Il pagamento avverrà in unica soluzione a saldo delle opere realizzate, fatto salvo quanto previsto dall’’art. Le rate 31. La fattura, intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini, 38 – 00187 Roma, dovrà obbligatoriamente riportare all’interno del tracciato i seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il CIG, il CUP, nonché il numero di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de protocollo del contratto e gli articoli 22, 23, 24 e 25, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del capitolato generale d’appaltoProcedimento, da liquidarsi, contattare prima dell’emissione della fattura dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il suo nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione osta all’emissione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5fattura. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato del predetto con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse in contabilità opere e ntro i su ccessivi 3 0 giorniforniture previste dal progetto, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e alla successiva erogazione certificazione di conferimento a fav ore dell’appalt atorediscarica autorizzata ecc) ai fini della accettazione delle stesse, previa presentazione dell’ottenimento di regolare fattura fiscalecollaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori. I pagamenti sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il D.U.R.C. in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore. Si richiama che ai sensi dell’articolo 185 dell’art. 105 del decreto legislativo 18 agosto 2000D.Lgs. 50/2016, n. 267.
6è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma Qualora gli affidatari non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse trasmettono le fat ture quietanziate fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per il personale e gli oneri per l’ottemperanza ai piani di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltantesicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore formulerà, pertanto l’offerta tenendo conto che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re ribasso andrà formulato soltanto con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d riguardo alla residua somma detratti i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolocosti della sicurezza.
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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dov ute dovute ogni qu alvolta l ’importo de i qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, cont abilizzati contabilizzati ai se nsi de gli sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 23 e 2524, al net to d el ri basso d ’astanetto del ribasso d'asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2seguente, e al netto dell’importo dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 al 10% (centocinquantamiladieci per cento). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettiviassistenziale, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0,50% (zero virgola cinquanta per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle Secondo quanto previsto dall’Art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’Art. 10 c. e della L. 238/2021, xxxxx restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai avanzamento dei lavori. Ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al del comma 3 il R.U.P. direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui sopra, salvo che sussistano di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 31‐bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, con l’indicazione il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non A75A12 R12 Capitolato speciale di appalto.docx oltre sette giorni dalla data della data sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di emissione.
5pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro del predetto certificato entro i su ccessivi 3 0 successivi 30 (trenta) giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atorefavore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora Qualora i lavori rimangano rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta45 (quarantacinque) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatorenon dipendenti dall'appaltatore, si pro vvede provvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato all'emissione del certificato di pagame ntopagamento, pre scindendo dall’importo prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7definito nel presente articolo. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualeminimo, può essere emesso comunque uno stato di avanzamento per un import o infe riore importo inferiore a qu ello quello minimo pre visto allo st esso comma 1previsto, ma purché l’importo complessivo dei lavori contabilizzati non superiore al superi il 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimocontrattuale. L’importo residuo dei lav ori lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato eventualmente adeguato in base al l’importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
81. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione all'acquisizione del DURCDURC dell'appaltatore, proprio e degli eventuali subappaltatoriai sensi dell'articolo 56;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti agli adempimenti di subappaltocui all'articolo 52 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore se sono stati stipulati contratti di subappalto o del cottimista entro i l termine subcontratti di 20 (venti) giorni dal pagamento precedentecui allo stesso articolo;
c) all’accertamentoall'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell'articolo 48‐bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da part e parte della St azione appa ltanteStazione appaltante, che il be neficiario beneficiario non sia inade mpiente inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica notifica di u na una o più cart elle cartelle di pagame nto pe r u n pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo all'importo da corrisponde re corrispondere con l e modal ità le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertatadi inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza circostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di all'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolocompetente per territorio.
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Pagamenti in acconto. 1. Le rate di L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto sono dov ute in corso d’opera, ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25qualvolta il suo credito, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza netto del ribasso d'asta e al netto della prescritta ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 del Dlgs 50/2016, raggiunga la cifra di € 30.000,00= di lavori. Sarà consentito, a discrezione della DL, il pagamento di un’ultima rata di acconto, corrispondente allo stato finale, anche se d’importo inferiore ad € 30.000,00= solo dopo la redazione del verbale di ultimazione lavori. L’emissione della fattura relativa al comma 2pagamento della rata di saldo, sarà subordinata all’approvazione con determina dirigenziale de SAL finale e al netto dell’importo delle rate del Certificato di Regolare Esecuzione. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto precedentiper causa imputabile alla Stazione Appaltante, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivisulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del capitolato generale d’appaltoD.Lgs. n. 231 del 2002, da liquidarsimaggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Qualora l'opera sia finanziata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si dovessero verificare ritardi nell'accreditamento delle somme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'appalto, nulla ostandonon imputabili a questa Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà richiedere interessi, sospensioni dei lavori, messa in sede mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di conto finale.
3somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 I materiali approvvigionati nel cantiere, il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav orisempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4e nei limiti stabiliti dall'art. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell’articolo 114180, comma 35, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973207 del 2010, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolopagamento.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1Per ciascun Contratto Applicativo, la Direzione Lavori redigerà alla scadenza di ogni bimestre di calendario, entro 45 (quarantacinque) giorni, lo stato di avanzamento lavori. Le rate Entro tale termine ver- ranno altresì emessi i relativi certificati di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25pagamento, al net to d el ri basso d ’astanetto del ribasso offerto, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r della ritenuta del- lo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, delle penali e dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l’Impresa si sia resa inadempiente. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o degli eventuali subappal- tatori/subaffidatari accertati mediante DURC, sarà disposto direttamente agli Enti Competenti, se- condo quanto previsto dal Codice. Il pagamento degli oneri sostenuti dall’Impresa in adempimento alle prescrizioni relative alla sicu- xxxxx xxxx effettuato a misura in occasione dell’emissione dello stato di avanzamento lavori. Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture, oltre a quanto previsto dall’art. 105 del Codice:
a) la sicurezza trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato all’Impresa, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari con l’indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e al netto deve contenere l’indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata.
b) l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento del pagamento dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari. che hanno eseguito delle lavorazioni/prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte della Committente. Al fine di consentire l’acquisizione da parte della Committente del DURC, l’Appaltatore dovrà fornire entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori l’elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. In particolare, in assenza della documentazione di cui ai punti a) e/o b) la Committente può so- spendere i pagamenti. Il pagamento dei certificati d’acconto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla medesima Impresa ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell’autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti van- tati dalla Committente nei confronti dell’Impresa. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. e il codice C.U.P., solo ove obbligatorio, indicato nei do- cumenti contrattuali. L’Impresa deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al comma 2conto corrente dedicato, e nonché alle generalità ed al netto dell’importo Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto precedentinon sia emesso entro il termine stabilito, raggiungono un importo per causa imputabile alla Committente, spettano all’Impresa gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato e se il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non inferiore a euro 150.000,00 sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla Committente spettano all’Impresa gli interessi corrispettivi al tas- so legale sulle somme dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (centocinquantamila)sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori Tra- sporti di concerto con il Ministero dell’economia o finanze è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 7dell’art. 1224, comma 22 del Codice Civile. I materiali approvvigionati in cantiere, del capitolato generale d’appaltoove siano stati accettati dalla Direzione Lavori, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato verranno ac- creditati negli stati di avanzamento dei lavori lavori. Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa, responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo scritto. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Committente provvede- rà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all’Impresa per ot- temperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. . Gli interessi di cui al comma 3, con l’indicazione della data presente arti- colo sono corrisposti all’Impresa ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni ese- guite da ciascuno di emissione.
5essi. La Stazione appaltante provvede Committente provvederà ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico ban- cario / postale sulle coordinate indicate all’atto della richiesta di autorizzazione al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro subappalto, re- stando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come an- zidetto. Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su ccessivi 3 0 giornicui effettuare i paga- menti stessi, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione dovranno essere indicate all’atto della richiesta di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo autorizzazione di cui al comma 1sopra.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25L’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta delle ritenute di cui al all’art. 30 comma 25bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a frequenza bimestrale e al netto di importo pari ad 1/9 dell’importo delle rate contrattuale. I pagamenti, subordinati all’emissione di acconto precedentispecifico certificato emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettiviattestante il corretto svolgimento dello stesso, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione saranno effettuati dietro emissione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6e previa verifica con esito positivo di quanto previsto da: - art. Ai sensi dell’articolo 1141, comma 3, 209 L. 24.12.2007 n. 244 (regolarità della fattura emessa dall’appaltatore; - art. 3 L. 136/2010 (adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) - regolarità contributiva mediante acquisizione On-Line del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7DURC - art. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, in materia di regolarità fiscale ove richiesta. La fattura, intestata al Comune di Quartu Sant’Elena, dovrà riportare tutti i dati relativi al pagamento (cod. IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 209 L. 24.12.2007 n. 244 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica). A tal fine il codice univoco ufficio è: UFNVJ0. Salvo diversa disposizione normativa, l’emissione della fattura è inoltre subordinata al rispetto della disciplina di cui all’art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972 e riportare la dicitura: “Split Payment” o “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972”. Per quanto attiene ai “Servizi Opzionali”, i relativi corrispettivi, subordinati anche essi all’emissione del certificato di conformità, saranno liquidati in occasione del pagamento inerente lo svolgimento del servizio principale. Ai sensi dell’Art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 il pagamento del corrispettivo inerente il servizio principale e i servizi opzionali è pattuito entro il termine di 30 giorni, successivi alla data di emissione della fattura relativa al bimestre di riferimento ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, 231 e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruoloss.mm.ii.
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Samples: Service Agreement
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dov ute L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25qual volta il suo credito, al net to d el ri basso d ’astanetto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, comprensivi de lla qu xxx re lativa de raggiunga la cifra di Euro 150.000,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione della fornitura. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti anticipati agli stati di avanzamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore della fornitura gli one ri pe r interessi, legali e moratori, ferma restando la sicurezza e al netto della ritenuta di sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui al comma 2, e al netto dell’importo l'ammontare delle rate di acconto precedentiacconto, raggiungono un importo per le quali non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivisia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutelaraggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, di agire ai sensi dell’articolo 7dell'art. 1460 del codice civile, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atoreovvero, previa presentazione costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6contratto. Ai sensi dell’articolo 114dell’art. 176 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante verificherà, comma 3prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertatafornitura, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e procederà al pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritoriodiretto al subappaltatore, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolononché applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
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Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1Il pagamento avverrà in unica soluzione a saldo delle opere realizzate, fatto salvo quanto previsto dall’’art. Le rate 31. La fattura, intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, dovrà obbligatoriamente riportare all’interno del tracciato i seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il CIG, il CUP, nonché il numero di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de protocollo del contratto e gli articoli 22, 23, 24 e 25, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del capitolato generale d’appaltoProcedimento, da liquidarsi, contattare prima dell’emissione della fattura dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il suo nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione osta all’emissione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5fattura. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato del predetto con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse in contabilità opere e ntro i su ccessivi 3 0 giorniforniture previste dal progetto, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e alla successiva erogazione certificazione di conferimento a fav ore dell’appalt atorediscarica autorizzata ecc) ai fini della accettazione delle stesse, previa presentazione dell’ottenimento di regolare fattura fiscalecollaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori. I pagamenti sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore. Si richiama che ai sensi dell’articolo 185 dell’art. 105 del decreto legislativo 18 agosto 2000D.Lgs. 50/2016, n. 267.
6è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma Qualora gli affidatari non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse trasmettono le fat ture quietanziate fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per il personale e gli oneri per l’ottemperanza ai piani di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltantesicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore formulerà, pertanto l’offerta tenendo conto che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re ribasso andrà formulato soltanto con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d riguardo alla residua somma detratti i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolocosti della sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Pagamenti in acconto. 1La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con cadenza non inferiore a tre mesi. Le rate La contabilizzazione degli interventi sarà effettuata a misura secondo quanto indicato dal Titolo IX, Capo I, del DPR 207/2010 ed applicando i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari posto a base di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de gara, desunto dal Prezziario dei Materiali e delle Opere pubblicato nel “Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana per l’anno 2015, che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Eventuali opere e materiali, non comprese nel suddetto Xxxxxx Xxxxxx, dovranno essere concordati preventivamente con la Direzione Lavori e, i lavori eseguiti, cont abilizzati relativi prezzi unitari saranno rilevati dal Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015. Il ribasso percentuale offerto dall’Impresa aggiudicataria si intende offerto e applicato ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta prezzi unitari di cui al comma 2presente Elenco ed agli eventuali ulteriori prezzi unitari comunque desunti, con la sola eccezione dei prezzi della mano d’opera, sui quali il ribasso sarà applicato solo sulle maggiorazioni del 15% per spese generali e al netto dell’importo del 10% per utile di impresa (art. 179 DPR.207/2010) I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. In caso di assenza del prezzo unitario delle rate di acconto precedentisingole lavorazioni o forniture, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme sia nel presente Elenco e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivinel sopracitato Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per centosi procederà, ai sensi dell’articolo 7degli articoli 163 del DPR 207/2010: I costi della sicurezza saranno analiticamente contabilizzati con riferimento agli specifici apprestamenti approntati, comma 2e saranno quindi corrisposti “a misura” senza l’applicazione del ribasso d’asta. Per la valutazione dei costi della sicurezza verranno utilizzati i prezzi unitari, di cui all’archivio 17, del capitolato generale d’appaltopresente Elenco prezzi e, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni secondo le modalità previste dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento “Prezzario dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione pubblici della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40Regione Toscana anno 2015”. In caso d di interventi richiesti in regime di URGENZA in orario notturno o festivo sarà riconosciuto un sovrapprezzo orario pari ad €. 7,85 sul costo della manodopera riportato in elenco prezzi. La determinazione delle quantità avverrà in contraddittorio fra l’Appaltatore e i inadempienza accertataDirettori Operativi e, ove l’Appaltatore non si prestasse in tal senso, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il pagamento è sospeso quale saranno contabilizzate le opere rilevate dai Direttori Operativi. Non sarà tenuto conto degli interventi eseguiti irregolarmente, in contrasto con gli ordini di lavoro e/o in assenza degli stessi e, in caso lo richiedano, in mancanza del certificato e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività dichiarazione di riscossione delle somme iscritte a ruoloconformità.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1Il pagamento avverrà in unica soluzione a saldo delle opere realizzate, fatto salvo quanto previsto dall’art. Le rate 29. La fattura, intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, dovrà obbligatoriamente riportare all’interno del tracciato i seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il CIG, il CUP, nonché il numero di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de protocollo del contratto e gli articoli 22, 23, 24 e 25, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del capitolato generale d’appaltoProcedimento, da liquidarsi, contattare prima dell’emissione della fattura dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il suo nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione osta all’emissione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5fattura. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato del predetto con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse in contabilità opere e ntro i su ccessivi 3 0 giorniforniture previste dal progetto, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e alla successiva erogazione certificazione di conferimento a fav ore dell’appalt atorediscarica autorizzata ecc) ai fini della accettazione delle stesse, previa presentazione dell’ottenimento di regolare fattura fiscalecollaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori. I pagamenti sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore. Si richiama che ai sensi dell’articolo 185 dell’art. 105 del decreto legislativo 18 agosto 2000D.Lgs. 50/2016, n. 267.
6è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma Qualora gli affidatari non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse trasmettono le fat ture quietanziate fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltantea favore degli affidatari. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura dei costi per la sicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore formulerà, pertanto l’offerta tenendo conto che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re ribasso andrà formulato soltanto con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d riguardo alla residua somma detratti i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolocosti della sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, e dell’art. Le rate di acconto sono dov ute 140 del D.P.R. n. 207/2010, non è dovuta alcuna anticipazione. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25qual volta il suo credito, al net to d el ri basso d ’astanetto del ribas- so d’asta e delle prescritte ritenute, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r raggiunga la sicurezza cifra di Euro 10.000,00. Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la docu- mentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e al netto della ritenuta infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al comma 2all’art. 90, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2com- ma 9, del capitolato generale d’appaltoD.Lgs. 9 aprile 2008, da liquidarsin. 81 e s.m.i. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, nulla ostandoqualun- que sia l’ammontare, in sede di conto finale.
3verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 I materiali approvvigionati nel cantiere, il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav orisemprechè siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato verranno com- presi negli stati di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro per i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e pagamenti suddetti in misura non superiore alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 metà del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6prezzo stesso. Ai sensi dell’articolo 114dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato in caso di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i ritardo nella emissione dei certificati di pagamento già emessi o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 28dell’art. Ai fini 1460 del presente comma codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per importo contrattuale si intende l’importo la dichiarazione di risoluzione del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvaticontratto.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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Samples: Perizia Di Spesa